D. Lgs. n. 8-2016

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8

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Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00011)

(GU n.17 del 22-1-2016)

Vigente al: 6-2-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», e in particolare l’articolo 2, comma 2;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante

«Approvazione del testo definitivo del codice penale»;

Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 234, recante «Norme per

l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati e per il

rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di

materiali radioelettrici»;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del

diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n.

506, recante «Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono stati

oggetto di confische, sequestri, o altri atti di disposizione

adottati sotto l’impero del sedicente governo repubblicano»;

Vista la legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante «Provvedimenti

per l’acquisto di nuove macchine utensili»;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, recante

«Provvedimenti straordinari per la ripresa economica»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, recante «Misure

urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento

della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di tali termini»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.

309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante la

«Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a

norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo

1997, n. 59»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al

sistema penale»;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 15 gennaio 2016;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed

esclusioni

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le

violazioni per le quali e’ prevista la sola pena della multa o

dell’ammenda.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso

previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena

detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal

caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di

reato.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal

codice penale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6,

e a quelli compresi nell’elenco allegato al presente decreto.

4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, e’

cosi’ determinata:

a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o

l’ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;

b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o

l’ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;

c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o

l’ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.

6. Se per le violazioni previste dal comma 1 e’ prevista una pena

pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti

minimi o massimi, la somma dovuta e’ pari all’ammontare della multa o

dell’ammenda, ma non puo’, in ogni caso, essere inferiore a euro

5.000 ne’ superiore a euro 50.000.

Art. 2

Depenalizzazione di reati del codice penale

1. All’articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) nel primo comma, le parole «e’ punito con la reclusione da tre

mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e’ soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;

b) nel secondo comma, le parole «La pena e’ aumentata da un terzo

alla meta’» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della

reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.».

2. All’articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) nel primo comma, le parole «e’ punito con la reclusione da tre

mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103» sono

sostituite dalle seguenti: «e’ soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;

b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono

sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;

c) nel terzo comma, le parole «Tale pena si applica inoltre» sono

sostituite dalle seguenti: «Si applicano la reclusione da tre mesi a

tre anni e la multa non inferiore a euro 103».

3. All’articolo 652 del codice penale sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) nel primo comma, le parole «e’ punito con l’arresto fino a tre

mesi o con l’ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti:

«e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a

euro 15.000»;

b) nel secondo comma, le parole «e’ punito con l’arresto da uno a

sei mesi ovvero con l’ammenda da euro 30 a euro 619» sono sostituite

dalle seguenti: «e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria

da euro 6.000 a euro 18.000».

4. All’articolo 661 del codice penale, le parole «e’ punito» sono

sostituite con le seguenti: «e’ soggetto» e le parole «con l’arresto

fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 1.032» sono sostituite

dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro

5.000 a euro 15.000».

5. All’articolo 668 del codice penale sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) nel primo comma, le parole «e’ punito con l’arresto fino a sei

mesi o con l’ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti:

«e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a

euro 15.000»;

b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono

sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;

c) nel terzo comma, le parole «la pena pecuniaria e la pena

detentiva sono applicate congiuntamente» sono sostituite dalle

seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro

10.000 a euro 30.000».

6. L’articolo 726 del codice penale e’ sostituito dal seguente:

«Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico,

compie atti contrari alla pubblica decenza e’ soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000».

Art. 3

Altri casi di depenalizzazione

1. Alla legge 8 gennaio 1931, n. 234, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 8, primo comma, in fine, dopo la parola «reato»

sono aggiunte le seguenti: «, o delle sanzioni amministrative

pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi»;

b) all’articolo 11:

1) al primo comma, le parole «reato piu’ grave, con una ammenda

da lire 40.000 a lire 400.000 o con l’arresto fino a due anni» sono

sostituite dalle seguenti: «reato, con la sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;

2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Chiunque

commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere commesso

la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, e’ punito

con l’arresto fino a tre anni o con l’ammenda da euro 30 a euro

309.»;

3) al terzo comma dell’articolo 11, le parole «Si fa luogo alla

confisca, a termini del Codice di procedura penale» sono sostituite

dalle seguenti: «Si fa luogo a confisca amministrativa»;

c) l’articolo 12 e’ abrogato.

2. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 171-quater, primo comma, le parole «piu’ grave

reato, e’ punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da

lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti:

«reato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro

5.000 a euro 30.000»;

b) all’articolo 171-sexies, comma 2, le parole «e 171-ter e

171-quater» sono sostituite dalle seguenti: «171-ter e l’illecito

amministrativo di cui all’articolo 171-quater».

