DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8
testo in pdf: D Lgs. 8-2016
Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00011)
(GU n.17 del 22-1-2016)
Vigente al: 6-2-2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», e in particolare l’articolo 2, comma 2;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 234, recante «Norme per
l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati e per il
rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di
materiali radioelettrici»;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n.
506, recante «Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono stati
oggetto di confische, sequestri, o altri atti di disposizione
adottati sotto l’impero del sedicente governo repubblicano»;
Vista la legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante «Provvedimenti
per l’acquisto di nuove macchine utensili»;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, recante
«Provvedimenti straordinari per la ripresa economica»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, recante «Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di tali termini»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante la
«Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al
sistema penale»;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 gennaio 2016;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed
esclusioni
1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le
violazioni per le quali e’ prevista la sola pena della multa o
dell’ammenda.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso
previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena
detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal
caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di
reato.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal
codice penale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6,
e a quelli compresi nell’elenco allegato al presente decreto.
4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, e’
cosi’ determinata:
a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o
l’ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o
l’ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o
l’ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.
6. Se per le violazioni previste dal comma 1 e’ prevista una pena
pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti
minimi o massimi, la somma dovuta e’ pari all’ammontare della multa o
dell’ammenda, ma non puo’, in ogni caso, essere inferiore a euro
5.000 ne’ superiore a euro 50.000.
Art. 2
Depenalizzazione di reati del codice penale
1. All’articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «e’ punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e’ soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;
b) nel secondo comma, le parole «La pena e’ aumentata da un terzo
alla meta’» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della
reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.».
2. All’articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «e’ punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103» sono
sostituite dalle seguenti: «e’ soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono
sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;
c) nel terzo comma, le parole «Tale pena si applica inoltre» sono
sostituite dalle seguenti: «Si applicano la reclusione da tre mesi a
tre anni e la multa non inferiore a euro 103».
3. All’articolo 652 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «e’ punito con l’arresto fino a tre
mesi o con l’ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti:
«e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a
euro 15.000»;
b) nel secondo comma, le parole «e’ punito con l’arresto da uno a
sei mesi ovvero con l’ammenda da euro 30 a euro 619» sono sostituite
dalle seguenti: «e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 6.000 a euro 18.000».
4. All’articolo 661 del codice penale, le parole «e’ punito» sono
sostituite con le seguenti: «e’ soggetto» e le parole «con l’arresto
fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 1.032» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 15.000».
5. All’articolo 668 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «e’ punito con l’arresto fino a sei
mesi o con l’ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti:
«e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a
euro 15.000»;
b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono
sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;
c) nel terzo comma, le parole «la pena pecuniaria e la pena
detentiva sono applicate congiuntamente» sono sostituite dalle
seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 30.000».
6. L’articolo 726 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
«Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico,
compie atti contrari alla pubblica decenza e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000».
Art. 3
Altri casi di depenalizzazione
1. Alla legge 8 gennaio 1931, n. 234, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 8, primo comma, in fine, dopo la parola «reato»
sono aggiunte le seguenti: «, o delle sanzioni amministrative
pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi»;
b) all’articolo 11:
1) al primo comma, le parole «reato piu’ grave, con una ammenda
da lire 40.000 a lire 400.000 o con l’arresto fino a due anni» sono
sostituite dalle seguenti: «reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Chiunque
commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere commesso
la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, e’ punito
con l’arresto fino a tre anni o con l’ammenda da euro 30 a euro
309.»;
3) al terzo comma dell’articolo 11, le parole «Si fa luogo alla
confisca, a termini del Codice di procedura penale» sono sostituite
dalle seguenti: «Si fa luogo a confisca amministrativa»;
c) l’articolo 12 e’ abrogato.
2. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 171-quater, primo comma, le parole «piu’ grave
reato, e’ punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da
lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«reato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 30.000»;
b) all’articolo 171-sexies, comma 2, le parole «e 171-ter e
171-quater» sono sostituite dalle seguenti: «171-ter e l’illecito
amministrativo di cui all’articolo 171-quater».
