“Preventivi”

In base al “Decreto Liberalizzazioni” del Governo Monti, il professionista ha la possibilità di effettuare pubblicità informativa sulla propria attività professionale, indicando anche il preventivo dettagliato delle prestazioni oggetto dell’incarico che si andrà ad instaurare col Cliente.

La Legge n. 10 del 2012 (del 17 febbraio ’12) ha eliminato l’obbligatorietà del preventivo all’assunzione di una causa: il preventivo quindi permane come meramente facoltativo.

Nel 2017, al termine di un lungo e controverso iter parlamentare, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 124 del 4 agosto 2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), che entrerà in vigore il 29 agosto prossimo.

La legge contiene la disciplina di alcune rilevanti novità per le professioni e per l’avvocatura in particolare.

Fra queste, segnaliamo l’introduzione dell’obbligo – con decorrenza dal 29 agosto – di preventivo scritto al cliente. La legge ha così modificato l’art. 9 co. 4 del d.l. n. 1/2012 (cd. “Decreto liberalizzazioni”, convertito dalla legge n. 27/2012): “il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.

È stato coerentemente abrogato l’inciso “a richiesta” contenuto all’art. 13 n. 5 della legge ordinamentale forense n. 247/2012, che quindi ora così recita: “il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.

Inoltre, l’art. 1 co. 152 della legge prescrive che, “al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni”.

Preventivo contratto prestazione opera professionale

Contratto prestazione opera professionale