3. All’articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto

1945, n. 506, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «e’ punito con l’arresto non inferiore nel minimo a

sei mesi o con l’ammenda non inferiore a lire 2.000.000» sono

sostituite dalle seguenti: «e’ soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;

b) le parole «la pena e’ dell’arresto non inferiore a tre mesi o

dell’ammenda non inferiore a lire 1.000.000» sono sostituite dalle

seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro

10.000 a euro 30.000».

4. All’articolo 15 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, secondo

comma, le parole «e’ punito con la pena dell’ammenda da lire 150.000

a lire 600.000 o con l’arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle

seguenti: «e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da

euro 5.000 a euro 15.000».

5. L’articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970,

n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970,

n. 1034, e’ sostituito dal seguente: «All’installazione o

all’esercizio di impianti in mancanza di concessione si applica la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».

6. L’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,

n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,

n. 638, e’ sostituito dal seguente:

«1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per

un importo superiore a euro 10.000 annui, e’ punito con la reclusione

fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso

non e’ superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di

lavoro non e’ punibile, ne’ assoggettabile alla sanzione

amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro

tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto

accertamento della violazione.».

7. All’articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole «e’ punito, salvo che il

fatto costituisca reato piu’ grave, con l’arresto sino ad un anno o

con l’ammenda da lire un milione a lire quattro milioni» sono

sostituite dalle seguenti: «e’ soggetto, salvo che il fatto

costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro

5.000 a euro 30.000».

Art. 4

Sanzioni amministrative accessorie

1. In caso di reiterazione specifica di una delle violazioni di

seguito indicate, l’autorita’ amministrativa competente, con

l’ordinanza ingiunzione, applica la sanzione amministrativa

accessoria della sospensione della concessione, della licenza,

dell’autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che

consente l’esercizio dell’attivita’ da un minimo di dieci giorni a un

massimo di tre mesi:

a) articolo 668 del codice penale;

b) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;

c) articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna

qualora sia competente, ai sensi dell’articolo 24 della legge 24

novembre 1981, n. 689, a decidere su una delle violazioni indicate

nel comma 1.

3. Per gli illeciti amministrativi di cui al comma 1, in caso di

reiterazione specifica, non e’ ammesso il pagamento in misura ridotta

ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5

Disposizione di coordinamento

1. Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi

del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla

recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva e’ da

intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato.

Art. 6

Disposizioni applicabili

1. Nel procedimento per l’applicazione delle sanzioni

amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto

applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della

legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 7

Autorita’ competente

1. Per le violazioni di cui all’articolo 1, sono competenti a

ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative le

autorita’ amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni

amministrative gia’ previste dalle leggi che contemplano le

violazioni stesse; nel caso di mancata previsione, e’ competente

l’autorita’ individuata a norma dell’articolo 17 della legge 24

novembre 1981, n. 689.

2. Per le violazioni di cui all’articolo 2, e’ competente a

ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative il

prefetto.

3. Per le violazioni di cui all’articolo 3, sono competenti a

ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative:

a) le autorita’ competenti ad irrogare le sanzioni amministrative

gia’ indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, nel decreto-legge

12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge

11 novembre 1983, n. 638, e nel decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) il Ministero dello sviluppo economico in relazione

all’articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234;

c) l’autorita’ comunale competente al rilascio

dell’autorizzazione all’installazione o all’esercizio di impianti di

distribuzione di carburante di cui all’articolo 1 del decreto

legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

d) il prefetto con riguardo alle restanti leggi indicate

all’articolo 3.

Art. 8

Applicabilita’ delle sanzioni amministrative

alle violazioni anteriormente commesse

1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni

penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni

commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto

stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con

sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente

decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con

sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice

dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il

fatto non e’ previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti

conseguenti. Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza

delle disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di

procedura penale.

3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del

presente decreto non puo’ essere applicata una sanzione

amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della

pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio

di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. A tali fatti

non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal

presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti

pene accessorie.

Art. 9

Trasmissione degli atti all’autorita’ amministrativa

1. Nei casi previsti dall’articolo 8, comma 1, l’autorita’

giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, dispone la trasmissione all’autorita’

amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi

ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato

risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

2. Se l’azione penale non e’ stata ancora esercitata, la

trasmissione degli atti e’ disposta direttamente dal pubblico

ministero che, in caso di procedimento gia’ iscritto, annota la

trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta

estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede

l’archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta

ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto

anche elenchi cumulativi di procedimenti.