3. All’articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto
1945, n. 506, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «e’ punito con l’arresto non inferiore nel minimo a
sei mesi o con l’ammenda non inferiore a lire 2.000.000» sono
sostituite dalle seguenti: «e’ soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
b) le parole «la pena e’ dell’arresto non inferiore a tre mesi o
dell’ammenda non inferiore a lire 1.000.000» sono sostituite dalle
seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 30.000».
4. All’articolo 15 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, secondo
comma, le parole «e’ punito con la pena dell’ammenda da lire 150.000
a lire 600.000 o con l’arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 a euro 15.000».
5. L’articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970,
n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970,
n. 1034, e’ sostituito dal seguente: «All’installazione o
all’esercizio di impianti in mancanza di concessione si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».
6. L’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, e’ sostituito dal seguente:
«1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per
un importo superiore a euro 10.000 annui, e’ punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso
non e’ superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di
lavoro non e’ punibile, ne’ assoggettabile alla sanzione
amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro
tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto
accertamento della violazione.».
7. All’articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole «e’ punito, salvo che il
fatto costituisca reato piu’ grave, con l’arresto sino ad un anno o
con l’ammenda da lire un milione a lire quattro milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «e’ soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 30.000».
Art. 4
Sanzioni amministrative accessorie
1. In caso di reiterazione specifica di una delle violazioni di
seguito indicate, l’autorita’ amministrativa competente, con
l’ordinanza ingiunzione, applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della concessione, della licenza,
dell’autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che
consente l’esercizio dell’attivita’ da un minimo di dieci giorni a un
massimo di tre mesi:
a) articolo 668 del codice penale;
b) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;
c) articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna
qualora sia competente, ai sensi dell’articolo 24 della legge 24
novembre 1981, n. 689, a decidere su una delle violazioni indicate
nel comma 1.
3. Per gli illeciti amministrativi di cui al comma 1, in caso di
reiterazione specifica, non e’ ammesso il pagamento in misura ridotta
ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 5
Disposizione di coordinamento
1. Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi
del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla
recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva e’ da
intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato.
Art. 6
Disposizioni applicabili
1. Nel procedimento per l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 7
Autorita’ competente
1. Per le violazioni di cui all’articolo 1, sono competenti a
ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative le
autorita’ amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni
amministrative gia’ previste dalle leggi che contemplano le
violazioni stesse; nel caso di mancata previsione, e’ competente
l’autorita’ individuata a norma dell’articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
2. Per le violazioni di cui all’articolo 2, e’ competente a
ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative il
prefetto.
3. Per le violazioni di cui all’articolo 3, sono competenti a
ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative:
a) le autorita’ competenti ad irrogare le sanzioni amministrative
gia’ indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, nel decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, e nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) il Ministero dello sviluppo economico in relazione
all’articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234;
c) l’autorita’ comunale competente al rilascio
dell’autorizzazione all’installazione o all’esercizio di impianti di
distribuzione di carburante di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
d) il prefetto con riguardo alle restanti leggi indicate
all’articolo 3.
Art. 8
Applicabilita’ delle sanzioni amministrative
alle violazioni anteriormente commesse
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente
decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con
sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice
dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il
fatto non e’ previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza
delle disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di
procedura penale.
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del
presente decreto non puo’ essere applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della
pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio
di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. A tali fatti
non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal
presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti
pene accessorie.
Art. 9
Trasmissione degli atti all’autorita’ amministrativa
1. Nei casi previsti dall’articolo 8, comma 1, l’autorita’
giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, dispone la trasmissione all’autorita’
amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi
ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato
risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l’azione penale non e’ stata ancora esercitata, la
trasmissione degli atti e’ disposta direttamente dal pubblico
ministero che, in caso di procedimento gia’ iscritto, annota la
trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta
estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede
l’archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta
ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto
anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l’azione penale e’ stata esercitata, il giudice pronuncia, ai
sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza
inappellabile perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come
reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
Quando e’ stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice
dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e’ previsto dalla
legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle
disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi
civili.
4. L’autorita’ amministrativa notifica gli estremi della violazione
agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il
termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il
termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della
violazione l’interessato e’ ammesso al pagamento in misura ridotta,
pari alla meta’ della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il pagamento determina l’estinzione del procedimento.
Art. 10
Disposizioni finanziarie
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 15 gennaio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
(Art. 1)
ELENCO DELLE LEGGI CONTENENTI REATI PUNITI CON LA SOLA PENA
PECUNIARIA ESCLUSI DALLA DEPENALIZZAZIONE A NORMA DELL’ART. 2 DELLA
LEGGE N. 67/2014
AVVERTENZA: i riferimenti agli atti normativi si intendono estesi
agli eventuali, successivi provvedimenti di modifica o di
integrazione.
Edilizia e urbanistica
1. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia”.
2. Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante “Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”.
3. Legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante “Norme per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica”.
Ambiente, territorio e paesaggio
1. Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante
“Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”.
2. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in
materia ambientale”.
3. Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante
“Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento
dei rifiuti”.
4. Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante “Attuazione
delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di preparati
pericolosi”, limitatamente all’art. 18, comma 1, quando ha ad oggetto
le sostanze e i preparati pericolosi per l’ambiente, per come
definiti dall’art. 2, comma 1, lettera q).
5. Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante
“Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul
mercato di biocidi”.
6. Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante
“Attuazione della direttiva 92/32/CE concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose”,
limitatamente all’art. 36, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze
e i preparati pericolosi per l’ambiente, per come definiti dall’art.
2, comma 1, lettera q).
7. Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”.
8. Legge 26 aprile 1983, n. 136, recante norme sulla
“Biodegradabilita’ dei detergenti sintetici”.
9. Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente “Impiego pacifico
dell’energia nucleare”.
Alimenti e bevande
1. Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico
dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo
delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonche’ per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea”, limitatamente all’art. 4, comma
8.
2. Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, recante
“Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori
alimentari”.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione
dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
2. Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla
cessazione dell’impiego dell’amianto”.
3. Legge 16 giugno 1939, n. 1045, recante “Condizioni per
l’igiene e l’abitabilita’ degli equipaggi a bordo delle navi
mercantili nazionali”, con riguardo alla violazione, sanzionata
dall’art. 90, delle disposizioni di cui agli articoli 34, 39,
limitatamente ai locali di lavoro, 40, 41, 44, comma 2, limitatamente
alla installazione di impianti per la distribuzione di aria
condizionata nella sala nautica e nei locali della timoneria, 45,
limitatamente ai locali destinati al lavoro, 66, limitatamente ai
posti fissi di lavoro, 73, 74, 75, 76.
Sicurezza pubblica
1. Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.
Giochi d’azzardo e scommesse
1. Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante “Riforma
delle leggi sul lotto pubblico”.
Armi ed esplosivi
1. Legge 9 luglio 1990, n. 185, recante “Nuove norme sul
controllo delle esportazioni, importazioni e transito dei materiali
di armamento”.
2. Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante “Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”.
3. Legge 23 dicembre 1974, n. 694, recante la “Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili”.
4. Legge 23 febbraio 1960, n. 186, recante “Modifiche al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta’ della punzonatura delle armi da fuoco portatili”.
Elezioni e finanziamento ai partiti
1. Legge 21 febbraio 2014, n. 13, recante “Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita’ dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”.
2. Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero”.
3. Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante “Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica”.
4. Legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione della Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”.
5. Legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente “Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale”.
6. Legge 18 novembre 1981, n. 659, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici”.
7. Legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente “Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia”.
8. Legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”.
9. Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”.
10. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante “Approvazione del testo unico delle leggi per la
disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”.
11. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”.
12. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”.
13. Legge 8 marzo 1951, n. 122, recante “Norme per le elezioni dei Consigli provinciali”.
Proprieta’ intellettuale e industriale
1. Legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.