{"id":896,"date":"2012-10-14T06:39:56","date_gmt":"2012-10-14T06:39:56","guid":{"rendered":"http:\/\/avvocatostella.com\/?page_id=896"},"modified":"2012-10-14T06:50:57","modified_gmt":"2012-10-14T06:50:57","slug":"famiglia-di-fatto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/avvocatostella.com\/?page_id=896","title":{"rendered":"Famiglia di fatto"},"content":{"rendered":"<h3><span style=\"font-size: large;\">Quadro generale<\/span><\/h3>\n<p>Un fenomeno sociale in costante aumento \u00e8 quello della convivenza senza matrimonio, ossia di persone che, pur non essendo sposate (o essendosi lasciato alle spalle un matrimonio), vivono more uxorio (dal latino mos, che significa usanza, costume, e uxor, che significa moglie), ossia come se fossero marito e moglie senza esserlo per il diritto. L\u2019interpretazione di questa locuzione -ha precisato il Tribunale di Milano con sentenza del 15\/12\/2009- dev\u2019essere condotta secondo i principi dettati dall\u2019art. 1369 c.c. e alla luce dei princ\u00ecpi generali dell\u2019ordinamento nazionale e comunitario, che impongono di attribuire alla stessa un significato non discriminatorio, con la conseguenza che essa deve ritenersi compatibile anche con la convivenza omosessuale.<\/p>\n<p>La convivenza more uxorio, correntemente indicata come famiglia di fatto e che secondo gli ultimi dati ISTAT (2009) interessa il 5,9% delle famiglie (circa 897.000), non \u00e8 ancora disciplinata dal diritto, anche se diverse amministrazioni locali, ma soprattutto la giurisprudenza, si sono da tempo mosse nella direzione di un sia pur limitato riconoscimento, e conseguente tutela, di questa diffusa realt\u00e0. Cos\u00ec, gi\u00e0 nel lontano 1993 il Comune di Empoli aveva istituito, primo in Italia, il registro delle convivenze, nel quale avrebbero dovuto essere inserite anche le coppie di conviventi appartenenti allo stesso sesso, ma la delibera fu annullata dal CORECO (l\u2019organo di controllo sugli atti dei Comuni, poi soppresso). Nel frattempo diverse parti sociali e politiche hanno preso coscienza del problema\u00a0 e caldeggiano l\u2019introduzione di nuovi istituti giuridici: fra questi il PACS (PAtto Civile di Solidariet\u00e0), una sorta di via di mezzo fra il matrimonio e la coppia di fatto, e il DICO (DIiritti e doveri delle persone stabilmente COnviventi), finalizzato al riconoscimento di alcuni diritti e doveri derivanti dai rapporti di convivenza.<\/p>\n<p>Queste istanze sono state recepite dal Legislatore: il 19 aprile 2012, infatti, \u00e8 iniziato, presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati, in sede referente, l\u2019esame di otto proposte di legge presentate complessivamente da circa 100 parlamentari, volte a disciplinare le unioni di fatto: fra gli aspetti pi\u00f9 significativi di questo nuovo istituto giuridico si segnalano l\u2019istituzione, presso ogni Comune, del registro delle unioni civili; la possibilit\u00e0, per le \u201cparti dell\u2019unione civile\u201d (\u00e8 questa la denominazione che potrebbe essere introdotta), di stipulare una convenzione per regolare gli aspetti patrimoniali e di chiedere l\u2019adozione o l\u2019affidamento di minori; la successione nel contratto di locazione e nel diritto di abitazione; l\u2019equiparazione del convivente al coniuge ai fini dell\u2019assistenza sanitaria e penitenziaria, della successione legittima e della pensione di reversibilit\u00e0; il riconoscimento del diritto agli alimenti.<\/p>\n<p>Alcune forme di tutela a favore dei conviventi more uxorio, come anticipato e come ci accingiamo a vedere, sono state introdotte dalla giurisprudenza. Il Tribunale di Savona, per esempio (sentenza del 7\/3\/2001), ha considerato valido ed efficace il contratto di costituzione di usufrutto di immobile stipulato tra due conviventi more uxorio, senza corrispettivo alcuno, nel presupposto che esso trova il suo fondamento nella convivenza stessa e nell\u2019assetto che i conviventi hanno inteso dare ai loro rapporti. Degna di nota \u00e8 la sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 26\/6\/1997, in seguito alla quale il genitore extracomunitario di un minore che risieda legalmente in Italia con l\u2019altro genitore ha il diritto di ricongiungersi ad essi nel nostro Paese, anche se padre e madre non sono sposati, a condizione che possa godere di normali condizioni di vita. E a proposito di figli, in presenza di un conflitto tra conviventi more uxorio, pregiudizievole per i figli minori, il Tribunale per i minorenni pu\u00f2 disporre l\u2019affidamento degli stessi alla madre, attribuendo a quest\u2019ultima il godimento esclusivo dell\u2019abitazione familiare di cui \u00e8 coinquilina, con conseguente allontanamento dell\u2019altro genitore tenuto a provvedere al mantenimento dei figli e, per la met\u00e0, alle spese relative alla locazione di detta abitazione (Trib. minorenni Bari, 11\/6\/1982).<br \/>\nCome vedremo pi\u00f9 avanti, la convivenza more uxorio di un coniuge separato o divorziato, che abbia assunto carattere di stabilit\u00e0, incide sia sull\u2019assegno di mantenimento che sul godimento della casa familiare.<\/p>\n<h3>Il denaro e gli altri beni<\/h3>\n<p>I conviventi more uxorio, nella maggior parte dei casi, mettono in comune i rispettivi beni mobili, dando cos\u00ec luogo, relativamente ad essi, al rapporto giuridico tecnicamente indicato come comunione. Trattasi per\u00f2 di comunione diversa da quella che caratterizza i rapporti economici intercorrenti fra coniugi, per cui il regime della comunione legale tra coniugi non \u00e8 applicabile ai conviventi more uxorio. In particolare, i beni apportati dai conviventi more uxorio in vista del futuro matrimonio devono considerarsi conferiti a titolo di comunione pro indiviso, per cui se cessa la convivenza viene meno anche la comunione e ciascuno dei \u201ccomunisti\u201d (\u00e8 questa la denominazione tecnica di chi sta in comunione con altri) ha diritto, ai sensi dell\u2019art. 1111 c.c., alla quota, in natura, da lui conferita, stimata al valore sussistente al momento della cessazione della convivenza e quindi della comunione (Pret. Torino, 17\/3\/1988).<\/p>\n<p>Non \u00e8 infrequente che i conviventi intrattengano un rapporto di conto corrente cointestato. In tale ipotesi, alla cessazione della convivenza le somme a credito nel conto devono considerarsi appartenenti in parti uguali a ciascuno dei conviventi: ci\u00f2 anche nel caso in cui si dimostri che soltanto l\u2019uomo aveva originariamente la propriet\u00e0 delle somme via via depositate, mentre la donna, durante la convivenza, si era completamente dedicata alla famiglia di fatto, come casalinga, giacch\u00e9 le somme risparmiate e come sopra depositate sul conto cointestato devono considerarsi destinate alle spese riguardanti la famiglia stessa, secondo gli usi (Trib. Bolzano, 20\/1\/2000).<\/p>\n<p>Se il convivente more uxorio viene spogliato di un bene ad opera del partner \u00e8 legittimato ad esercitare l\u2019azione di reintegrazione in quanto &#8211; sia pure con altra persona &#8211; possiede un interesse proprio, assolutamente non paragonabile a quello dell\u2019ospite o della persona di servizio (Pret. Perugia, 29\/9\/1994).<\/p>\n<h3>Gli acquisti immobiliari<\/h3>\n<p>L\u2019inapplicabilit\u00e0, ai conviventi more uxorio, del regime di comunione legale fra coniugi, \u00e8 stata ribadita dal Tribunale di Pisa (sentenza del 20\/1\/1988), sul presupposto che la famiglia fondata sul matrimonio gode di netta supremazia, anche costituzionale, rispetto alla famiglia di fatto, e che non \u00e8 di conseguenza sostenibile un\u2019equiparazione tra le due forme di convivenza; alla luce di ci\u00f2 i giudici pisani hanno stabilito che,\u00a0 qualora uno dei conviventi more uxorio abbia acquistato un immobile solo a proprio nome, il partner non pu\u00f2, allo scioglimento del rapporto, considerarsi contitolare pro indiviso del bene, salvo il caso in cui venga data esauriente e rituale prova della sussistenza di una donazione indiretta, o di una interposizione reale di persona, o dell\u2019adempimento spontaneo e consapevole di un\u2019obbligazione naturale.<\/p>\n<p>N\u00e9 assume rilievo, ai fini della possibilit\u00e0 di divenire comproprietario del bene, che il convivente abbia falsamente dichiarato nel rogito di essere coniugato con l\u2019acquirente (App. Firenze, 12\/2\/1991). La stessa sentenza ha escluso che, in ordine agli incrementi patrimoniali verificatisi durante la convivenza more uxorio in capo a un convivente, il partner abbandonato possa vantare alcun diritto (di credito) per conguagli o rimborsi; trattasi per\u00f2, come si comprende, di situazioni che vanno esaminate caso per caso.<\/p>\n<h3>La casa familiare<\/h3>\n<p>Un aspetto molto sentito \u00e8 quella della successione del convivente nel contratto di locazione stipulato dall\u2019altro ed avente per oggetto la casa familiare. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 404 del 7\/4\/1988, ha sancito l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale del primo comma dell\u2019art. 6 della L. 27\/7\/1978, n. 392 (cosiddetta legge dell\u2019equo canone), nella parte in cui non prevede, tra i successibili nella titolarit\u00e0 del contratto di locazione in caso di morte del conduttore, in aggiunta al coniuge, agli eredi, e ai parenti e affini con lui abitualmente conviventi, il convivente more uxorio (il diritto di subentrare spetta al convivente indipendentemente dal fatto che manchino eredi legittimi del conduttore, Cass. 8\/6\/1994, n. 5544). Ancora pi\u00f9 incisiva la Corte Europea dei diritti dell\u2019uomo, per la quale (sentenza del 2\/3\/2010) la generalizzata esclusione dei soggetti legati da una relazione omosessuale dalla successione in una locazione non pu\u00f2 essere accettata come necessaria per la protezione della famiglia concepita in senso tradizionale, dovendo uno Stato tener conto degli sviluppi che avvengono in una societ\u00e0, incluso il fatto che esistono pi\u00f9 modi di condurre e vivere la propria vita privata e familiare.<\/p>\n<p>In caso di morte del conduttore, l\u2019abituale convivenza va accertata alla data del decesso, a nulla rilevando che gli aventi diritto alla successione nel contratto siano o meno rimasti nell\u2019alloggio locato dopo la morte del dante causa, poich\u00e9 la successione mortis causa nel contratto di locazione \u00e8 fatto giuridico istantaneo che si realizza (o non si realizza) all\u2019atto stesso della morte del conduttore, restando insensibile agli accadimenti successivi (Cass. 1\/8\/2000, n. 10034). Non \u00e8 quindi necessario che la convivenza preesistesse al contratto, n\u00e9 che il locatore fosse a conoscenza della convivenza stessa (Cass. 10\/10\/1997, n. 9868); quest\u2019ultima sentenza ha riconosciuto al convivente il diritto di subentrare nel contratto di locazione al convivente-conduttore anche nel caso di allontanamento di questi dall\u2019immobile locato. E a proposito di allontanamento, in presenza di una relazione di fatto non transitoria e tale da realizzare una stabile convivenza, il convivente more uxorio \u00e8 legittimato ad agire in reintegrazione contro l\u2019altro convivente che lo abbia estromesso dall\u2019abitazione comune (Trib. Perugia, 22\/9\/1997).<\/p>\n<p>Il diritto di subentrare nel contratto spetta al convivente anche nel caso in cui il defunto fosse contitolare del rapporto insieme ad altri (Cass. 17\/6\/1995, n. 6910).<\/p>\n<p>Per quanto riguarda il pagamento del canone, il Tribunale di Firenze (sentenza del 4\/12\/1992) ha stabilito che non sussiste una responsabilit\u00e0 solidale, o sussidiaria, in capo all\u2019originario conduttore (e quindi in capo ai suoi eredi), in relazione all\u2019inadempimento dell\u2019obbligo contrattuale di pagare il corrispettivo della locazione gravante sul convivente more uxorio succeduto nel contratto di locazione ex art. 6 L. n. 392\/1978: del pagamento, quindi, risponde soltanto quest\u2019ultimo dal momento in cui subentra nel contratto.<\/p>\n<p>Pu\u00f2 accadere che un convivente abbia provveduto a pagare gli importi dovuti alla cooperativa edilizia di cui era socio l\u2019altro, per la prenotazione di un appartamento; verificandosi un\u2019evenienza del genere egli pu\u00f2 chiedere all\u2019altro la restituzione delle somme pagate nel suo interesse, purch\u00e9 l\u2019effettuazione dei pagamenti sia provata per iscritto, stante la natura immobiliare del cespite (Trib. Genova, 27\/3\/1998).<\/p>\n<p>Se la casa familiare appartiene a entrambi i conviventi, e vi sono figli minori, in caso di cessazione della convivenza, in applicazione analogica del quarto comma dell\u2019art. 155 c.c., essa pu\u00f2 essere assegnata a quello che sia affidatario dei figli minori (Trib. Palermo, 20\/7\/1993). Sempre nell\u2019interesse preminente della prole, il Tribunale di Firenze (sentenza del 28\/6\/1998) ha stabilito che il genitore affidatario del figlio minore, o maggiorenne non economicamente autosufficiente, nato durante la convivenza more uxorio e riconosciuto da entrambi i genitori, ha diritto all\u2019assegnazione della casa familiare di propriet\u00e0 esclusiva dell\u2019altro genitore, affinch\u00e9 il figlio possa usufruire dell\u2019ambiente domestico ove \u00e8 vissuto e possa limitare il disagio e le difficolt\u00e0 conseguenti alla cessazione della convivenza fra i genitori.<\/p>\n<p>Non \u00e8 raro che un convivente esegua dei lavori di ristrutturazione e\/o ampliamento nella casa di propriet\u00e0 dell\u2019altro; in tal caso egli, in quanto assimilabile a un ospite (Trib. Larino 21\/10\/1994), non ha diritto al pagamento di una somma corrispondente all\u2019incremento di valore fatto registrare dal fabbricato di propriet\u00e0 dell\u2019altro, a meno che non provi che le sue dazioni eccedono l\u2019assolvimento dei doveri morali e sociali di cui all\u2019art. 2034 c.c. Sulla stessa linea interpretativa il Tribunale di Roma, che con sentenza del 30\/10\/1991 ha stabilito che le somme spese da un convivente more uxorio attraverso l\u2019impresa edile di cui era titolare, per ristrutturare la casa di propriet\u00e0 esclusiva del partner, nella quale la coppia aveva abitato, non sono ripetibili, considerata la presunzione di gratuit\u00e0 delle prestazioni lavorative rese tra partner conviventi, presunzione che pu\u00f2 essere vinta solo dalla rigorosa prova dell\u2019esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e oneroso, tra le parti, o dall\u2019accordo per una ripetizione delle somme impiegate per i lavori effettuati.<\/p>\n<p>Una successiva decisione della Cassazione (n. 3713 del 13\/3\/2003) ha infine stabilito che la presunzione di gratuit\u00e0 delle prestazioni rese da un convivente nei confronti dell\u2019altro viene meno allorch\u00e9 risulti che la prestazione stessa esula dai doveri di carattere morale e civile di mutua assistenza e collaborazione, in relazione alle qualit\u00e0 e alle condizioni sociali delle parti, e si configuri come mera operazione economica che abbia determinato un inspiegabile e illogico arricchimento del convivente con proprio ingiusto danno (nel caso di specie il convivente aveva acquistato i materiali e lavorato nel tempo libero per costruire due edifici sul terreno di propriet\u00e0 della donna, con conseguente, ingiusto arricchimento a beneficio di questa).<\/p>\n<p>Se la convivenza cessa con l\u2019allontanamento di uno dei conviventi dalla casa, di propriet\u00e0 comune, dove entrambi vivevano con la prole, rimasta nell\u2019alloggio con l\u2019altro genitore, viene meno la situazione di compossesso che caratterizzava la precedente situazione di fatto; essendo pertanto il possesso esclusivo dell\u2019abitazione rimasto a uno solo dei conviventi, questi pu\u00f2 cambiare la serratura (e relative chiavi) della porta d\u2019ingresso della casa ed esperire l\u2019azione di reintegrazione nei confronti dell\u2019ex partner che, con uno stratagemma violento e clandestino, si sia impossessato delle nuove chiavi al fine di poter rientrare nell\u2019abitazione a suo piacimento (Pret. Torino, 11\/11\/1991). Non commette invece spoglio il convivente che, dopo la morte del partner, impedisce all\u2019erede l\u2019accesso nell\u2019immobile gi\u00e0 abitazione della coppia (Pret. Venezia-Mestre, 16\/4\/1996).<\/p>\n<p>Per il Tribunale di Genova (sentenza del 23\/2\/2004, n. 845), una volta cessata la convivenza more uxorio, il convivente proprietario esclusivo dell\u2019immobile precedentemente destinato alla convivenza, in mancanza di prole, ha il diritto di ottenerne il rilascio da parte dell\u2019altro convivente, il quale non ha alcun titolo per continuare a utilizzare l\u2019abitazione. S\u2019inquadra in questa ottica la sentenza della Cassazione (n. 9786 del 14\/6\/2012) per la quale il convivente more uxorio con il proprietario dell\u2019abitazione in cui risiede la famiglia di fatto non ha il compossesso dell\u2019abitazione ma la semplice detenzione, per cui non pu\u00f2 acquistarne la propriet\u00e0 per usucapione.<br \/>\nInfine, qualora, per effetto della tensione venutasi a determinare tra i conviventi, la prosecuzione della convivenza divenga fonte di pericolo, il convivente che ha in propriet\u00e0 o in locazione la casa familiare pu\u00f2 chiedere e ottenere un provvedimento di urgenza che ordini all\u2019altro di abbandonarla, essendo da escludere la sussistenza di un rapporto di sublocazione (Pret. Milano, 31\/3\/1990); sublocazione esclusa, con riferimento alla convivenza more uxorio, anche dal Tribunale di Roma (sentenza del 20\/11\/1982), per cui il locatore non \u00e8 legittimato a chiedere la risoluzione del contratto deducendo che il conduttore ha sublocato l\u2019immobile al convivente.<\/p>\n<p>L\u2019assegnazione della casa coniugale al coniuge separato in quanto affidatario dei figli minori (o collocatario dei medesimi in regime di affido condiviso), per quanto disposta \u00abtenendo prioritariamente conto dell\u2019interesse dei figli\u00bb (art. 155-quater c.c.), rimane pur sempre &#8211; ha stabilito il Tribunale di Trani-Ruvo di Puglia con sentenza del 25\/2\/2009 &#8211; un diritto proprio del coniuge assegnatario, il quale pu\u00f2 provocarne la caducazione sia cessando di abitare stabilmente la casa coniugale, sia contraendo una nuova relazione more uxorio.<\/p>\n<h3>Parentela e affinit\u00e0<\/h3>\n<p>La parentela \u00e8 il vincolo che lega due persone che discendono l&#8217;una dall&#8217;altra (per esempio padre e figlio, nonno e nipote), o che, pur non discendendo l&#8217;una dall&#8217;altra, hanno uno stipite (ossia un ascendente) in comune: per esempio due fratelli germani hanno in comune il padre, due cugini i nonni (si dicono germani i fratelli nati dagli stessi genitori, mentre si dicono consanguinei e uterini, rispettivamente, i fratelli nati dallo stesso padre ma da madre diversa, e quelli nati dalla stessa madre ma da padre diverso).<\/p>\n<p>Circa il calcolo della parentela, occorre premettere che la parentela pu\u00f2 essere in linea retta e in linea collaterale (per linea s&#8217;intende l&#8217;insieme delle generazioni, tecnicamente indicate, queste, come gradi). E&#8217; in linea retta la parentela che unisce persone discendenti l&#8217;una dall&#8217;altra, mentre \u00e8 in linea collaterale la parentela che unisce persone non discendenti l&#8217;una dall&#8217;altra ma aventi uno stipite in comune. Per calcolare la parentela in linea retta si risale dal soggetto preso in considerazione a quello nei cui confronti si vuole calcolare la parentela, e si calcolano tanti gradi quante sono le persone, meno uno: cos\u00ec, tra padre e figlio la parentela \u00e8 di primo grado, tra nonno e nipote di secondo grado e cos\u00ec via. Per calcolare la parentela in linea collaterale si risale dalla persona considerata allo stipite, per scendere da questi alla persona nei cui confronti si vuole calcolare la parentela, e si considerano, anche in questo caso, tanti gradi quante sono le persone, meno uno: cos\u00ec, tra fratelli la parentela \u00e8 di secondo grado, tra cugini \u00e8 di quarto grado e cos\u00ec via. Di regola la legge prende in considerazione la parentela fino al sesto grado.<\/p>\n<p>Quanto all&#8217;affinit\u00e0, essa \u00e8 il vincolo che lega un coniuge ai parenti dell&#8217;altro coniuge: per esempio genero e nuora, cognati. Circa il calcolo dell&#8217;affinit\u00e0, un coniuge \u00e8 affine dei parenti dell&#8217;altro nella linea e nel grado in cui questi \u00e8 loro parente; cos\u00ec, tra nuora e suocero l&#8217;affinit\u00e0 \u00e8 di primo grado in linea retta (essendo padre e figlio parenti di primo grado in linea retta), tra cognati \u00e8 di secondo grado in linea collaterale e cos\u00ec via.<\/p>\n<h3>Gli alimenti e il mantenimento<\/h3>\n<p>Gli alimenti (art. 433 c.c.) si fondano sul vincolo di solidariet\u00e0 che lega, o almeno dovrebbe legare, le persone fra le quali corre taluno dei rapporti indicati dalla legge: per esempio coniugio, parentela e affinit\u00e0 entro certi gradi. Qualora si verifichi lo stato di bisogno dell\u2019avente diritto (si deve trattare di persona compresa fra quelle indicate dalla legge e comunque non in grado di provvedere a se stessa), l\u2019obbligato -o, se vi sono pi\u00f9 obbligati, ciascuno in proporzione alle proprie sostanze- pu\u00f2 scegliere fra il corrispondere all\u2019alimentando un assegno a questo titolo, oppure accoglierlo e mantenerlo nella propria casa. L\u2019obbligo di somministrare gli alimenti viene meno, fra l\u2019altro, se muore l\u2019obbligato o se cessa lo stato di bisogno dell\u2019avente diritto.<\/p>\n<p>Il diritto agli alimenti ha natura patrimoniale (ossia ha un contenuto economicamente valutabile), ma a differenza degli altri diritti patrimoniali non \u00e8 cedibile, essendo intimamente connesso, come gi\u00e0 detto, allo stato di bisogno del titolare. Concetto pi\u00f9 ampio di alimenti \u00e8 quello di mantenimento, consistente non nel somministrare all\u2019avente diritto di che vivere, ma nell\u2019assicurargli un tenore di vita proporzionato alla propria condizione economica.<\/p>\n<p>Il convivente more uxorio non ha diritto agli alimenti, e tantomeno al mantenimento, poich\u00e9 la convivenza concretizza una situazione di fatto, caratterizzata dalla precariet\u00e0 e dalla revocabilit\u00e0 unilaterale, cui non si ricollegano diritti e doveri se non di carattere morale (Trib. Napoli, 8\/7\/1999); \u00e8 invece legittimato a chiedere un contributo per il mantenimento di eventuali figli avuti dal convivente, trattandosi di richiesta fondata sull\u2019obbligo dei genitori di mantenere i figli per il solo fatto di averli generati. Come anticipato in apertura, l\u2019introduzione del diritto agli alimenti tra conviventi \u00e8 attualmente all\u2019attenzione del Legislatore.<\/p>\n<h3>Il lavoro e l\u2019impresa familiare<\/h3>\n<p>Alla famiglia di fatto \u00e8 applicabile l\u2019istituto giuridico dell\u2019impresa familiare (Cass. 15\/3\/2006, n. 5632), intendendosi per essa (art. 230-bis c.c.) l\u2019impresa alla quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.Va premesso che l\u2019istituto giuridico dell\u2019impresa familiare ha natura suppletiva, in quanto \u00e8 diretto ad apprestare una tutela minima e inderogabile a quei rapporti di lavoro che si svolgono nell\u2019ambito degli aggregati familiari; di conseguenza non pu\u00f2 ravvisarsi nell\u2019ipotesi in cui tra i componenti la famiglia sia configurabile un diverso rapporto: per esempio lavoro subordinato (Cass. 9\/8\/1997, n. 7438) o associazione in partecipazione. Al fine di stabilire se le prestazioni lavorative svolte nell\u2019ambito di una convivenza more uxorio diano luogo a un rapporto di lavoro subordinato o non siano piuttosto riconducibili allo schema della comunione tacita familiare di cui all\u2019art. 230-bis c.c., \u00e8 possibile escludere l\u2019esistenza del rapporto di lavoro subordinato solo in presenza della dimostrazione rigorosa di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi, che non si esaurisca in un rapporto meramente spirituale, affettivo e sessuale, ma, analogamente al rapporto coniugale, dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, della convivente more uxorio alle risorse della famiglia di fatto (Cass. 13\/12\/1986, n. 7486, e 19\/12\/1994, n. 10927); altrimenti, infatti, \u00e8 da ritenere che ci si trovi in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto della convivente (\u00e8 la donna, di regola, a trovarsi in questa condizione) ad esigere il relativo trattamento economico e previdenziale.<\/p>\n<p>Il Tribunale di Milano (sentenza del 5\/10\/1988) ha precisato che la convivenza more uxorio costituisce titolo idoneo a fondare una presunzione di gratuit\u00e0 delle prestazioni di lavoro rese dalla convivente solo quando la convivenza preveda un\u2019equa ed effettiva partecipazione agli incrementi patrimoniali della famiglia di fatto; fuori di tale ipotesi la prestazione di lavoro, se non retribuita, \u00e8 astrattamente idonea a configurare un depauperamento del prestatore e un arricchimento senza causa del convivente, con conseguente diritto a promuovere le opportune iniziative giudiziarie volte al recupero del dovuto.<br \/>\nL\u2019impresa familiare ha natura di impresa individuale; di conseguenza la qualifica di imprenditore compete solo al titolare dell\u2019impresa, non anche ai suoi collaboratori (Cass. 6\/3\/1999, n. 1917).<\/p>\n<p>Per la costituzione e lo scioglimento dell\u2019impresa familiare non occorre una forma particolare, essendo sufficiente che sussista una manifestazione di volont\u00e0 dei partecipanti, espressa o tacita che sia (Trib. Roma, 5\/2\/1990). Le persone di cui sopra, qualora prestino in modo continuativo la propria attivit\u00e0 di lavoro nella famiglia o nell\u2019impresa familiare, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e a partecipare agli utili dell\u2019impresa familiare, al netto delle spese di mantenimento, gravanti, queste, sul reddito d\u2019impresa (Cass. 2\/4\/1992, n. 4057); la ripartizione degli utili dev\u2019essere accertata sulla base dell\u2019effettiva partecipazione all\u2019impresa, anche in contrasto con la documentazione fiscale (Pret. Catania, 28\/5\/1996) e il lavoro della donna \u00e8 considerato equivalente a quello dell\u2019uomo.<\/p>\n<p>Il componente dell\u2019impresa familiare, se vuole partecipare agli utili, deve provare (Cass. 18\/4\/2002, n. 5603) sia lo svolgimento di un\u2019attivit\u00e0 di lavoro continuativa (nel senso di attivit\u00e0 non saltuaria, ma regolare e costante anche se non necessariamente a tempo pieno), sia l\u2019accrescimento della produttivit\u00e0 dell\u2019impresa procurato dal suo lavoro (necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi). La continuit\u00e0 dell\u2019apporto richiesto dall\u2019art. 230-bis c.c. non esige comunque la continuit\u00e0 della presenza in azienda (Cass. 23\/9\/2002, n. 13849); per il Tribunale di Firenze, per\u00f2 (sentenza del 2\/1\/1997), nulla compete al familiare che abbia svolto nell\u2019impresa, saltuariamente, compiti complementari.<\/p>\n<p>Nel determinare in via equitativa la quota di utili spettante al partecipante il giudice non pu\u00f2 fare ricorso al parametro della retribuzione spettante a un lavoratore subordinato che svolga la stessa attivit\u00e0, il cui ammontare prescinde dall\u2019entit\u00e0 dei risultati conseguiti, ai quali \u00e8 invece commisurato il diritto del componente l\u2019impresa familiare. (Cass. 9\/10\/1999, n. 11332). Se per\u00f2 i bilanci dell\u2019impresa sono inattendibili, ha stabilito il Pretore di Fermo (sentenza del 23\/8\/1997) con riferimento al coniuge, la partecipazione agli utili e agli incrementi dell\u2019azienda, proporzionata alla quantit\u00e0 e alla qualit\u00e0 del lavoro prestato, dev\u2019essere commisurata alla retribuzione del lavoratore dipendente che ipoteticamente abbia svolto nel tempo analoghe mansioni. A proposito di lavoro subordinato, la Corte d\u2019Appello di Messina (sentenza del 16\/2\/2000) ha stabilito che il partecipante all\u2019impresa familiare, cos\u00ec come il lavoratore subordinato, \u00e8 inserito nell\u2019organizzazione del lavoro predisposta dal titolare dell\u2019impresa, cui resta subordinato, e pu\u00f2 essere tenuto al rispetto di orari e di ruoli.<\/p>\n<p>Le decisioni concernenti l\u2019impiego degli utili e degli incrementi, nonch\u00e9 quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell\u2019impresa, sono adottate, a maggioranza (quella che rileva \u00e8 la maggioranza assoluta, ossia la met\u00e0 pi\u00f9 uno), dai partecipanti all\u2019impresa familiare.<\/p>\n<p>In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell\u2019azienda i partecipanti hanno il diritto di prelazione su di essa, ossia il diritto di essere preferiti, a parit\u00e0 di condizioni, agli altri eventuali acquirenti. Se per\u00f2 il partecipante \u00e8 stato attivamente presente alle trattative e alla conclusione del contratto di vendita dell\u2019azienda a terzi, vengono meno sia il suo diritto di prelazione che l\u2019obbligo del titolare di notificargli la proposta di alienazione (Trib. Roma, 1\/2\/1994). Il diritto di prelazione non spetta in caso di decesso del titolare dell\u2019impresa familiare, poich\u00e9 verificandosi un\u2019evenienza del genere la propriet\u00e0 dell\u2019azienda e la qualit\u00e0 di titolare dell\u2019impresa si trasferiscono agli eredi (Pret. Macerata, 4\/12\/1997).<br \/>\nIl diritto di partecipazione \u00e8 intrasferibile, a meno che il trasferimento non avvenga in favore di taluna delle persone sopra indicate, con il consenso di tutti i partecipanti.<\/p>\n<p>Il recesso dall\u2019impresa familiare pu\u00f2 essere anche tacito; il Tribunale di Roma (sentenza del 5\/2\/1990), per esempio, ha considerato tale l\u2019accettazione di un incarico d\u2019insegnamento in una scuola statale da parte di un componente l\u2019impresa; questo atto, infatti, fa venir meno il requisito della \u201ccontinuit\u00e0\u201d dell\u2019apporto di lavoro, requisito da intendersi non in senso temporale ma come effettivo e prevalente impegno del soggetto all\u2019impresa familiare.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019esclusione dall\u2019impresa familiare, essa non pu\u00f2 essere adottata nei confronti del titolare, in quanto proprietario dei beni aziendali e dei capitali, per cui non pu\u00f2 essergli sottratto l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0; l\u2019esclusione pu\u00f2 pertanto avvenire soltanto nei confronti dei partecipanti, che hanno diritto alla liquidazione della quota di utili e al risarcimento dei danni se l\u2019esclusione \u00e8 ingiustificata (Cass. 25\/7\/1992, n. 8959).<br \/>\nGli interessi (legali) dovuti sulle somme spettanti a titolo di utile al partecipante all\u2019impresa familiare vanno calcolati non al termine di ogni annualit\u00e0 ma avendo riguardo al momento in cui cessa l\u2019impresa familiare oppure la collaborazione del singolo partecipante, a meno che non vi sia un accordo per la distribuzione periodica degli utili (Cass. 22\/10\/1999, n. 11921).<\/p>\n<p>L\u2019evoluzione degli interessi legali<br \/>\nGli interessi legali, dal lontano 21\/4\/1942 (giorno in cui entr\u00f2 in vigore la norma del codice civile che li introdusse), e fino al 15\/12\/1990, sono stati del 5% annuo; il 16\/12\/1990, e fino al 31\/12\/1996, furono portati al 10%; dall&#8217;1\/1\/1997 furono nuovamente ridotti al 5%, ma con questa innovazione: il loro ammontare pu\u00f2 essere modificato annualmente con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, entro il 15 dicembre dell&#8217;anno precedente a quello in cui il nuovo tasso sar\u00e0 applicabile, tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e del tasso d&#8217;inflazione registrato nell&#8217;anno (se entro il 15 dicembre non viene fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l&#8217;anno successivo).<\/p>\n<p>Riassumendo:<br \/>\ndal 21\/4\/1942 al 15\/12\/1990 &#8211; 5%<br \/>\ndal 16\/12\/1990 al 31\/12\/1996 &#8211; 10%<br \/>\ndall&#8217;1\/1\/1997 al 31\/12\/1998 &#8211; 5%<br \/>\ndall&#8217;1\/1\/1999 al 31\/12\/2000 &#8211; 2,50%<br \/>\ndall&#8217;1\/1\/2001 al 31\/12\/2001 &#8211; 3,50%<br \/>\ndall\u20191\/1\/2002 al 31\/12\/2003 &#8211; 3%<br \/>\ndall\u20191\/1\/2004 al 31\/12\/2007 &#8211; 2,50%<br \/>\ndall\u20191\/1\/2008 al 31\/12\/2009 &#8211; 3%<br \/>\ndall\u20191\/1\/2010 al 31\/12\/2010 &#8211; 1%<br \/>\ndall\u20191\/1\/2011 al 31\/12\/2011 &#8211; 1,50%<br \/>\ndall\u20191\/1\/2012 &#8211; 2,50%<\/p>\n<h3>Decesso del convivente<\/h3>\n<p>Particolarmente pesanti possono essere le conseguenze economiche (a parte ovviamente quelle affettive) in caso di morte di un convivente. Se l\u2019evento \u00e8 stato provocato da terzi, si pone il problema se il convivente della vittima possa agire nei confronti del responsabile per il risarcimento del danno.<\/p>\n<p>La Cassazione (sentenza n. 23725 del 16\/9\/2008) ha statuito che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto anche al convivente more uxorio, sia con riferimento al danno morale che con riferimento al danno patrimoniale. Quest\u2019ultimo presuppone la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato, e di una relazione caratterizzata da tendenziale stabilit\u00e0 e da mutua assistenza morale e materiale.<\/p>\n<p>Per il Tribunale di Roma (sentenza del 9\/7\/1991) il diritto al risarcimento del danno patrimoniale ed extrapatrimoniale compete sia a causa del trauma psichico sub\u00ecto, sia per la privazione di sostegno morale, sia, infine, per la perdita di un\u2019entrata che si sarebbe ragionevolmente presunta come duraturo contributo economico proveniente dall\u2019attivit\u00e0 lavorativa del defunto, a nulla rilevando il fatto della convivenza con quest\u2019ultimo o la qualit\u00e0 di erede di colui cui spetta tale risarcimento.<\/p>\n<p>Alla luce di questo criterio i giudici capitolini hanno stabilito che, qualora il defunto, sposato con figli legittimi, abbia convissuto more uxorio con altra donna, il suddetto diritto compete sia ai componenti della famiglia legittima che a quelli della famiglia di fatto; fermo restando che, mentre il diritto al risarcimento del danno morale dev\u2019essere riconosciuto a tutti costoro, il ristoro del danno patrimoniale dev\u2019essere negato ai componenti della famiglia legittima qualora una serie di circostanze (quali il difetto di prova in ordine alla sistematica corresponsione di assegni da parte del defunto, la mancanza della convivenza, il carico della famiglia di fatto e le condizioni finanziarie del defunto) non consentano ragionevoli presunzioni di perdite economiche. Il Tribunale di Arezzo (sentenza n. 123 del 2\/2\/2005) ha riconosciuto al convivente il risarcimento del danno esistenziale.<\/p>\n<p>In tema di risarcimento del danno occorso a un convivente da un sinistro stradale, se questo \u00e8 stato provocato dall\u2019altro, il danneggiato, per il Tribunale di Piacenza (sentenza del 20\/7\/1985), \u00e8 assimilabile al coniuge ai fini dell\u2019esclusione dal novero dei terzi che usufruiscono dei benefici derivanti dal contratto di assicurazione (Trib. Piacenza, 20\/7\/1985).<\/p>\n<h3>La convivenza more uxorio del coniuge separato o divorziato<\/h3>\n<p>Accade di frequente che un coniuge separato o divorziato vada a convivere more uxorio con un\u2019altra persona. In tal caso la convivenza, se acquista carattere di stabilit\u00e0 e affidabilit\u00e0, e incide positivamente sulla situazione economica del coniuge separato o divorziato, annullandone o riducendone lo stato di bisogno, e risolvendosi quindi in una fonte effettiva e costante di reddito, anche se non comporta per i conviventi alcun diritto al mantenimento reciproco pu\u00f2 incidere sull\u2019ammontare dell\u2019assegno di mantenimento fissato in sede di separazione o di divorzio, legittimando la parte obbligata a corrisponderlo a chiederne, a seconda delle circostanze, la riduzione (Cass. 22\/4\/1993, n. 4761) o la sospensione (Trib. Genova, 2\/6\/1990, Cass. 4\/4\/1998, n. 3503). La Suprema Corte (sentenza n. 17195 dell\u201911\/8\/2011) ha cos\u00ec negato la corresponsione di un assegno divorzile alla moglie che aveva costituito con altra persona un nuovo nucleo familiare, dal quale erano nati dei figli, partendo dal presupposto che l\u2019instaurazione di una stabile e duratura convivenza more uxorio recide ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale.<\/p>\n<p>La prova della convivenza e, soprattutto, del miglioramento delle condizioni economiche del coniuge separato o divorziato, \u00e8 ovviamente a carico del coniuge tenuto alla corresponsione dell\u2019assegno di mantenimento e dev\u2019essere inequivocabile: Gli Ermellini, per esempio (Cass. 2\/9\/2004, n. 17684), hanno stabilito che la targhetta sull&#8217;ingresso di casa, con i nomi dell\u2019ex moglie e del nuovo compagno, le foto attestanti il parcheggio dell&#8217;auto della stessa presso l&#8217;abitazione del compagno, e la dichiarazione sostitutiva dell\u2019atto di notoriet\u00e0 attestante la collaborazione lavorativa con il convivente, non costituiscono circostanze tali da poter essere considerate, da sole, prova sufficiente a dimostrare la stabile convivenza more uxorio dell\u2019ex moglie e il connesso miglioramento delle condizioni economiche della stessa, con conseguente giustificazione della richiesta di riduzione dell\u2019assegno di mantenimento in capo all\u2019ex marito; la convivenza more uxorio, infatti, ha natura intrinsecamente precaria, non determina obblighi di mantenimento e non ha quella stabilit\u00e0 giuridica, propria del matrimonio, presupposta dalla definitiva cessazione dell\u2019obbligo di corrispondere l\u2019assegno divorzile (Cass. 26\/1\/2006, n. 1546). Questa stessa sentenza ha per\u00f2 escluso che l\u2019obbligo di corrispondere l\u2019assegno divorzile possa risorgere in caso di cessazione della convivenza, poich\u00e9 de iure condito \u00e8 prevista la cessazione e non semplicemente la sospensione dell\u2019obbligo di corrispondere l\u2019assegno divorzile. Con sentenza n. 17195 dell\u201911\/8\/2011 la Suprema Corte ha mutato orientamento, avendo statuito che \u201cIn caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l\u2019instaurazione di una famiglia di fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza, attuato da uno degli ex coniugi, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e, in relazione ad essa, il presupposto per la riconoscibilit\u00e0, a carico dell\u2019altro coniuge, di un assegno divorzile, il diritto al quale entra cos\u00ec in uno stato di quiescenza, potendosene invero riproporre l\u2019attualit\u00e0 per l\u2019ipotesi di rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto\u201d.<\/p>\n<p>Per concludere, se uno o entrambi i conviventi hanno alle spalle un matrimonio per il quale non sia ancora intervenuto divorzio, e non si vuole, in caso di morte improvvisa, favorire il coniuge separato, pu\u00f2 essere prudente fare testamento in favore del convivente, avendo per\u00f2 cura di non ledere la quota che la legge riserva allo stesso coniuge separato, ai figli legittimi e agli ascendenti legittimi.<\/p>\n<h3>Gli aspetti penali<\/h3>\n<p>Alla famiglia di fatto non poteva non rivolgere la sua attenzione il giudice penale. La Cassazione (sentenza n. 32190 del 21\/5\/2009), per esempio, ha considerato non punibile il furto commesso in danno del convivente more uxorio, assimilandolo cosi al coniuge non separato ex art. 649 c.p.: questa norma, infatti, sancisce la non punibilit\u00e0 di alcuni reati (tra questi l\u2019appropriazione indebita, la truffa e, appunto, il furto) se commessi in danno di taluna delle persone in esso indicate, tra cui il coniuge non legalmente separato. La Suprema Corte ha invece considerato punibile, ma soltanto a querela dell\u2019offeso, il furto commesso in danno di persona gi\u00e0 convivente more uxorio, privilegiando cos\u00ec, in entrambi i casi, l\u2019intento di favorire la riconciliazione rispetto alla punizione del responsabile. Presumibilmente mosso dallo stesso spirito, il Pretore di Savona (sentenza del 27\/11\/1992) ha statuito che chi s\u2019introduce nell\u2019abitazione dalla quale l\u2019ex convivente more uxorio lo ha di fatto allontanato rimuovendo tutti gli effetti personali, convinto invece di rientrare a \u00abcasa sua\u00bb, non pone in essere il reato di violazione di domicilio ex art. 614 c.p., ma quello meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai sensi dell\u2019art. 392 c.p.<\/p>\n<p>Al convivente more uxorio che abbia commesso il reato di favoreggiamento personale in favore dell\u2019altro, invece, la Suprema Corte non ha ritenuto applicabile la causa di non punibilit\u00e0 di cui al primo comma dell\u2019art. 384 c.p., operante per il coniuge (sentenza n. 2082 del 17\/2\/2009), n\u00e9, con riferimento alla ricettazione, la causa soggettiva di esclusione della punibilit\u00e0 prevista per il coniuge dall\u2019art. 649 c.p. (sentenza del 13\/10\/2009, n. 44047).<\/p>\n<p>Altre fattispecie portate all\u2019attenzione del giudice penale. E\u2019 stato ritenuto responsabile del reato di sfruttamento della prostituzione il convivente more uxorio a conoscenza del fatto che i proventi che la donna gli erogava per il sostentamento derivavano dall\u2019esercizio della prostituzione (Cass. 17\/7\/1987). La Corte d\u2019Assise di Milano (sentenza del 9\/7\/2009) ha statuito che il reato di cui all\u2019art. 591 c.p. (abbandono di persone minori o incapaci) \u00e8 configurabile anche a carico di chi abbandoni il convivente more uxorio in stato d\u2019incapacit\u00e0 di provvedere a se stesso, mentre la Cassazione (sentenza n. 40727 del 2\/10\/2009) ha ritenuto configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona convivente more uxorio, quando vi sia un rapporto tendenzialmente stabile.<\/p>\n<p>La stessa Cassazione, infine (sentenza n. 109 del 5\/1\/2006), ha equiparato la coppia di fatto alla coppia sposata in materia di gratuito patrocinio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quadro generale Un fenomeno sociale in costante aumento \u00e8 quello della convivenza senza matrimonio, ossia di persone che, pur non essendo sposate (o essendosi lasciato alle spalle un matrimonio), vivono more uxorio (dal latino mos, che significa usanza, costume, e &hellip; <a href=\"https:\/\/avvocatostella.com\/?page_id=896\">Continua a leggere<span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-896","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/896","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=896"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/896\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":904,"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/896\/revisions\/904"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=896"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}