3. Se l’azione penale e’ stata esercitata, il giudice pronuncia, ai

sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza

inappellabile perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come

reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.

Quando e’ stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice

dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e’ previsto dalla

legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle

disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi

civili.

4. L’autorita’ amministrativa notifica gli estremi della violazione

agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il

termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il

termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.

5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della

violazione l’interessato e’ ammesso al pagamento in misura ridotta,

pari alla meta’ della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo

16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Il pagamento determina l’estinzione del procedimento.

Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti

previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 15 gennaio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell’economia e delle

finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato

(Art. 1)

ELENCO DELLE LEGGI CONTENENTI REATI PUNITI CON LA SOLA PENA

PECUNIARIA ESCLUSI DALLA DEPENALIZZAZIONE A NORMA DELL’ART. 2 DELLA

LEGGE N. 67/2014

AVVERTENZA: i riferimenti agli atti normativi si intendono estesi

agli eventuali, successivi provvedimenti di modifica o di

integrazione.

Edilizia e urbanistica

1. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,

recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia edilizia”.

2. Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante “Provvedimenti per le

costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”.

3. Legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante “Norme per la

disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e

precompresso ed a struttura metallica”.

Ambiente, territorio e paesaggio

1. Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante

“Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento

provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”.

2. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in

materia ambientale”.

3. Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante

“Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento

dei rifiuti”.

4. Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante “Attuazione

delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla

classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di preparati

pericolosi”, limitatamente all’art. 18, comma 1, quando ha ad oggetto

le sostanze e i preparati pericolosi per l’ambiente, per come

definiti dall’art. 2, comma 1, lettera q).

5. Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante

“Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul

mercato di biocidi”.

6. Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante

“Attuazione della direttiva 92/32/CE concernente classificazione,

imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose”,

limitatamente all’art. 36, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze

e i preparati pericolosi per l’ambiente, per come definiti dall’art.

2, comma 1, lettera q).

7. Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio”.

8. Legge 26 aprile 1983, n. 136, recante norme sulla

“Biodegradabilita’ dei detergenti sintetici”.

9. Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente “Impiego pacifico

dell’energia nucleare”.

Alimenti e bevande

1. Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11

agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore

agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico

dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo

delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe

elettriche, nonche’ per la definizione immediata di adempimenti

derivanti dalla normativa europea”, limitatamente all’art. 4, comma

8.

2. Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, recante

“Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori

alimentari”.

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione

dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

2. Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla

cessazione dell’impiego dell’amianto”.

3. Legge 16 giugno 1939, n. 1045, recante “Condizioni per

l’igiene e l’abitabilita’ degli equipaggi a bordo delle navi

mercantili nazionali”, con riguardo alla violazione, sanzionata

dall’art. 90, delle disposizioni di cui agli articoli 34, 39,

limitatamente ai locali di lavoro, 40, 41, 44, comma 2, limitatamente

alla installazione di impianti per la distribuzione di aria

condizionata nella sala nautica e nei locali della timoneria, 45,

limitatamente ai locali destinati al lavoro, 66, limitatamente ai

posti fissi di lavoro, 73, 74, 75, 76.

Sicurezza pubblica

1. Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Approvazione

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.

Giochi d’azzardo e scommesse

1. Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante “Riforma

delle leggi sul lotto pubblico”.

Armi ed esplosivi

1. Legge 9 luglio 1990, n. 185, recante “Nuove norme sul

controllo delle esportazioni, importazioni e transito dei materiali

di armamento”.

2. Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante “Norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”.

3. Legge 23 dicembre 1974, n. 694, recante la “Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili”.

4. Legge 23 febbraio 1960, n. 186, recante “Modifiche al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta’ della punzonatura delle armi da fuoco portatili”.

Elezioni e finanziamento ai partiti

1. Legge 21 febbraio 2014, n. 13, recante “Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita’ dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”.

2. Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero”.

3. Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante “Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica”.

4. Legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione della Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”.

5. Legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente “Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale”.

6. Legge 18 novembre 1981, n. 659, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici”.

7. Legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente “Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia”.

8. Legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”.

9. Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”.

10. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante “Approvazione del testo unico delle leggi per la

disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”.

11. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”.

12. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”.

13. Legge 8 marzo 1951, n. 122, recante “Norme per le elezioni dei Consigli provinciali”.

Proprieta’ intellettuale e industriale

1. Legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.