Responsabilità civile dei magistrati

LEGGE 27 febbraio 2015, n. 18

Disciplina della responsabilita’ civile dei magistrati.

(GU n. 52 del 4-3-2015)

Vigente al: 19-3-2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita’

1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le norme di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilita’ civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

Art. 2

Modifiche all’articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. All’articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che derivino da privazione della liberta’ personale» sono soppresse;

b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

«2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non puo’ dar luogo a responsabilita’ l’attivita’ di interpretazione di norme di diritto ne’ quella di valutazione del fatto e delle prove»;

c) il comma 3 e’ sostituito dai seguenti:

«3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonche’ del diritto dell’Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l’affermazione di un fatto la cui esistenza e’ incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilita’ contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonche’ del diritto dell’Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonche’ dell’inescusabilita’ e della gravita’ dell’inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell’Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonche’ del contrasto dell’atto o del provvedimento con l’interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea».

Art. 3

Modifiche all’articolo 4 ed abrogazione dell’articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. All’articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

b) al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

2. L’articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e’ abrogato.

Art. 4

Modifica dell’articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. L’articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 7. – (Azione di rivalsa). – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l’obbligo di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge nonche’ del diritto dell’Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.

2. In nessun caso la transazione e’ opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove».

Art. 5

Modifica all’articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. All’articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non puo’ superare una somma pari alla meta’ di una annualita’ dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l’azione di risarcimento e’ proposta, anche se dal fatto e’ derivato danno a piu’ persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilita’.
Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L’esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non puo’ comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto».

Art. 6

Modifica all’articolo 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. All’articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: «, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell’articolo 5» sono soppresse.

Art. 7

Modifica all’articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. All’articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Il mancato esercizio dell’azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilita’ contabile. Ai fini dell’accertamento di tale responsabilita’, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell’anno precedente e sull’esercizio della relativa azione di regresso».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 27 febbraio 2015.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri