{"id":699,"date":"2012-06-11T10:31:09","date_gmt":"2012-06-11T10:31:09","guid":{"rendered":"http:\/\/avvocatostella.com\/?page_id=699"},"modified":"2016-03-19T06:34:52","modified_gmt":"2016-03-19T06:34:52","slug":"d-lgs-259-2003","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/avvocatostella.com\/?page_id=699","title":{"rendered":"D. Lgs 259-2003 &#8211; Codice Comunicazioni Elettroniche"},"content":{"rendered":"<p>Codice delle comunicazioni elettroniche<\/p>\n<p>Decreto legislativo 01.08.2003 n\u00b0 259 , G.U. 15.09.2003<\/p>\n<p>SOMMARIO<\/p>\n<hr \/>\n<table width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\">\n<colgroup>\n<col width=\"13*\" \/>\n<col width=\"243*\" \/> <\/colgroup>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"5%\"><\/td>\n<td width=\"95%\">Titolo I &#8211; Disposizioni generali e comuni (artt. 1 &#8211; 16)<br \/>\nTitolo II &#8211; Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico (artt. 17 &#8211; 98)<br \/>\nTitolo III &#8211; Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato (artt. 99 &#8211; 145)<br \/>\nTitolo IV &#8211; Tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica (artt. 146 &#8211; 157)<br \/>\nTitolo V &#8211; Impianti radioelettrici (artt. 158 &#8211; 217)<br \/>\nTitolo VI &#8211; Disposizioni finali (artt. 218 &#8211; 221)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"beacon_b617d1b120\" dir=\"LTR\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<p align=\"CENTER\"><span style=\"color: #944794;\"><strong>Codice delle comunicazioni elettroniche<\/strong><\/span><\/p>\n<p align=\"CENTER\">(Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259)<\/p>\n<p><em>(G.U. n. 214 del 15-9-2003- Suppl. Ordinario n.150) <\/em><\/p>\n<p align=\"CENTER\">** * **<\/p>\n<p align=\"CENTER\">Il Presidente della Repubblica<\/p>\n<p>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;<\/p>\n<p>Vista la legge 1 agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l\u2019articolo 41;<\/p>\n<p>Vista la direttiva 2002\/19\/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all\u2019accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all\u2019interconnessione delle medesime (direttiva accesso);<\/p>\n<p>Vista la direttiva 2002\/20\/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);<\/p>\n<p>Vista la direttiva 2002\/21\/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);<\/p>\n<p>Vista la direttiva 2002\/22\/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);<\/p>\n<p>Vista la direttiva 2002\/77\/CE, della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;<\/p>\n<p>Visto il Codice della navigazione;<\/p>\n<p>Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;<\/p>\n<p>Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;<\/p>\n<p>Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti;<\/p>\n<p>Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;<\/p>\n<p>Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;<\/p>\n<p>Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;<\/p>\n<p>Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;<\/p>\n<p>Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;<\/p>\n<p>Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;<\/p>\n<p>Vista la legge 1\u00b0 luglio 1997, n. 189;<\/p>\n<p>Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;<\/p>\n<p>Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;<\/p>\n<p>Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;<\/p>\n<p>Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;<\/p>\n<p>Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, l\u2019articolo 2 bis, comma 10;<\/p>\n<p>Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;<\/p>\n<p>Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;<\/p>\n<p>Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001), dell\u2019Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della costituzione e della convenzione dell\u2019UIT, adottata a Ginevra il 22 dicembre 1994, e ratificata dalla legge 31 gennaio 1996, n. 313;<\/p>\n<p>Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;<\/p>\n<p>Vista la decisione n. 676\/2002\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunit\u00e0 europea (Decisione spettro radio);<\/p>\n<p>Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2002, e successive modificazioni;<\/p>\n<p>Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;<\/p>\n<p>Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;<\/p>\n<p>Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l\u2019articolo 41;<\/p>\n<p>Vista la legge 8 luglio 2003, n.172;<\/p>\n<p>Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003;<\/p>\n<p>Acquisito il parere del Consiglio Superiore delle Comunicazioni in data 16 luglio 2003;<\/p>\n<p>Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza Unificata, di cui all\u2019articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;<\/p>\n<p>Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;<\/p>\n<p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 luglio 2003;<\/p>\n<p>Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche comunitarie , di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell\u2019economia e delle finanze, della difesa, delle attivit\u00e0 produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell\u2019ambiente e della tutela del territorio, per l\u2019innovazione e le tecnologie, e per gli affari regionali;<\/p>\n<p align=\"CENTER\">E M A N A<\/p>\n<p align=\"CENTER\">il seguente decreto legislativo<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><a name=\"titolo1\"><\/a><\/p>\n<p><strong>TITOLO I<br \/>\nDISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI<\/strong><\/p>\n<p>Capo I<br \/>\nDISPOSIZIONI GENERALI<\/p>\n<p>Art. 1<br \/>\nDefinizioni<\/p>\n<p>1. Ai fini del presente Codice si intende per:<\/p>\n<p>a) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;<\/p>\n<p>b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende, tra l\u2019altro, l\u2019accesso: agli elementi della rete e alle risorse correlate, che pu\u00f2 comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l\u2019accesso alla rete locale nonch\u00e9 alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale; all\u2019infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale;<\/p>\n<p>c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l\u2019apparato radioelettrico pu\u00f2 coincidere con la stazione stessa.<\/p>\n<p>d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;<\/p>\n<p>e) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;<\/p>\n<p>f) Autorit\u00e0 nazionale di regolamentazione: l\u2019Autorit\u00e0 per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorit\u00e0;<\/p>\n<p>g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;<\/p>\n<p>h) chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;<\/p>\n<p>i) Codice: il \u201cCodice delle comunicazioni elettroniche\u201d per quanto concerne le reti e i sevizi di comunicazione elettronica;<\/p>\n<p>j) consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all\u2019attivit\u00e0 lavorativa, commerciale o professionale svolta;<\/p>\n<p>l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;<\/p>\n<p>m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L\u2019interconnessione \u00e8 una particolare modalit\u00e0 di accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;<\/p>\n<p>n) interferenze dannose: interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili;<\/p>\n<p>o) larga banda: l\u2019ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l\u2019utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattivit\u00e0;<\/p>\n<p>p) libero uso: la facolt\u00e0 di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessit\u00e0 di autorizzazione generale;<\/p>\n<p>q) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all\u2019articolo 18, che comprendono l\u2019Unione europea o un\u2019importante parte di essa;<\/p>\n<p>r) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;<\/p>\n<p>s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l\u2019ubicazione fisica del punto terminale di rete;<\/p>\n<p>t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione che non sia un numero geografico; include i numeri per servizi di comunicazioni mobili e personali assegnati agli operatori titolari di reti mobili, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a tariffazione specifica;<\/p>\n<p>u) operatore: un\u2019impresa che \u00e8 autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;<\/p>\n<p>v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l\u2019abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l\u2019instradamento, il punto terminale di rete \u00e8 definito mediante un indirizzo di rete specifico che pu\u00f2 essere correlato ad un numero o ad un nome di utente finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete \u00e8 costituito dall\u2019antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;<\/p>\n<p>z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete presso il domicilio dell\u2019abbonato al permutatore o a un impianto equivalente nella rete telefonica fissa;<\/p>\n<p>aa) rete pubblica di comunicazione: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;<\/p>\n<p>bb) rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete;<\/p>\n<p>cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;<\/p>\n<p>dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;<\/p>\n<p>ee) risorse correlate: le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi;<\/p>\n<p>ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell&#8217;interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale;<\/p>\n<p>gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della societ\u00e0 dell\u2019informazione di cui all\u2019articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;<\/p>\n<p>hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o pi\u00f9 numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che pu\u00f2 inoltre, se necessario, includere uno o pi\u00f9 dei seguenti servizi: l\u2019assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici;<\/p>\n<p>ii) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d\u2019immagine 16:9 \u00e8 il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;<\/p>\n<p>ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualit\u00e0 determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;<\/p>\n<p>mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa tecnica secondo la quale l\u2019accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva \u00e8 subordinato ad un abbonamento o ad un\u2019altra forma di autorizzazione preliminare individuale;<\/p>\n<p>nn) stazione radioelettrica, uno o pi\u00f9 trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in materia permanente o temporanea;<\/p>\n<p>oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;<\/p>\n<p>pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;<\/p>\n<p>qq) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 2<br \/>\nCampo di applicazione<\/strong><\/p>\n<p>1. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:<\/p>\n<p>a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;<\/p>\n<p>b) attivit\u00e0 di comunicazione elettronica ad uso privato;<\/p>\n<p>c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;<\/p>\n<p>d) servizi radioelettrici.<\/p>\n<p>2. Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:<\/p>\n<p>a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;<\/p>\n<p>b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999\/5\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale;<\/p>\n<p>c) disciplina dei servizi della societ\u00e0 dell\u2019informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.<\/p>\n<p>3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 3<br \/>\nPrincipi generali<\/strong><\/p>\n<p>1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libert\u00e0 delle persone nell\u2019uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonch\u00e9 il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.<\/p>\n<p>2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che \u00e8 di preminente interesse generale, \u00e8 libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.<\/p>\n<p>3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell\u2019ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 4<br \/>\nObiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica<\/strong><\/p>\n<p>1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica \u00e8 volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:<\/p>\n<p>a) libert\u00e0 di comunicazione;<\/p>\n<p>b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell\u2019integrit\u00e0 e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;<\/p>\n<p>c) libert\u00e0 di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettivit\u00e0, trasparenza, non discriminazione e proporzionalit\u00e0.<\/p>\n<p>2. A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal Codice, sono imposti secondo principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalit\u00e0.<\/p>\n<p>3. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica \u00e8 volta altres\u00ec a:<\/p>\n<p>a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l\u2019adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;<\/p>\n<p>b) garantire la trasparenza, pubblicit\u00e0 e tempestivit\u00e0 delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle propriet\u00e0 pubbliche e private;<\/p>\n<p>c) garantire l\u2019osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l\u2019offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica;<\/p>\n<p>d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;<\/p>\n<p>e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;<\/p>\n<p>f) garantire in modo flessibile l\u2019accesso e l\u2019interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;<\/p>\n<p>g) garantire la convergenza, la interoperabilit\u00e0 tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l\u2019utilizzo di standard aperti;<\/p>\n<p>h) garantire il rispetto del principio di neutralit\u00e0 tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell\u2019uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilit\u00e0 di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.<\/p>\n<p>4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonch\u00e9 dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l\u2019Italia aderisce in virt\u00f9 di convenzioni e trattati.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 5<br \/>\nRegioni ed Enti locali<\/strong><\/p>\n<p>1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all\u2019articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in seguito denominata \u201cConferenza Unificata\u201d), le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l\u2019individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine \u00e8 istituito, nell\u2019ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza.<\/p>\n<p>2. In coerenza con i principi di tutela dell\u2019unit\u00e0 economica, di tutela della concorrenza e di sussidiariet\u00e0, nell\u2019ambito dei principi fondamentali di cui al Codice e comunque desumibili dall\u2019ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformit\u00e0 con quanto previsto dall\u2019ordinamento comunitario ed al fine di rendere pi\u00f9 efficace ed efficiente l\u2019azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell\u2019ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell\u2019articolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di:<\/p>\n<p>a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell\u2019ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;<\/p>\n<p>b) agevolazioni per l\u2019acquisto di apparecchiature terminali d\u2019utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;<\/p>\n<p>c) promozione di livelli minimi di disponibilit\u00e0 di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere;<\/p>\n<p>d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.<\/p>\n<p>3. L\u2019utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalit\u00e0.<\/p>\n<p>4. Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia pi\u00f9 ampia rispetto a quelle gi\u00e0 attribuite.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 6<br \/>\nMisure di garanzia<\/strong><\/p>\n<p>1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso societ\u00e0 controllate o collegate.<\/p>\n<p>2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societ\u00e0, nei casi previsti dall\u2019articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell\u2019influenza dominante, salvo prova contraria, allorch\u00e9 ricorra una delle situazioni previste dall\u2019articolo 2, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.<\/p>\n<p>3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sull\u2019Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo V.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Capo II<br \/>\nFUNZIONI DEL MINISTERO E DELL\u2019AUTORIT\u00c0 ED ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI<\/strong><\/p>\n<p>Art. 7<br \/>\nMinistero e Autorit\u00e0<\/p>\n<p>1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 come modificato dal decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.<\/p>\n<p>2. L\u2019Autorit\u00e0 \u00e8 Autorit\u00e0 nazionale di regolamentazione ed esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate da leggi successive, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificata dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.<\/p>\n<p>3. L\u2019Autorit\u00e0, in quanto Autorit\u00e0 nazionale di regolamentazione, ed il Ministero, per la parte di propria competenza, adottano le misure espressamente previste dal Codice intese a conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 13, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalit\u00e0. Le competenze del Ministero, cos\u00ec come quelle dell\u2019Autorit\u00e0, sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 8<br \/>\nCooperazione tra il Ministero, l\u2019Autorit\u00e0 e l\u2019Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato<\/strong><\/p>\n<p>1. Il Ministero, l\u2019Autorit\u00e0 e l\u2019Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una reciproca cooperazione, si scambiano le informazioni necessarie all\u2019applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.<\/p>\n<p>2. Il Ministero, l\u2019Autorit\u00e0 e l\u2019Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, nell\u2019ambito dei rispettivi ordinamenti, anche mediante specifiche intese, disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione reciproca nelle materie di interesse comune. Le disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.<\/p>\n<p>3. Il Ministero, l\u2019Autorit\u00e0 e l\u2019Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal Codice.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 9<br \/>\nRicorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell\u2019Autorit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>1. I ricorsi avverso i provvedimenti del Ministero e dell\u2019Autorit\u00e0 adottati sulla base delle disposizioni del Codice sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza nei giudizi di primo grado \u00e8 attribuita in via esclusiva ed inderogabile dalle parti al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, con sede in Roma; ai giudizi si applica l\u2019articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 10<br \/>\nComunicazione di informazioni<\/strong><\/p>\n<p>1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero e all\u2019Autorit\u00e0, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformit\u00e0 alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice. Tali imprese devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall\u2019Autorit\u00e0. Le richieste di informazioni del Ministero e dell\u2019Autorit\u00e0 sono proporzionate rispetto all\u2019assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate.<\/p>\n<p>2. Il Ministero e l\u2019Autorit\u00e0 forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest\u2019ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto all\u2019assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e all\u2019Autorit\u00e0 possono essere messe a disposizione di un\u2019altra Autorit\u00e0 indipendente nazionale o di analoga Autorit\u00e0 di altro Stato membro dell\u2019Unione europea, di seguito denominato Stato membro, ove ci\u00f2 sia necessario per consentire l\u2019adempimento delle responsabilit\u00e0 loro derivanti in base al diritto comunitario. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata, dell&#8217;Autorit\u00e0 che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di analoga Autorit\u00e0 di altro Stato membro. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorit\u00e0 riguardano informazioni precedentemente fornite da un\u2019impresa su richiesta del Ministero ovvero dell\u2019Autorit\u00e0, tale impresa deve esserne informata.<\/p>\n<p>3. Qualora le informazioni trasmesse da un\u2019Autorit\u00e0 di regolamentazione di altro Stato membro siano da considerarsi riservate, in conformit\u00e0 con la normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza, il Ministero e l\u2019Autorit\u00e0, nell\u2019ambito delle rispettive competenze, ne garantiscono la riservatezza.<\/p>\n<p>4. Il Ministero e l\u2019Autorit\u00e0 pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell\u2019osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza.<\/p>\n<p>5. Il Ministero e l\u2019Autorit\u00e0 pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dall\u2019entrata in vigore del Codice, le disposizioni relative all\u2019accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell\u2019accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 11<br \/>\nMeccanismo di consultazione e di trasparenza<\/strong><\/p>\n<p>1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e l\u2019Autorit\u00e0, quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate della proposta di provvedimento.<\/p>\n<p>2. Il Ministero e l\u2019Autorit\u00e0, entro e non oltre novanta giorni dall\u2019entrata in vigore del Codice, nell\u2019osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, rendono pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet la procedura che si applica, nell\u2019ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso \u00e8 esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio.<\/p>\n<p>3. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di provvedimento ed i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet del Ministero e dell\u2019Autorit\u00e0.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 12<br \/>\nConsolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche<\/strong><\/p>\n<p>1. Il Ministero e l\u2019Autorit\u00e0, nell&#8217;esercizio delle funzioni di cui al Codice, tengono in massima considerazione gli obiettivi di cui all\u2019articolo 13, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno.<\/p>\n<p>2. L\u2019Autorit\u00e0 coopera in modo trasparente con le Autorit\u00e0 di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive comunitarie recepite con il Codice; a tale scopo l\u2019Autorit\u00e0 si adopera al fine di pervenire ad un accordo preventivo con le Autorit\u00e0 di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea sui tipi di strumenti e sulle soluzioni pi\u00f9 adeguate da utilizzare nell\u2019affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.<\/p>\n<p>3. Oltre alla consultazione di cui all\u2019articolo 11, qualora l\u2019Autorit\u00e0 intenda adottare un provvedimento che rientri nell\u2019ambito degli articoli 18, 19, 42, 45 o 66 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, la proposta di provvedimento, adeguatamente motivata, alla Commissione europea e alle Autorit\u00e0 di regolamentazione degli altri Stati membri. L\u2019Autorit\u00e0 non pu\u00f2 adottare il provvedimento prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.<\/p>\n<p>4. La proposta di provvedimento di cui al comma 3 non pu\u00f2 essere adottata per ulteriori due mesi e l\u2019Autorit\u00e0 \u00e8 tenuta a rivedere la proposta di provvedimento, qualora la Commissione europea ne faccia richiesta entro tale termine, quando:<\/p>\n<p>a) o abbia ad oggetto l\u2019identificazione di un mercato di riferimento differente da quelli di cui all\u2019articolo 18;<\/p>\n<p>b) o abbia ad oggetto la designazione di imprese che detengono, sia individualmente sia congiuntamente ad altre, un significativo potere di mercato, ai sensi dell\u2019articolo 19, commi 4 , 5 o 7 e influenzi gli scambi tra Stati membri e la Commissione europea ritenga che possa creare una barriera al mercato unico europeo o dubiti della sua compatibilit\u00e0 con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all\u2019articolo 13.<\/p>\n<p>5. L\u2019Autorit\u00e0 tiene in massima considerazione le osservazioni delle Autorit\u00e0 di regolamentazione di altri Stati membri e della Commissione europea e, salvo nei casi di cui al comma 4, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea.<\/p>\n<p>6. In circostanze straordinarie l\u2019Autorit\u00e0, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, pu\u00f2 adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice. L\u2019Autorit\u00e0 comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorit\u00e0 di regolamentazione degli altri Stati membri. La decisione dell\u2019Autorit\u00e0 di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti cos\u00ec adottati o di renderli permanenti \u00e8 soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 13<br \/>\nObiettivi e principi dell\u2019attivit\u00e0 di regolamentazione<\/strong><\/p>\n<p>1. Nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nel Codice e secondo le procedure in esso contenute, il Ministero e l\u2019Autorit\u00e0, nell\u2019ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate intese a conseguire gli obiettivi generali di cui all\u2019articolo 4 ed ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.<\/p>\n<p>2. Il Ministero e l\u2019Autorit\u00e0 nell\u2019esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice tengono in massima considerazione l\u2019obiettivo di una regolamentazione tecnologicamente neutrale, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese.<\/p>\n<p>3. Il Ministero e l\u2019Autorit\u00e0 contribuiscono nell\u2019ambito delle loro competenze a promuovere la diversit\u00e0 culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.<\/p>\n<p>4. Il Ministero e l\u2019Autorit\u00e0 promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonch\u00e9 delle risorse e servizi correlati:<\/p>\n<p>a) assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualit\u00e0;<\/p>\n<p>b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;<\/p>\n<p>c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture e promuovendo l\u2019innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, secondo le disposizioni del Codice e tenendo conto degli indirizzi contenuti nel documento annuale di programmazione economica e finanziaria;<\/p>\n<p>d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.<\/p>\n<p>5. Il Ministero e l\u2019Autorit\u00e0, nell\u2019ambito delle rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato:<\/p>\n<p>a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica sul piano europeo;<\/p>\n<p>b) adottando una disciplina flessibile dell\u2019accesso e dell\u2019interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli obiettivi generali di cui all\u2019articolo 4;<\/p>\n<p>c) incoraggiando l\u2019istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l\u2019interoperabilit\u00e0 dei servizi;<\/p>\n<p>d) garantendo che non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;<\/p>\n<p>e) collaborando con le Autorit\u00e0 di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea in maniera trasparente per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l\u2019applicazione coerente del Codice.<\/p>\n<p>6. Il Ministero e l\u2019Autorit\u00e0, nell\u2019ambito delle rispettive competenze, promuovono gli interessi dei cittadini:<\/p>\n<p>a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale, come definito dal Capo IV del Titolo II;<\/p>\n<p>b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose di risoluzione delle controversie da parte di un organismo indipendente dalle parti in causa;<\/p>\n<p>c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata;<\/p>\n<p>d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;<\/p>\n<p>e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili;<\/p>\n<p>f) garantendo il mantenimento dell\u2019integrit\u00e0 e della sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione;<\/p>\n<p>g) garantendo il diritto all\u2019informazione, secondo quanto previsto dall\u2019articolo 19 della Dichiarazione dei diritti dell\u2019uomo.<\/p>\n<p>7. Nell\u2019ambito delle proprie attivit\u00e0 il Ministero e l\u2019Autorit\u00e0 applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.<\/p>\n<p>8. L\u2019Autorit\u00e0 si dota, conformemente alle indicazioni recate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme o metodi di analisi dell\u2019impatto della regolamentazione.<\/p>\n<p>9. Ogni atto di regolamentazione dell\u2019Autorit\u00e0 deve recare l\u2019analisi di cui al comma 8 ed essere conseguentemente motivato.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 14<br \/>\nGestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica<\/strong><\/p>\n<p>1. Il Ministero e l\u2019Autorit\u00e0, nell\u2019ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell\u2019articolo 13. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura dell\u2019Autorit\u00e0, \u00e8 fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.<\/p>\n<p>2. Il Ministero promuove l\u2019armonizzazione dell\u2019uso delle radiofrequenze nel territorio dell\u2019Unione europea in modo coerente con l\u2019esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformit\u00e0 della decisione spettro radio n. 676\/2002\/CE.<\/p>\n<p>3. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, i diritti di uso delle frequenze con limitata disponibilit\u00e0 di banda e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilit\u00e0 ad altri operatori gi\u00e0 autorizzati a fornire una rete con analoga tecnologia, con le modalit\u00e0 di cui ai commi 4 e 5. Per le altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso \u00e8 assoggettato alle disposizioni di cui all\u2019articolo 25, comma 8.<\/p>\n<p>4. L\u2019intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all\u2019Autorit\u00e0 ed il trasferimento di tali diritti \u00e8 efficace previo assenso del Ministero ed \u00e8 reso pubblico. Il Ministero, sentita l\u2019Autorit\u00e0, comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell\u2019impresa cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego.<\/p>\n<p>5. Il Ministero, all\u2019esito della verifica, svolta dall\u2019Autorit\u00e0, sentita l\u2019Autorit\u00e0 Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d\u2019uso, pu\u00f2 apporre all\u2019autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte. Nel caso in cui l\u2019utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l\u2019applicazione della decisione n. 676\/2002\/CE o di altri provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti non possono comportare un cambiamento dell\u2019utilizzo di tali radiofrequenze.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 15<br \/>\nNumerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento<\/strong><\/p>\n<p>1. Il Ministero controlla l\u2019assegnazione di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione del piano nazionale di numerazione, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati. Il Ministero, altres\u00ec, vigila sull\u2019assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento.<\/p>\n<p>2. L\u2019Autorit\u00e0 stabilisce il piano nazionale di numerazione e le procedure di assegnazione della numerazione nel rispetto dei principi di obiettivit\u00e0, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parit\u00e0 di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, l\u2019Autorit\u00e0 vigila affinch\u00e9 l\u2019operatore cui sia stato assegnato un blocco di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.<\/p>\n<p>3. L\u2019Autorit\u00e0 pubblica il piano nazionale di numerazione e le sue successive modificazioni ed integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.<\/p>\n<p>4. L\u2019Autorit\u00e0 promuove l\u2019armonizzazione delle risorse di numerazione all\u2019interno dell\u2019Unione europea ove ci\u00f2 sia necessario per sostenere lo sviluppo dei servizi paneuropei.<\/p>\n<p>5. Il Ministero vigila affinch\u00e9 non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dal piano nazionale di numerazione.<\/p>\n<p>6. Il Ministero e l\u2019Autorit\u00e0, al fine di assicurare interoperabilit\u00e0 completa e globale dei servizi, operano in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.<\/p>\n<p>7. Per l\u2019espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, l\u2019Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell\u2019informazione presta la sua collaborazione all\u2019Autorit\u00e0.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 16<br \/>\nSeparazione strutturale<\/strong><\/p>\n<p>1. Le imprese che detengono diritti esclusivi o speciali, esercitati in Italia o all\u2019estero anche a livello locale, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso societ\u00e0 controllate o collegate, ai sensi dell\u2019articolo 6, comma 2.<\/p>\n<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese il cui fatturato annuale nelle attivit\u00e0 relative alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale sia inferiore a 50 milioni di euro.<\/p>\n<p>3. Se i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico non sono soggetti agli obblighi di redazione e certificazione del bilancio, i rendiconti finanziari dell\u2019impresa sono elaborati e presentati ad una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione \u00e8 effettuata in conformit\u00e0 alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><a name=\"titolo2\"><\/a><br \/>\n<strong>TITOLO II<br \/>\nRETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO<br \/>\n<\/strong><br \/>\n<strong>Capo I<br \/>\nDisposizioni comuni<br \/>\n<\/strong><br \/>\n<strong>Art. 17<br \/>\nImprese che dispongono di un significativo potere di mercato<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Autorit\u00e0 nell\u2019accertare, secondo la procedura di cui all\u2019articolo 19, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo, applica le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.<\/p>\n<p>2. Si presume che un\u2019impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori.<\/p>\n<p>3. L\u2019Autorit\u00e0, nel valutare se due o pi\u00f9 imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, tiene in massima considerazione le Linee direttrici della Commissione europea per l\u2019analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, di seguito denominate \u201cle linee direttrici\u201d.<\/p>\n<p>4. Se un\u2019impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire che il potere detenuto in un mercato sia fatto valere nell\u2019altro mercato, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell\u2019impresa in questione.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 18<br \/>\nProcedura per la definizione dei mercati<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Autorit\u00e0, tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, di seguito denominate \u201cle raccomandazioni\u201d, e le linee direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni, l\u2019Autorit\u00e0 applica la procedura di cui agli articoli 11 e 12.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 19<br \/>\nProcedura per l\u2019analisi del mercato<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Autorit\u00e0 effettua, sentita l\u2019Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato, l\u2019analisi dei mercati rilevanti, tenendo in massima considerazione le linee direttrici.<\/p>\n<p>2. L\u2019analisi \u00e8 effettuata:<\/p>\n<p>a) in prima applicazione del Codice, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, anche sulla base delle rilevazioni ed analisi gi\u00e0 in possesso dell\u2019Autorit\u00e0 elaborate conformemente alle raccomandazioni ed alle linee direttrici;<\/p>\n<p>b) a seguito di ogni aggiornamento delle raccomandazioni, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione;<\/p>\n<p>c) in ogni caso, ogni diciotto mesi.<\/p>\n<p>3. Quando l\u2019Autorit\u00e0 \u00e8 tenuta, ai sensi degli articoli 44, 45, 66, 67, 68 e 69 a decidere in merito all\u2019imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base all\u2019analisi di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.<\/p>\n<p>4. L\u2019Autorit\u00e0, se conclude che un mercato \u00e8 effettivamente concorrenziale, non impone n\u00e9 mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici di cui al comma 3. Qualora siano gi\u00e0 in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi \u00e8 comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.<\/p>\n<p>5. Qualora accerti, anche mediante un\u2019analisi dinamica, che un mercato rilevante non \u00e8 effettivamente concorrenziale, l\u2019Autorit\u00e0 individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all\u2019articolo 17 e contestualmente impone a tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione di cui al comma 3, ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove gi\u00e0 esistano.<\/p>\n<p>6. Ai fini delle decisioni di cui al comma 3, l\u2019Autorit\u00e0 tiene conto degli obiettivi e dei principi dell\u2019attivit\u00e0 di regolamentazione di cui all\u2019articolo 13, ed in particolare di quelli indicati al comma 4, lettera c), e al comma 5, lettera b), evitando distorsioni della concorrenza.<\/p>\n<p>7. Nel caso di mercati transnazionali individuati con decisione della Commissione europea, l\u2019Autorit\u00e0 effettua l\u2019analisi di mercato congiuntamente alle Autorit\u00e0 di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee direttrici, e si pronuncia di concerto con queste in merito all\u2019imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al comma 3.<\/p>\n<p>8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 sono adottati secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 12.<\/p>\n<p>9. Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come operatori che detengano una quota di mercato significativa nell\u2019ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell\u2019allegato n. 1 parte I della direttiva 97\/33\/CE o della direttiva 98\/10\/CE continuano ad essere considerati operatori notificati ai fini del regolamento (CE) n. 2887\/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all\u2019analisi di mercato di cui al presente articolo. Successivamente cessano di essere considerati operatori notificati ai fini del suddetto regolamento.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 20<br \/>\nNormalizzazione<\/strong><\/p>\n<p>1. Il Ministero vigila sull\u2019uso delle norme e specifiche tecniche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunit\u00e0 europee per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche e di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l\u2019interoperabilit\u00e0 dei servizi e migliorare la libert\u00e0 di scelta degli utenti.<\/p>\n<p>2. Fintantoch\u00e9 le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano adottate dalla Commissione europea, il Ministero promuove l\u2019applicazione delle norme e specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione. In mancanza di tali norme o specifiche, il Ministero promuove l\u2019applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall\u2019Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dall\u2019Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 21<br \/>\nInteroperabilit\u00e0 dei servizi di televisione interattiva digitale<\/strong><\/p>\n<p>1. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge e di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, l\u2019Autorit\u00e0, sentito il Ministero, relativamente al libero flusso di informazioni, al pluralismo dei mezzi d\u2019informazione e alla diversit\u00e0 culturale, incoraggia, nel rispetto delle disposizioni dell\u2019articolo 20, comma 1:<\/p>\n<p>a) i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva, da rendere disponibile al pubblico su piattaforme di televisione digitale interattiva, indipendentemente dal modo di trasmissione, a usare un\u2019API aperta;<\/p>\n<p>b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive avanzate destinate a ricevere i servizi di televisione digitale, su piattaforme di televisione digitale interattiva, a rispettare l\u2019API aperta in conformit\u00e0 ai requisiti minimi dei relativi standard o specifiche.<\/p>\n<p>2. Fermo restando quanto disposto all\u2019articolo 42, comma 2, lettera b), l\u2019Autorit\u00e0, sentito il Ministero, incoraggia i proprietari delle API a rendere disponibile a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e dietro adeguata remunerazione, tutte le informazioni necessarie a consentire ai fornitori di servizi di televisione digitale interattiva di fornire tutti i servizi supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 22<br \/>\nProcedure di armonizzazione<\/strong><\/p>\n<p>1. Il Ministero e l\u2019Autorit\u00e0, nell\u2019assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea concernenti l\u2019armonizzazione dell\u2019attuazione delle disposizioni oggetto del Codice ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all\u2019articolo 13. Qualora il Ministero o l\u2019Autorit\u00e0 decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 23<br \/>\nRisoluzione delle controversie tra imprese<\/strong><\/p>\n<p>1. Qualora sorga una controversia fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, l\u2019Autorit\u00e0, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolve la controversia.<\/p>\n<p>2. L\u2019Autorit\u00e0 dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall\u2019articolo 13. L\u2019Autorit\u00e0 comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non \u00e8 risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l\u2019Autorit\u00e0 adotta al pi\u00f9 presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.<\/p>\n<p>3. Nella risoluzione delle controversie l\u2019Autorit\u00e0 persegue gli obiettivi di cui all\u2019articolo 13. Gli obblighi che possono essere imposti ad un\u2019impresa dall\u2019Autorit\u00e0 nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni del Codice.<\/p>\n<p>4. La decisione dell\u2019Autorit\u00e0 deve essere motivata, nonch\u00e9 pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell\u2019Autorit\u00e0 nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed \u00e8 ricorribile in via giurisdizionale.<\/p>\n<p>5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilit\u00e0 di adire un organo giurisdizionale.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 24<br \/>\nRisoluzione delle controversie transnazionali<\/strong><\/p>\n<p>1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all\u2019applicazione del Codice, per la quale risulti competente anche una Autorit\u00e0 di regolamentazione di un altro Stato membro, si applica la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4.<\/p>\n<p>2. Le parti possono investire della controversia le competenti Autorit\u00e0 nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi in modo da pervenire alla risoluzione della controversia secondo gli obiettivi indicati dall\u2019articolo 13. Qualsiasi obbligo imposto ad un\u2019impresa da parte dell\u2019Autorit\u00e0 al fine di risolvere una controversia \u00e8 conforme alle disposizioni del Codice.<\/p>\n<p>3. L\u2019Autorit\u00e0, congiuntamente all\u2019Autorit\u00e0 di regolamentazione dell\u2019altro Stato membro, dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall\u2019articolo 13. L\u2019Autorit\u00e0 e l\u2019Autorit\u00e0 di regolamentazione dell\u2019altro Stato membro, comunicano tempestivamente alle parti la decisione. Se la controversia non \u00e8 risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se non \u00e8 stato adito un organo giurisdizionale, l\u2019Autorit\u00e0 coordina i propri sforzi con l\u2019Autorit\u00e0 di regolamentazione dell\u2019altro Stato membro per giungere ad una soluzione della controversia, in conformit\u00e0 delle disposizioni di cui all\u2019articolo 13.<\/p>\n<p>4. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilit\u00e0 di adire un organo giurisdizionale.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Capo II<br \/>\nAutorizzazioni<\/strong><\/p>\n<p>Art. 25<br \/>\nAutorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica<\/p>\n<p>1. L\u2019attivit\u00e0 di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica \u00e8 libera ai sensi dell\u2019articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all\u2019Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanit\u00e0 pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell\u2019ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.<\/p>\n<p>2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all\u2019Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocit\u00e0. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l\u2019Italia aderisce o da specifiche convenzioni.<\/p>\n<p>3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all&#8217;articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all&#8217;articolo 27, \u00e8 assoggettata ad un&#8217;autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.<\/p>\n<p>4. L\u2019impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l&#8217;intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attivit\u00e0 e deve essere conforme al modello di cui all\u2019allegato n. 9. L\u2019impresa \u00e8 abilitata ad iniziare la propria attivit\u00e0 a decorrere dall\u2019avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell\u2019articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d\u2019ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all\u2019iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all\u2019articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.<\/p>\n<p>5. La cessazione dell\u2019esercizio di una rete o dell\u2019offerta di un servizio di comunicazione elettronica, pu\u00f2 aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine \u00e8 ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell\u2019offerta di un profilo tariffario.<\/p>\n<p>6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. L\u2019impresa interessata pu\u00f2 indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.<\/p>\n<p>7. La scadenza dell\u2019autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell\u2019ultimo anno di validit\u00e0.<\/p>\n<p>8. Una autorizzazione generale pu\u00f2 essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell\u2019impresa cedente, pu\u00f2 comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all\u2019impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all\u2019autorizzazione medesima. Il termine \u00e8 interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 26<br \/>\nElenco minimo dei diritti derivanti dall&#8217;autorizzazione generale<\/strong><\/p>\n<p>1. Le imprese autorizzate ai sensi dell&#8217;articolo 25 hanno il diritto di:<\/p>\n<p>a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;<\/p>\n<p>b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture, in conformit\u00e0 agli articoli 86, 87 e 88.<\/p>\n<p>2. Allorch\u00e9 tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l&#8217;autorizzazione generale d\u00e0 loro inoltre il diritto di:<\/p>\n<p>a) negoziare l\u2019interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di un&#8217;autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l\u2019accesso o l&#8217;interconnessione alle reti in qualunque luogo dell\u2019Unione europea, alle condizioni del Capo III del presente Titolo;<\/p>\n<p>b) poter essere designate quali fornitori di una o pi\u00f9 prestazioni che rientrano negli obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alle disposizioni del Capo IV del presente Titolo.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 27<br \/>\niritti di uso delle frequenze radio e dei numeri<\/strong><\/p>\n<p>1. Ogni qualvolta ci\u00f2 sia possibile e sempre che il rischio di interferenze dannose sia trascurabile secondo le disposizioni del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, l\u2019uso delle frequenze radio non \u00e8 subordinato alla concessione di diritti individuali di uso.<\/p>\n<p>2. Qualora l\u2019utilizzo delle frequenze radio non sia subordinato alla concessione di diritti individuali di uso, il diritto di utilizzarle deriva dall&#8217;autorizzazione generale e le relative condizioni di uso sono in essa stabilite.<\/p>\n<p>3. Qualora sia necessario concedere diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri, il Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un&#8217;autorizzazione generale, nel rispetto degli articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l&#8217;uso efficiente di tali risorse in conformit\u00e0 delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I.<\/p>\n<p>4. I diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque non eccedente la durata dell\u2019autorizzazione generale.<\/p>\n<p>5. Fatti salvi criteri e procedure specifici previsti dalla normativa vigente in materia di concessione di diritti di uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, i diritti di uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. Nel caso delle frequenze radio il Ministero, nel concedere i diritti, precisa se essi siano trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e a quali condizioni, conformemente all\u2019articolo 14.<\/p>\n<p>6. Il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio pu\u00f2 essere limitato solo quando ci\u00f2 sia necessario per garantire l\u2019uso efficiente delle frequenze stesse in conformit\u00e0 all\u2019articolo 29 e all\u2019articolo 14, comma 1.<\/p>\n<p>7. Alle procedure di selezione competitiva o comparativa per la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio si applicano le disposizioni dell\u2019articolo 29.<\/p>\n<p>8. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di diritti di uso, non appena ricevuta la domanda completa, entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell&#8217;ambito del piano nazionale di numerazione ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell&#8217;ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Tale limite non pregiudica quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l\u2019impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio e dei numeri.<\/p>\n<p>9. Qualora l\u2019Autorit\u00e0 decida, previa consultazione delle parti interessate ai sensi dell\u2019articolo 11, che i diritti di uso dei numeri ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, le decisioni devono essere comunicate e pubblicate entro cinque settimane.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 28<br \/>\nondizioni apposte all&#8217;autorizzazione generale, ai diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri<\/strong><\/p>\n<p>1. L&#8217;autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente al rispetto delle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dell\u2019allegato n. 1. Tali condizioni devono essere obiettivamente giustificate rispetto alla rete o al servizio in questione, proporzionate, trasparenti e non discriminatorie. L\u2019autorizzazione generale \u00e8 sempre sottoposta alla condizione n. 11 della parte A dell\u2019allegato n. 1.<\/p>\n<p>2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42, commi 2 e 3, 43, 45, 66, 67, 68 e 69 o alle imprese designate per la fornitura del servizio universale, prescritti ai sensi del Capo IV, sezione II, del presente Titolo, sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall&#8217;autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell&#8217;autorizzazione generale \u00e8 fatta menzione degli obblighi specifici prescritti alle singole imprese.<\/p>\n<p>3. L&#8217;autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche indicate nella parte A dell\u2019allegato n. 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virt\u00f9 di altre disposizioni normative.<\/p>\n<p>4. Nel concedere i diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri il Ministero applica le sole condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti B e C dell\u2019allegato n. 1.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 29<br \/>\nProcedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio<\/strong><\/p>\n<p>1. Quando debba valutare l&#8217;opportunit\u00e0 di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio, l\u2019Autorit\u00e0:<\/p>\n<p>a) tiene adeguatamente conto dell&#8217;esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilit\u00e0 degli investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche in applicazione del principio di effettivo ed efficiente utilizzo dello spettro radio di cui agli articoli 14, comma 1, e 27, comma 6;<\/p>\n<p>b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l&#8217;opportunit\u00e0 di esprimere la loro posizione, conformemente all&#8217;articolo 11;<\/p>\n<p>c) pubblica qualsiasi decisione relativa alla concessione di un numero limitato di diritti individuali di uso, indicandone le ragioni;<\/p>\n<p>d) stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori;<\/p>\n<p>e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta degli operatori interessati.<\/p>\n<p>2. L\u2019Autorit\u00e0, qualora ritenga possibile concedere ulteriori diritti individuali di uso delle frequenze radio, rende nota la decisione ed il Ministero invita a presentare domanda per la concessione di tali diritti.<\/p>\n<p>3. Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per la concessione dei diritti di uso e ne effettua l\u2019assegnazione in base a procedure stabilite dall\u2019Autorit\u00e0. Tali criteri di selezione devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi di cui all\u2019articolo 13.<\/p>\n<p>4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitiva o comparativa, il Ministero, su richiesta dell\u2019Autorit\u00e0, proroga il periodo massimo di sei settimane di cui all&#8217;articolo 27, comma 8, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza superare, in ogni caso, il termine di otto mesi.<\/p>\n<p>5. I termini di cui al comma 4 non pregiudicano l&#8217;eventuale applicabilit\u00e0 di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio e di coordinamento delle posizioni orbitali dei satelliti.<\/p>\n<p>6. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti di uso delle frequenze radio in conformit\u00e0 all\u2019articolo 14.<\/p>\n<p>7. In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di particolare rilevanza nazionale, l\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 sottoporre al Ministro delle comunicazioni la proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un Comitato di Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa, in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 30<br \/>\nssegnazione armonizzata delle frequenze radio<\/strong><\/p>\n<p>1. Qualora l&#8217;uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate, e gli operatori cui assegnare le frequenze radio siano stati selezionati ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie, i diritti individuali di uso delle frequenze radio sono concessi secondo le modalit\u00e0 stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso delle frequenze radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, n\u00e9 criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell&#8217;assegnazione comune di tali frequenze radio.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 31<br \/>\nDichiarazioni intese ad agevolare l&#8217;esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione<\/strong><\/p>\n<p>1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l\u2019esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l\u2019interconnessione o di ottenere l\u2019accesso e l\u2019interconnessione nei confronti di altre autorit\u00e0 o di altri operatori, rilascia nel termine di una settimana una dichiarazione da cui risulti che l\u2019operatore stesso ha presentato una dichiarazione ai sensi dell&#8217;articolo 25, comma 4, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale \u00e8 legittimata a richiedere tali diritti.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 32<br \/>\nOsservanza delle condizioni dell\u2019autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici<\/strong><\/p>\n<p>1. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall&#8217;autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri devono comunicare, in conformit\u00e0 all&#8217;articolo 33, rispettivamente, al Ministero le informazioni necessarie per verificare l&#8217;effettiva osservanza delle condizioni dell&#8217;autorizzazione generale o dei diritti di uso ed all\u2019Autorit\u00e0 le informazioni necessarie per l\u2019effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all&#8217;articolo 28, comma 2.<\/p>\n<p>2. Se il Ministero accerta l&#8217;inosservanza da parte di un\u2019impresa di una o pi\u00f9 condizioni poste dall&#8217;autorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero l\u2019Autorit\u00e0 accerta l\u2019inosservanza degli obblighi specifici di cui all&#8217;articolo 28, comma 2, la contestazione dell\u2019infrazione accertata \u00e8 notificata all\u2019impresa, con l\u2019intimazione di porre fine all\u2019infrazione, ripristinando la situazione precedente, entro un mese e l\u2019invito a presentare eventuali memorie difensive. Il termine di un mese pu\u00f2 essere abbreviato in ragione della reiterazione dell\u2019infrazione o della sua gravit\u00e0. L\u2019impresa pu\u00f2 chiedere il differimento del termine indicato, motivandolo adeguatamente.<\/p>\n<p>3. Se entro il termine di cui al comma 2 l&#8217;impresa non pone rimedio all\u2019infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l\u2019Autorit\u00e0, nell\u2019ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l\u2019osservanza delle condizioni di cui al comma 1. Tali misure e le relative motivazioni sono notificate all\u2019impresa entro una settimana dalla loro adozione e prevedono un termine ragionevole entro il quale l\u2019impresa deve rispettare le misure stesse.<\/p>\n<p>4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate pi\u00f9 di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall&#8217;autorizzazione generale, o relative ai diritti di uso o agli obblighi specifici di cui all&#8217;articolo 28, comma 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l\u2019Autorit\u00e0, nell\u2019ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un\u2019impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso.<\/p>\n<p>5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero e l\u2019Autorit\u00e0, nell\u2019ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell&#8217;autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all&#8217;articolo 28, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l\u2019incolumit\u00e0 pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l\u2019accertamento ed il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all&#8217;impresa interessata la possibilit\u00e0 di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l\u2019Autorit\u00e0, nell\u2019ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie.<\/p>\n<p>6. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all&#8217;articolo 9.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 33<br \/>\nnformazioni richieste ai fini dell&#8217;autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici<\/strong><\/p>\n<p>1. Ai fini dell&#8217;autorizzazione generale, della concessione dei diritti di uso o dell\u2019imposizione degli obblighi specifici di cui all&#8217;articolo 28, comma 2, il Ministero e l\u2019Autorit\u00e0 non possono imporre alle imprese di fornire alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente giustificate:<\/p>\n<p>a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l&#8217;osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, della condizione 6 della parte B e della condizione 7 della parte C dell\u2019allegato n. 1 e l&#8217;osservanza degli obblighi indicati all&#8217;articolo 28, comma 2;<\/p>\n<p>b) per verificare caso per caso l&#8217;osservanza delle condizioni indicate all\u2019allegato n. 1, a seguito di denuncia, o in caso di verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall\u2019Autorit\u00e0 nell\u2019ambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o l\u2019Autorit\u00e0 abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata;<\/p>\n<p>c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti di uso;<\/p>\n<p>d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualit\u00e0 e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;<\/p>\n<p>e) per fini statistici specifici;<\/p>\n<p>f) per consentire all\u2019Autorit\u00e0 di effettuare un&#8217;analisi del mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo.<\/p>\n<p>2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f) del comma 1 pu\u00f2 essere richiesta prima dell\u2019inizio dell\u2019attivit\u00e0, n\u00e9 come condizione necessaria per la stessa.<\/p>\n<p>3. Quando il Ministero o l\u2019Autorit\u00e0, nell\u2019ambito delle rispettive competenze, richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa l&#8217;uso che intendono farne.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 34<br \/>\nDiritti amministrativi<\/strong><\/p>\n<p>1. Oltre ai contributi di cui all\u2019articolo 35, possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell&#8217;autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l\u2019applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all&#8217;articolo 28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonch\u00e9 di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.<\/p>\n<p>2. La misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 \u00e8 riportata nell\u2019allegato n. 10.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 35<br \/>\nContributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare infrastrutture<\/strong><\/p>\n<p>1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall\u2019Autorit\u00e0.<\/p>\n<p>2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista dall\u2019allegato n. 10.<\/p>\n<p>3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l\u2019installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell\u2019articolo 93.<\/p>\n<p>4. I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi di cui all&#8217;articolo 13.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 36<br \/>\nModifica dei diritti e degli obblighi<\/strong><\/p>\n<p>1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle infrastrutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. Il Ministero comunica l\u2019intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali \u00e8 concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non pu\u00f2 essere inferiore a quattro settimane.<\/p>\n<p>2. I diritti di passaggio non possono essere limitati o revocati prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi. Limitazioni e revoche sono ammesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati e previo congruo indennizzo.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 37<br \/>\nPubblicazione delle informazioni<\/strong><\/p>\n<p>1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali e ai diritti di uso sono pubblicate, a seconda dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet delle autorit\u00e0 competenti e sono debitamente aggiornate, in modo da consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 38<br \/>\nConcessioni e autorizzazioni preesistenti<\/strong><\/p>\n<p>1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni del Codice.<\/p>\n<p>2. Qualora l&#8217;applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti, il Ministero, sentita l\u2019Autorit\u00e0, pu\u00f2 prorogare i diritti e gli obblighi originari non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. Il Ministero informa la Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni.<\/p>\n<p>3. Qualora il Ministero dimostri che la soppressione di una condizione per l\u2019autorizzazione riguardante l\u2019accesso a reti di comunicazione elettronica, precedente alla data di entrata in vigore del Codice, crei eccessive difficolt\u00e0 per le imprese che hanno beneficiato di un diritto di accesso a un\u2019altra rete, e qualora le stesse non abbiano negoziato nuovi accordi secondo termini commerciali ragionevoli prima della data di entrata in vigore del Codice, il Ministero pu\u00f2 sottoporre alla Commissione europea la richiesta di una proroga temporanea, specificandone le condizioni e il periodo.<\/p>\n<p>4. Restano ferme le norme speciali sulle concessioni ed autorizzazioni preesistenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 39<br \/>\nSperimentazione<\/strong><\/p>\n<p>1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica \u00e8 subordinata a dichiarazione preventiva. L\u2019impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l\u2019intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato nell\u2019allegato n. 12. L\u2019impresa \u00e8 abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall\u2019avvenuta presentazione della dichiarazione. Ai sensi dell\u2019articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d\u2019ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n<p>2. La dichiarazione di cui al comma 1:<\/p>\n<p>a) non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per l&#8217;offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;<\/p>\n<p>b) non riveste carattere di esclusivit\u00e0 n\u00e9 in relazione al tipo di rete o servizio, n\u00e9 in relazione all&#8217;area o alla tipologia di utenza interessate;<\/p>\n<p>c) pu\u00f2 prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l&#8217;espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.<\/p>\n<p>3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:<\/p>\n<p>a) l\u2019eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri necessari;<\/p>\n<p>b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l\u2019avvio della stessa;<\/p>\n<p>c) l\u2019estensione dell\u2019area operativa, le modalit\u00e0 di esercizio, la tipologia, la consistenza dell\u2019utenza ammessa che, comunque, non pu\u00f2 superare le tremila unit\u00e0, e il carattere sperimentale del servizio;<\/p>\n<p>d) l\u2019eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;<\/p>\n<p>e) l\u2019obbligo di comunicare all\u2019utente la natura sperimentale del servizio e l\u2019eventuale sua qualit\u00e0 ridotta;<\/p>\n<p>f) l\u2019obbligo di comunicare al Ministero i risultati della sperimentazione al termine della stessa.<\/p>\n<p>4. Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio o dei numeri, il Ministero li concede, entro due settimane dal ricevimento della dichiarazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell\u2019ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro quattro settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell\u2019ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la dichiarazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l\u2019impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.<\/p>\n<p>5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire con sessanta giorni d\u2019anticipo rispetto alla scadenza.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Capo III<br \/>\nACCESSO ED INTERCONNESSIONE<\/strong><\/p>\n<p>Sezione I<br \/>\nDisposizioni generali<\/p>\n<p>Art. 40<br \/>\nQuadro di riferimento generale per l&#8217;accesso e l&#8217;interconnessione<\/p>\n<p>1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all&#8217;accesso e all&#8217;interconnessione. L\u2019operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l&#8217;accesso o l&#8217;interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un&#8217;autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L\u2019Autorit\u00e0 anche mediante l\u2019adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 41<br \/>\nDiritti ed obblighi degli operatori<\/strong><\/p>\n<p>1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori titolari di un&#8217;autorizzazione dello stesso tipo, l&#8217;obbligo di negoziare tra loro l&#8217;interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l&#8217;interoperabilit\u00e0 dei servizi in tutta l\u2019Unione europea. Gli operatori offrono l\u2019accesso e l\u2019interconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall\u2019Autorit\u00e0 ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui all\u2019articolo 13, comma 5, lettera b).<\/p>\n<p>2. Le reti pubbliche di comunicazione elettronica realizzate per distribuire servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico. Gli operatori di rete che ricevono e redistribuiscono servizi e programmi televisivi in formato panoramico mantengono il formato panoramico dell&#8217;immagine.<\/p>\n<p>3. Fatto salvo l&#8217;articolo 33, gli operatori che ottengono informazioni da un altro operatore prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per cui sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Le informazioni ricevute non sono comunicate ad altre parti, in particolare ad altre unit\u00e0 organizzative, ad altre societ\u00e0 consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 42<br \/>\nPoteri e competenze dell\u2019Autorit\u00e0 in materia di accesso e di interconnessione<\/strong><\/p>\n<p>1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall&#8217;articolo 13, l\u2019Autorit\u00e0 incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione e interoperabilit\u00e0 dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l&#8217;efficienza economica e una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.<\/p>\n<p>2. Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti degli operatori che detengono un significativo potere di mercato ai sensi dell&#8217;articolo 45, l\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 imporre:<\/p>\n<p>a) l\u2019obbligo agli operatori che controllano l&#8217;accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, e qualora non sia gi\u00e0 previsto, l&#8217;obbligo di interconnessione delle rispettive reti, nella misura necessaria a garantire l&#8217;interconnessione da punto a punto e valutati i servizi intermedi gi\u00e0 resi disponibili;<\/p>\n<p>b) l&#8217;obbligo agli operatori di garantire l&#8217;accesso alle altre risorse di cui all&#8217;allegato n. 2, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, nella misura necessaria a garantire l&#8217;accesso degli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali indicati nell\u2019allegato n. 2.<\/p>\n<p>3. Nell&#8217;imporre ad un operatore l&#8217;obbligo di concedere l&#8217;accesso ai sensi dell&#8217;articolo 49 e qualora ci\u00f2 sia necessario per garantire il funzionamento normale della rete, l\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 stabilire le condizioni tecniche od operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari dell\u2019accesso, ai sensi della normativa comunitaria. Le condizioni che si riferiscono all&#8217;attuazione di norme o specifiche tecniche sono conformi all&#8217;articolo 20.<\/p>\n<p>4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11 e 12.<\/p>\n<p>5. Ove giustificato, l\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 intervenire in materia di accesso e interconnessione, se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di una delle parti interessate. In questi casi l\u2019Autorit\u00e0 agisce al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all&#8217;articolo 13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Sezione II<br \/>\nObblighi degli operatori e procedure di riesame del mercato<\/strong><\/p>\n<p>Art. 43<br \/>\nSistemi di accesso condizionato ed altre risorse<\/p>\n<p>1. All&#8217;accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all&#8217;allegato n. 2, parte I.<\/p>\n<p>2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l&#8217;Autorit\u00e0 pu\u00f2 riesaminare le condizioni applicate in virt\u00f9 del presente articolo attraverso un&#8217;analisi di mercato conformemente alle disposizioni dell&#8217;articolo 19 per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni indicate. Qualora, in base all&#8217;analisi di mercato, l&#8217;Autorit\u00e0 verifica che una o pi\u00f9 operatori di servizi di accesso condizionato non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, pu\u00f2 modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alla procedura prevista agli articoli 11 e 12, solo se non risultino pregiudicati da tale modifica o revoca:<\/p>\n<p>a) l&#8217;accesso per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell&#8217;articolo 81;<\/p>\n<p>b) le prospettive di un&#8217;effettiva concorrenza nei mercati per:<\/p>\n<p>1) i servizi digitali di radiodiffusione sonora e televisiva al dettaglio;<\/p>\n<p>2) i sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate.<\/p>\n<p>3. La modifica o la revoca degli obblighi \u00e8 comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 44<br \/>\nRiesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione<\/strong><\/p>\n<p>1. Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in vigore fintantoch\u00e9 tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data conservano efficacia le deliberazioni adottate dall\u2019Autorit\u00e0, relativamente ai suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente.<\/p>\n<p>2. Conformemente alle disposizioni di cui all\u2019articolo 19, l\u2019Autorit\u00e0 effettua un&#8217;analisi del mercato per decidere se mantenere, modificare o revocare gli obblighi di cui al comma 1. La modifica o la revoca degli obblighi \u00e8 comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 45<br \/>\nImposizione, modifica o revoca degli obblighi<\/strong><\/p>\n<p>1. Qualora, in esito all&#8217;analisi del mercato realizzata a norma dell&#8217;articolo 19, un\u2019impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l\u2019Autorit\u00e0 impone, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50.<\/p>\n<p>2. L\u2019Autorit\u00e0 non impone gli obblighi di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 agli operatori che non sono stati designati in conformit\u00e0 al comma 1, fatte salve:<\/p>\n<p>a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1, 2 e 3, e 43;<\/p>\n<p>b) le disposizioni degli articoli 16 e 87, la condizione 7 di cui alla parte B dell\u2019allegato n. 1, quale applicata ai sensi dell\u2019articolo 28, comma 1, gli articoli 77, 78, e 80 e le disposizioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di trattamento dei dati personali e della tutela della vita privata che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle cui \u00e8 riconosciuto un significativo potere di mercato;<\/p>\n<p>c) l\u2019esigenza di ottemperare ad impegni internazionali.<\/p>\n<p>3. In circostanze eccezionali l&#8217;Autorit\u00e0, quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta una decisione che autorizza o vieta l\u2019adozione dei provvedimenti.<\/p>\n<p>4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo sono basati sulla natura delle questioni oggetto di istruttoria, proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all&#8217;articolo 13 e sono imposti solo previa consultazione ai sensi degli articoli 11 e 12.<\/p>\n<p>5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l\u2019Autorit\u00e0 notifica alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato, conformemente alle procedure stabilite dall&#8217; articolo 12.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 46<br \/>\nObbligo di trasparenza<\/strong><\/p>\n<p>1. Ai sensi dell\u2019articolo 45, l\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 imporre obblighi di trasparenza in relazione all&#8217;interconnessione e all&#8217;accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l&#8217;uso, prezzi.<\/p>\n<p>2. In particolare, l\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 esigere che, quando un operatore \u00e8 assoggettato ad obblighi di non discriminazione ai sensi dell\u2019articolo 47 pubblichi un&#8217;offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi. L&#8217;Autorit\u00e0 con provvedimento motivato pu\u00f2 imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capo.<\/p>\n<p>3. L\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalit\u00e0 di pubblicazione delle medesime.<\/p>\n<p>4. In deroga al comma 3, se un operatore \u00e8 soggetto agli obblighi di cui all&#8217;articolo 49 relativi all&#8217;accesso disaggregato alla rete locale a coppia elicoidale metallica, l\u2019Autorit\u00e0 provvede alla pubblicazione di un&#8217;offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell&#8217;allegato n. 3.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 47<br \/>\nObbligo di non discriminazione<\/strong><\/p>\n<p>1. Ai sensi dell&#8217;articolo 45, l\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 imporre obblighi di non discriminazione in relazione all&#8217;interconnessione e all&#8217;accesso.<\/p>\n<p>2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l\u2019operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti, e inoltre che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualit\u00e0 identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie societ\u00e0 consociate o dei propri partner commerciali.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 48<br \/>\nObbligo di separazione contabile<\/strong><\/p>\n<p>1. Ai sensi dell&#8217;articolo 45 e limitatamente al mercato oggetto di notifica, l\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attivit\u00e0 nell&#8217;ambito dell&#8217;interconnessione e dell&#8217;accesso. In particolare, l\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 obbligare un&#8217;impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all&#8217;ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l&#8217;osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell&#8217;articolo 47 o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 specificare i formati e la metodologia contabile da usare.<\/p>\n<p>2. Fatto salvo l&#8217;articolo 10, per agevolare la verifica dell&#8217;osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 49<br \/>\nObblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete<\/strong><\/p>\n<p>1. Ai sensi dell&#8217;articolo 45, l\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l&#8217;uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora verifichi che il rifiuto di concedere l&#8217;accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrari agli interessi dell&#8217;utente finale. Agli operatori pu\u00f2 essere imposto, tra l&#8217;altro:<\/p>\n<p>a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi e risorse di rete, compreso l&#8217;accesso disaggregato alla rete locale;<\/p>\n<p>b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un accesso;<\/p>\n<p>c) di non revocare l&#8217;accesso alle risorse consentito in precedenza;<\/p>\n<p>d) di garantire determinati servizi all&#8217;ingrosso necessari affinch\u00e9 terze parti possano formulare offerte;<\/p>\n<p>e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie indispensabili per l&#8217;interoperabilit\u00e0 dei servizi o dei servizi di reti private virtuali;<\/p>\n<p>f) di consentire la coubicazione o la condivisione degli impianti, inclusi condotti, edifici o piloni;<\/p>\n<p>g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l&#8217;interoperabilit\u00e0 dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming tra operatori di reti mobili;<\/p>\n<p>h) di garantire l&#8217;accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;<\/p>\n<p>i) di interconnettere reti o risorse di rete.<\/p>\n<p>2. L\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 associare agli obblighi di cui al comma 1, condizioni di equit\u00e0, ragionevolezza, tempestivit\u00e0.<\/p>\n<p>3. Nel valutare l&#8217;opportunit\u00e0 di imporre gli obblighi di cui al comma 1, e soprattutto nel considerare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell&#8217;articolo 13, l\u2019Autorit\u00e0 tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:<\/p>\n<p>a) fattibilit\u00e0 tecnica ed economica dell&#8217;uso o dell&#8217;installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;<\/p>\n<p>b) fattibilit\u00e0 della fornitura dell&#8217;accesso proposto, alla luce della capacit\u00e0 disponibile;<\/p>\n<p>c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;<\/p>\n<p>d) necessit\u00e0 di tutelare la concorrenza a lungo termine;<\/p>\n<p>e) eventuali diritti di propriet\u00e0 intellettuale applicabili;<\/p>\n<p>f) fornitura di servizi paneuropei.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 50<br \/>\nObblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilit\u00e0 dei costi<\/strong><\/p>\n<p>1. Ai sensi dell&#8217;articolo 45, per determinati tipi di interconnessione e di accesso l\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l\u2019obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonch\u00e9 l&#8217;obbligo di disporre di un sistema di contabilit\u00e0 dei costi, qualora l&#8217;analisi del mercato riveli che l&#8217;assenza di un&#8217;effettiva concorrenza comporta che l\u2019operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell\u2019utenza finale. L\u2019Autorit\u00e0 tiene conto degli investimenti effettuati dall&#8217;operatore e gli consente un\u2019equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi.<\/p>\n<p>2. L\u2019Autorit\u00e0 provvede affinch\u00e9 tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l&#8217;efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.<\/p>\n<p>3. Qualora un operatore abbia l&#8217;obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l&#8217;onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un&#8217;efficiente fornitura di servizi, l\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 approntare una metodologia di contabilit\u00e0 dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.<\/p>\n<p>4. L\u2019Autorit\u00e0 provvede affinch\u00e9, qualora sia imposto un sistema di contabilit\u00e0 dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformit\u00e0 al sistema di contabilit\u00e0 dei costi \u00e8 verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall&#8217;Autorit\u00e0. \u00c8 pubblicata annualmente una dichiarazione di conformit\u00e0 al sistema. I costi relativi alle verifiche rientrano tra quelli coperti ai sensi dall\u2019articolo 34.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 51<br \/>\nPubblicazione delle informazioni e relativo accesso<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Autorit\u00e0 pubblica gli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente al presente Capo, precisando il prodotto o servizio specifico e i mercati geografici interessati. L\u2019Autorit\u00e0 provvede inoltre a pubblicare, secondo le medesime modalit\u00e0, informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, a meno che non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali.<\/p>\n<p>2. L\u2019Autorit\u00e0 trasmette alla Commissione europea copia di tutte le informazioni pubblicate.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 52<br \/>\nNotificazione<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Autorit\u00e0 notifica alla Commissione europea l\u2019elenco degli operatori che ritiene dispongano di significativo potere di mercato ai fini del presente Capo, nonch\u00e9 gli obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti degli operatori e qualsiasi modifica tra gli operatori soggetti alle disposizioni del presente Capo \u00e8 notificata senza indugio alla Commissione europea.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Capo IV<br \/>\nSERVIZIO UNIVERSALE E DIRITTI DEGLI UTENTI IN MATERIA DI RETI E DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA<\/strong><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Sezione I<br \/>\nObblighi di servizio universale, compresi gli obblighi di natura sociale<\/strong><\/p>\n<p>Art. 53<br \/>\nDisponibilit\u00e0 del servizio universale<\/p>\n<p>1. Sul territorio nazionale i servizi elencati nel presente Capo sono messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un livello qualitativo stabilito, a prescindere dall\u2019ubicazione geografica dei medesimi. Il Ministero vigila sull\u2019applicazione del presente comma.<\/p>\n<p>2. L\u2019Autorit\u00e0 determina il metodo pi\u00f9 efficace e adeguato per garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei principi di obiettivit\u00e0, trasparenza, non discriminazione e proporzionalit\u00e0. L\u2019Autorit\u00e0 limita le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l&#8217;interesse pubblico.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 54<br \/>\nFornitura dell&#8217;accesso agli utenti finali da una postazione fissa<\/strong><\/p>\n<p>1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e di accesso da parte degli utenti finali ai servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa \u00e8 soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull\u2019applicazione del presente comma.<\/p>\n<p>2. La connessione consente agli utenti finali di effettuare e ricevere chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e trasmissione di dati, nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell\u2019UIT-T, e deve essere tale da consentire un efficace accesso ad Internet.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 55<br \/>\nElenco abbonati e servizi di consultazione<\/strong><\/p>\n<p>1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la lettera b) anche agli utenti dei telefoni pubblici a pagamento:<\/p>\n<p>a) almeno un elenco completo relativo alla rete urbana di appartenenza in una forma, cartacea, elettronica o in entrambe le forme, approvata dall&#8217;Autorit\u00e0 e aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l&#8217;anno;<\/p>\n<p>b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi.<\/p>\n<p>2. Il Ministero vigila sull\u2019applicazione del comma 1.<\/p>\n<p>3. In considerazione dell\u2019esistenza sul mercato di diverse offerte in termini di disponibilit\u00e0, qualit\u00e0 e prezzo accessibile, dalla data di entrata in vigore del Codice, e fintantoch\u00e9 il Ministero non riscontri il venir meno di tali condizioni, al servizio di consultazione degli elenchi di cui al comma 1, lettera b), non si applicano gli obblighi di fornitura del servizio universale. Il Ministero verifica il permanere delle predette condizioni, sentiti gli operatori interessati, con cadenza semestrale.<\/p>\n<p>4. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personale, tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico.<\/p>\n<p>5. L\u2019Autorit\u00e0 assicura che le imprese che forniscono servizi di cui al comma 1 applichino il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni loro comunicate da altre imprese.<\/p>\n<p>6. Con regolamento adottato ai sensi dell\u2019articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta giorni dall\u2019entrata in vigore del Codice, su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con i Ministri della giustizia e dell\u2019interno, previa consultazione ai sensi dell\u2019articolo 11, sono disciplinati gli obblighi e le modalit\u00e0 di comunicazione al Ministero, da parte delle imprese, delle attivazioni in materia di portabilit\u00e0 del numero di cui all\u2019articolo 80.<\/p>\n<p>7. Ogni impresa \u00e8 tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell\u2019interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati al momento dell\u2019attivazione del servizio. L\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ha facolt\u00e0 di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell\u2019interno.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 56<br \/>\nTelefoni pubblici a pagamento<\/strong><\/p>\n<p>1. Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall\u2019Autorit\u00e0, le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi e loro accessibilit\u00e0 per gli utenti disabili, nonch\u00e9 di qualit\u00e0 del servizio. Il Ministero vigila sull\u2019applicazione delle disposizioni del presente comma.<\/p>\n<p>2. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, previa consultazione dei soggetti interessati ai sensi dell&#8217;articolo 83, individua le localizzazioni nelle quali i servizi di cui al comma 1 o servizi analoghi sono ampiamente disponibili e per le quali pertanto non possono essere prescritti obblighi ai fini di cui allo stesso comma 1.<\/p>\n<p>3. Le chiamate d&#8217;emergenza dai telefoni pubblici a pagamento utilizzando il numero di emergenza unico europeo \u2018112\u2019 o altri numeri di emergenza nazionali, sono effettuate gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento. Il Ministero vigila sull\u2019applicazione del presente comma.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 57<br \/>\nMisure speciali destinate agli utenti disabili<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Autorit\u00e0 adotta, ove opportuno, misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo accessibile, ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di emergenza ed i servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello degli altri utenti finali.<\/p>\n<p>2. L\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 adottare misure specifiche per far s\u00ec che gli utenti finali disabili possano scegliere tra le imprese ed i fornitori dei servizi che siano a disposizione della maggior parte degli utenti finali.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 58<br \/>\nDesignazione delle imprese<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 designare una o pi\u00f9 imprese perch\u00e9 garantiscano la fornitura del servizio universale, quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, in modo tale da coprire l\u2019intero territorio nazionale. L\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 designare pi\u00f9 imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale o per coprire differenti parti del territorio nazionale.<\/p>\n<p>2. Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, l\u2019Autorit\u00e0 applica un sistema di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa \u00e8 esclusa a priori. Il sistema di designazione garantisce che il servizio universale sia fornito secondo criteri di economicit\u00e0 e consente di determinare il costo netto degli obblighi che ne derivano conformemente all&#8217;articolo 62.<\/p>\n<p>3. Sino alla designazione di cui al comma 1, la societ\u00e0 Telecom Italia continua ad essere incaricata di fornire il servizio universale quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, sull&#8217;intero territorio nazionale.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 59<br \/>\nAccessibilit\u00e0 delle tariffe<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Autorit\u00e0 vigila sull&#8217;evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli 54, 55, 56 e 57, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei consumatori.<\/p>\n<p>2. L\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 prescrivere che le imprese designate ai sensi dell\u2019articolo 58 propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall&#8217;accesso e dall&#8217;uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.<\/p>\n<p>3. L\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 prescrivere alle imprese designate soggette agli obblighi di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57 di applicare tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie, in tutto il territorio, ovvero di rispettare limiti tariffari.<\/p>\n<p>4. L\u2019Autorit\u00e0 provvede affinch\u00e9, quando un\u2019impresa designata \u00e8 tenuta a proporre opzioni tariffarie speciali, tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, o a rispettare limiti tariffari, le condizioni siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. L\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 esigere la modifica o la revoca di determinate formule tariffarie.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 60<br \/>\nControllo delle spese<\/strong><\/p>\n<p>1. Le imprese designate ai sensi dell\u2019articolo 58, nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, definiscono le condizioni e modalit\u00e0 di fornitura in modo tale che l&#8217;abbonato non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.<\/p>\n<p>2. Le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 57 e 59, comma 2, forniscono le prestazioni e i servizi specifici di cui all&#8217;allegato n. 4, parte A, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio.<\/p>\n<p>3. L\u2019Autorit\u00e0 vigila sui provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e pu\u00f2 disporre che qualora le prestazioni di cui al comma 2 sono ampiamente disponibili, non si d\u00e0 luogo all\u2019imposizione degli obblighi di fornitura ivi prescritti.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 61<br \/>\nQualit\u00e0 del servizio fornito dalle imprese designate<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Autorit\u00e0 provvede affinch\u00e9 tutte le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri di qualit\u00e0 del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell&#8217;allegato n. 6. Le informazioni pubblicate sono comunicate anche all&#8217;Autorit\u00e0.<\/p>\n<p>2. L\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 inoltre specificare, previa definizione di parametri idonei, norme supplementari di qualit\u00e0 del servizio per valutare l\u2019efficienza delle imprese nella fornitura dei servizi agli utenti finali disabili e ai consumatori disabili. L\u2019Autorit\u00e0 provvede affinch\u00e9 le informazioni sull\u2019efficienza delle imprese in relazione a detti parametri siano anch\u2019esse pubblicate e messe a sua disposizione.<\/p>\n<p>3. L\u2019Autorit\u00e0 specifica, con appositi provvedimenti, contenuto, forma e modalit\u00e0 di pubblicazione delle informazioni, in modo da garantire che gli utenti finali e i consumatori abbiano accesso a informazioni complete, comparabili e di facile impiego.<\/p>\n<p>4. L\u2019Autorit\u00e0 fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale almeno ai sensi dell&#8217;articolo 54. Nel fissare tali obiettivi, l\u2019Autorit\u00e0 tiene conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalit\u00e0 stabilite all&#8217;articolo 83.<\/p>\n<p>5. L\u2019Autorit\u00e0 controlla il rispetto degli obiettivi qualitativi da parte delle imprese designate.<\/p>\n<p>6. L\u2019Autorit\u00e0 adotta, a fronte di perdurante inadempimento degli obiettivi qualitativi da parte dell&#8217;impresa, misure specifiche a norma del Capo II del presente Titolo. L\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 esigere una verifica indipendente o una valutazione dei dati relativi all&#8217;efficienza, a spese dell&#8217;impresa interessata, allo scopo di garantire l&#8217;esattezza e la comparabilit\u00e0 dei dati messi a disposizione dalle imprese soggette ad obblighi di servizio universale.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 62<br \/>\nCalcolo del costo degli obblighi di servizio universale<\/strong><\/p>\n<p>1. Qualora l\u2019Autorit\u00e0 ritenga che la fornitura del servizio universale di cui agli articoli da 53 a 60 possa comportare un onere ingiustificato per le imprese designate a fornire tale servizio, prevede il calcolo dei costi netti di tale fornitura. A tal fine, l\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2:<\/p>\n<p>a) procedere al calcolo del costo netto delle singole componenti dell\u2019obbligo del servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti all&#8217;impresa designata per la fornitura del servizio universale, in base alle modalit\u00e0 stabilite nell&#8217;allegato n. 11;<\/p>\n<p>b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme all&#8217;articolo 58, comma 2.<\/p>\n<p>2. I conti ovvero le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposti alla verifica di un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall&#8217;Autorit\u00e0. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell\u2019Autorit\u00e0. I costi derivanti dalla verifica del servizio universale sono ricompresi nel fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero, di cui all\u2019allegato n. 11.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 63<br \/>\nFinanziamento degli obblighi di servizio universale<\/strong><\/p>\n<p>1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all&#8217;articolo 62, l\u2019Autorit\u00e0 riscontri che un\u2019impresa designata \u00e8 soggetta ad un onere ingiustificato, previa richiesta dell\u2019impresa stessa, ripartisce il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica utilizzando il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero, di cui all\u2019allegato n. 11.<\/p>\n<p>2. Pu\u00f2 essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 53 a 60, calcolato conformemente all\u2019articolo 62. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 dell\u2019allegato n. 11, possono essere modificate, all\u2019occorrenza, con provvedimento dell\u2019Autorit\u00e0, sentito il Ministero.<\/p>\n<p>3. Il sistema di ripartizione dei costi deve rispettare i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalit\u00e0, in conformit\u00e0 all\u2019articolo 2, commi 5, 6 e 7, dell\u2019allegato n. 11. Ogni anno, l&#8217;Autorit\u00e0, tenuto conto delle condizioni di concorrenzialit\u00e0 del mercato, pu\u00f2 valutare l&#8217;opportunit\u00e0 di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per le imprese che non superano determinati livelli di fatturato e per quelle nuove entranti nel settore, tenendo conto della loro situazione finanziaria.<\/p>\n<p>4. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono scorporati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti alle imprese che non forniscono servizi nel territorio nazionale.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 64<br \/>\nTrasparenza<\/strong><\/p>\n<p>1. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale, l\u2019Autorit\u00e0 pubblica i principi di ripartizione dei costi di cui all\u2019articolo 63 ed il sistema applicato.<\/p>\n<p>2. L\u2019Autorit\u00e0, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla riservatezza, pubblica una relazione annuale che indichi il costo degli obblighi di servizio universale, quale risulta dai calcoli effettuati, i contributi versati da ogni impresa interessata e gli eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato l\u2019impresa o le imprese designate per la prestazione del servizio universale.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 65<br \/>\nRiesame dell\u2019ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale<\/strong><\/p>\n<p>1. Il Ministero, sentita l\u2019Autorit\u00e0, procede periodicamente al riesame dell\u2019ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale di cui al presente Capo, al fine di individuare, sulla base degli orientamenti della Commissione europea e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilit\u00e0, qualit\u00e0 e prezzo accessibile, a quali servizi, e in che misura, si applichino le disposizioni di cui all\u2019articolo 58. Il riesame \u00e8 effettuato per la prima volta entro un anno dalla data di entrata in vigore del Codice, e successivamente ogni due anni.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Sezione II<br \/>\nControlli sugli obblighi delle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su mercati specifici<\/strong><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 66<br \/>\nVerifica e riesame degli obblighi<\/strong><\/p>\n<p>1. Fintantoch\u00e9 non sia effettuato un riesame e adottata una decisione ai sensi della procedura di cui al comma 2, restano fermi gli obblighi preesistenti relativi:<\/p>\n<p>a) alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l&#8217;uso della rete telefonica pubblica;<\/p>\n<p>b) alla selezione o preselezione del vettore;<\/p>\n<p>c) alle linee affittate.<\/p>\n<p>2. L\u2019Autorit\u00e0, secondo la procedura e i termini di cui all&#8217;articolo 19, provvede ad effettuare un&#8217;analisi del mercato, per decidere se mantenere, modificare o abolire gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio. Le misure adottate sono soggette alla procedura di cui all&#8217;articolo 12. Fino all\u2019effettuazione di tale analisi, conservano efficacia le deliberazioni adottate dall\u2019Autorit\u00e0, relativamente ai predetti obblighi, sulla base della normativa previgente.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 67<br \/>\nControlli normativi sui servizi al dettaglio<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Autorit\u00e0, qualora in esito all\u2019analisi del mercato realizzata a norma dell\u2019articolo 66, comma 2, accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all\u2019articolo 18 non \u00e8 effettivamente concorrenziale e giunga alla conclusione che gli obblighi previsti dal Capo III del presente Titolo o dall\u2019articolo 69 non portino al conseguimento degli obiettivi di cui all\u2019articolo 13, impone i necessari obblighi alle imprese identificate come imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell\u2019articolo 17.<\/p>\n<p>2. Gli obblighi di cui al comma 1 si basano sulla natura della restrizione della concorrenza accertata e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all\u2019articolo 13. Tali obblighi possono includere prescrizioni affinch\u00e9 le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l\u2019ingresso sul mercato n\u00e9 limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali, non accorpino in modo indebito i servizi offerti. Qualora le pertinenti misure relative alla vendita all\u2019ingrosso, alla selezione e alla preselezione del vettore non consentano di realizzare l\u2019obiettivo di garantire una concorrenza effettiva e l\u2019interesse pubblico, l\u2019Autorit\u00e0, nell\u2019esercizio del proprio potere di sorveglianza sui prezzi, pu\u00f2 prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili.<\/p>\n<p>3. L\u2019Autorit\u00e0, a richiesta, comunica alla Commissione europea informazioni in merito alle modalit\u00e0 di controllo sui servizi al dettaglio e, se del caso, ai sistemi di contabilit\u00e0 dei costi impiegati da tali imprese.<\/p>\n<p>4. L\u2019Autorit\u00e0 provvede affinch\u00e9 ogni impresa, soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio, applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilit\u00e0 dei costi. L\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 specificare la forma e il metodo contabile da utilizzare. La conformit\u00e0 al sistema di contabilit\u00e0 dei costi \u00e8 verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall\u2019Autorit\u00e0. L\u2019Autorit\u00e0 provvede affinch\u00e9 ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformit\u00e0.<\/p>\n<p>5. Fatti salvi l&#8217;articolo 59, comma 2 e l&#8217;articolo 60, l\u2019Autorit\u00e0 non applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1 in mercati geografici o tipologie di utenza per i quali abbia accertato l\u2019esistenza di una concorrenza effettiva, anche mediante l\u2019analisi dinamica di cui all\u2019articolo 19, comma 5.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 68<br \/>\nControlli sull\u2019insieme minimo di linee affittate<\/strong><\/p>\n<p>1. L&#8217;Autorit\u00e0 qualora, in esito all&#8217;analisi di mercato realizzata a norma dell&#8217;articolo 66, comma 2, accerti che il mercato per la fornitura di parte o della totalit\u00e0 dell&#8217;insieme minimo di linee affittate non \u00e8 effettivamente concorrenziale, individua le imprese aventi significativo potere di mercato in tale mercato nella totalit\u00e0 o in parte del territorio nazionale, in conformit\u00e0 all&#8217;articolo 17. L&#8217;Autorit\u00e0 impone a dette imprese obblighi relativi alla fornitura dell&#8217;insieme minimo di linee affittate, come indicato nell&#8217;elenco di norme pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunit\u00e0 europee di cui all\u2019articolo 20, nonch\u00e9 le condizioni indicate nell&#8217;allegato n. 8 per detta fornitura in relazione a tali specifici mercati delle linee affittate.<\/p>\n<p>2. L&#8217;Autorit\u00e0, qualora in esito all&#8217;analisi di mercato realizzata a norma dell&#8217;articolo 66, comma 2, accerti che un mercato rilevante per la fornitura dell&#8217;insieme minimo di linee affittate \u00e8 effettivamente concorrenziale, revoca gli obblighi di cui al comma 1 relativi a tale specifico mercato.<\/p>\n<p>3. L&#8217;insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonch\u00e9 le norme correlate, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunit\u00e0 europee nell\u2019ambito dell&#8217;elenco di norme di cui all&#8217;articolo 20.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 69<br \/>\nSelezione del vettore e preselezione del vettore<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Autorit\u00e0 prescrive alle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e relativa utilizzazione, a norma dell&#8217;articolo 66, comma 2, di consentire ai propri abbonati di accedere ai servizi di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico:<\/p>\n<p>a) digitando, per ogni singola chiamata, un codice di selezione del vettore;<\/p>\n<p>b) applicando un sistema di preselezione, con la possibilit\u00e0 di annullare la preselezione, per ogni singola chiamata digitando un codice di selezione del vettore.<\/p>\n<p>2. Le richieste degli utenti relative all&#8217;attivazione di tali opzioni in altre reti o secondo altre modalit\u00e0 sono esaminate con la procedura di analisi del mercato stabilita dall&#8217;articolo 19 e attuate conformemente all&#8217;articolo 49.<\/p>\n<p>3. L\u2019Autorit\u00e0 provvede affinch\u00e9 i prezzi dell&#8217;accesso e dell&#8217;interconnessione correlata alle opzioni di cui al comma 1 siano orientati ai costi e gli eventuali addebiti per gli abbonati non disincentivino il ricorso a tali possibilit\u00e0.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Sezione III<br \/>\nDiritti degli utenti finali<\/strong><\/p>\n<p>Art. 70<br \/>\nContratti<\/p>\n<p>1. I consumatori, qualora si abbonano a servizi che forniscono la connessione o l&#8217;accesso alla rete telefonica pubblica, hanno diritto di stipulare contratti con una o pi\u00f9 imprese che forniscono detti servizi. Il contratto indica almeno:<\/p>\n<p>a) la denominazione e l&#8217;indirizzo del fornitore del servizio;<\/p>\n<p>b) i servizi forniti, i livelli di qualit\u00e0 dei servizi offerti e il tempo necessario per l&#8217;allacciamento iniziale;<\/p>\n<p>c) i tipi di servizi di manutenzione offerti;<\/p>\n<p>d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione;<\/p>\n<p>e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto;<\/p>\n<p>f) le disposizioni relative all&#8217;indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualit\u00e0 del servizio previsto dal contratto;<\/p>\n<p>g) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell&#8217;articolo 84.<\/p>\n<p>2. L\u2019Autorit\u00e0 vigila sull\u2019applicazione di quanto disposto ai fini di cui al comma 1 e pu\u00f2 estendere gli obblighi di cui al medesimo comma affinch\u00e9 sussistano anche nei confronti di altri utenti finali.<\/p>\n<p>3. I contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica diversi dai fornitori di connessione o accesso alla rete telefonica pubblica devono contenere le informazioni elencate nel comma 1. L\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 estendere tale obbligo affinch\u00e9 sussista anche nei confronti di altri utenti finali.<\/p>\n<p>4. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all&#8217;atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni.<\/p>\n<p>5. L\u2019utente finale che utilizzi, o dia modo ad altri di utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni o attivit\u00e0 contro la morale o l\u2019ordine pubblico o arrecare molestia o disturbo alla quiete privata, decade dal contratto di fornitura del servizio, fatta salva ogni altra responsabilit\u00e0 prevista dalle leggi vigenti.<\/p>\n<p>6. Rimane ferma l\u2019applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 71<br \/>\nTrasparenza e pubblicazione delle informazioni<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Autorit\u00e0 assicura che informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, nonch\u00e9 alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico, siano rese disponibili agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell&#8217;allegato n. 5.<\/p>\n<p>2. L\u2019Autorit\u00e0 promuove la fornitura di informazioni che consentano agli utenti finali, ove opportuno, e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalit\u00e0 di uso alternative, anche mediante guide interattive.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 72<br \/>\nQualit\u00e0 del servizio<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Autorit\u00e0, dopo aver effettuato la consultazione di cui all\u2019articolo 83, pu\u00f2 prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualit\u00e0 dei servizi offerti. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all&#8217;Autorit\u00e0 prima della pubblicazione.<\/p>\n<p>2. L\u2019Autorit\u00e0 precisa, tra l&#8217;altro, i parametri di qualit\u00e0 del servizio da misurare, nonch\u00e9 il contenuto, la forma e le modalit\u00e0 della pubblicazione, per garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione, anche utilizzando i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell&#8217;allegato n. 6.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 73<br \/>\nIntegrit\u00e0 della rete<\/strong><\/p>\n<p>1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire l&#8217;integrit\u00e0 della rete telefonica pubblica in postazioni fisse e, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore o calamit\u00e0 naturali, la disponibilit\u00e0 della rete telefonica pubblica e dei servizi telefonici pubblici in postazione fissa. Le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l&#8217;accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 74<br \/>\nInteroperabilit\u00e0 delle apparecchiature di televisione digitale di consumo<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Autorit\u00e0 vigila sull&#8217;interoperabilit\u00e0 delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, secondo le disposizioni di cui all&#8217;allegato n. 7, e, se del caso, sentito il Ministero, definisce le misure necessarie per garantirla.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 75<br \/>\nServizi di assistenza mediante operatore e di consultazione elenchi<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Autorit\u00e0 provvede affinch\u00e9 sia rispettato il diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti negli elenchi di cui all&#8217;articolo 55, comma 1, lettera a).<\/p>\n<p>2. L\u2019Autorit\u00e0 provvede affinch\u00e9 le imprese che assegnano numeri agli abbonati soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie.<\/p>\n<p>3. L\u2019Autorit\u00e0 provvede affinch\u00e9 sia rispettato il diritto degli utenti finali collegati alla rete telefonica pubblica all\u2019accesso ai servizi di assistenza mediante operatore e ai servizi di consultazione elenchi, a norma dell&#8217;articolo 55, comma 1, lettera b).<\/p>\n<p>4. Gli utenti finali degli altri Stati membri hanno diritto di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi abbonati di cui all\u2019articolo 55.<\/p>\n<p>5. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 76<br \/>\nNumeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico europeo<\/strong><\/p>\n<p>1. Il Ministero provvede affinch\u00e9, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali, indicati nel piano nazionale di numerazione, gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico, ed in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo \u2018112\u2019. Le chiamate al numero di emergenza unico europeo \u2018112\u2019 devono ricevere adeguata risposta ed essere trattate nel modo pi\u00f9 conforme alla struttura dei servizi di soccorso e in maniera compatibile con le possibilit\u00e0 tecnologiche delle reti. I numeri di emergenza nazionali sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l\u2019Autorit\u00e0 in merito alla disponibilit\u00e0 dei numeri, e sono recepiti dall\u2019Autorit\u00e0 nel piano nazionale di numerazione; in sede di prima applicazione sono confermati i numeri di emergenza stabiliti dall\u2019Autorit\u00e0 con la deliberazione 9\/03\/CIR.<\/p>\n<p>2. Il Ministero provvede affinch\u00e9, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo &#8216;112&#8217;, gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorit\u00e0 incaricate dei servizi di soccorso e di protezione civile, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all&#8217;ubicazione del chiamante.<\/p>\n<p>3. Il Ministero assicura che i cittadini siano adeguatamente informati in merito all&#8217;esistenza e all&#8217;uso del numero di emergenza unico europeo \u2018112\u2019.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 77<br \/>\nPrefissi telefonici internazionali<\/strong><\/p>\n<p>1. Il prefisso \u201800\u2019 costituisce il prefisso internazionale normalizzato. L\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra localit\u00e0 contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico ubicati in tali localit\u00e0 sono adeguatamente informati dell&#8217;esistenza di tali disposizioni.<\/p>\n<p>2. L\u2019Autorit\u00e0 provvede affinch\u00e9 gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo spazio di numerazione telefonica europeo, fatta salva la loro esigenza di recuperare il costo dell&#8217;inoltro della chiamata sulla loro rete.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 78<br \/>\nNumeri non geografici<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Autorit\u00e0 provvede affinch\u00e9 gli utenti finali di altri Stati membri abbiano la possibilit\u00e0 di accedere, se tecnicamente ed economicamente fattibile, a numeri non geografici attribuiti sul territorio nazionale, salvo il caso in cui l&#8217;abbonato chiamato scelga, per ragioni commerciali, di limitare l&#8217;accesso ai chiamanti situati in determinate zone geografiche.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 79<br \/>\nFornitura di prestazioni supplementari<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 obbligare gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nell&#8217;allegato n. 4, parte B, se ci\u00f2 \u00e8 fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico.<\/p>\n<p>2. L\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 decidere di non applicare il comma 1 nella totalit\u00e0 o in parte del territorio nazionale se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l&#8217;accesso a tali prestazioni sia sufficiente.<\/p>\n<p>3. Fatto salvo l&#8217;articolo 60, comma 2, l\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 imporre alle imprese gli obblighi in materia di cessazione del servizio, di cui all&#8217;allegato n. 4, parte A, lettera e), come requisiti generali.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 80<br \/>\nPortabilit\u00e0 del numero<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Autorit\u00e0 assicura che tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile, che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri, indipendentemente dall&#8217;impresa fornitrice del servizio:<\/p>\n<p>a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico;<\/p>\n<p>b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.<\/p>\n<p>2. Il comma 1 non si applica alla portabilit\u00e0 del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.<\/p>\n<p>3. L\u2019Autorit\u00e0 provvede affinch\u00e9 i prezzi dell&#8217;interconnessione correlata alla portabilit\u00e0 del numero siano orientati ai costi e gli eventuali oneri diretti a carico degli abbonati non agiscano da disincentivo alla richiesta di tali prestazioni.<\/p>\n<p>4. L\u2019Autorit\u00e0 non prescrive tariffe al dettaglio per la portabilit\u00e0 del numero che comportino distorsioni della concorrenza, ad esempio stabilendo tariffe al dettaglio specifiche o comuni.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 81<br \/>\n0bblighi di trasmissione<\/strong><\/p>\n<p>1. Eventuali obblighi di trasmissione per specifici canali e servizi radiofonici e televisivi sono disciplinati dalle disposizioni di legge in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Sezione IV<br \/>\nDisposizioni finali in materia di servizio universale e di diritti degli utenti<\/strong><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 82<br \/>\nServizi obbligatori supplementari<\/strong><\/p>\n<p>1. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentita la Conferenza Unificata, possono essere resi accessibili al pubblico servizi supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale definiti dalla Sezione I del presente Capo; in tal caso, tuttavia, non pu\u00f2 essere prescritto un sistema di ripartizione dei costi o di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 83<br \/>\nConsultazione dei soggetti interessati<\/strong><\/p>\n<p>1. Fermo restando quanto disposto dall\u2019articolo 11, il Ministero e l\u2019Autorit\u00e0, nell\u2019ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione, del parere degli utenti finali e dei consumatori, inclusi, in particolare, gli utenti disabili, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato.<\/p>\n<p>2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e dall\u2019Autorit\u00e0, nell\u2019ambito delle rispettive competenze, possono mettere a punto meccanismi che associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualit\u00e0 generale delle prestazioni, elaborando, fra l\u2019altro, codici di condotta, nonch\u00e9 norme di funzionamento e controllandone l\u2019applicazione.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 84<br \/>\nRisoluzione extragiudiziale delle controversie<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Autorit\u00e0, ai sensi dell\u2019articolo 1, commi 11, 12 e 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l\u2019esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle disposizioni di cui al presente Capo, tali da consentire un&#8217;equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo.<\/p>\n<p>2. L\u2019Autorit\u00e0, d\u2019intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con l\u2019attuale dotazione di personale e con i beni strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza di spesa, a un adeguato livello territoriale, di uffici e di servizi on-line per l\u2019accettazione di reclami, incaricati di facilitare l\u2019accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie.<\/p>\n<p>3. Se nelle controversie sono coinvolti soggetti di altri Stati membri, l\u2019Autorit\u00e0 si coordina con le altre Autorit\u00e0 di regolamentazione interessate per pervenire alla risoluzione della controversia.<\/p>\n<p>4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di risoluzione giudiziale delle controversie e, fino all\u2019attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, quelle vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie alla data di pubblicazione del Codice nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 85<br \/>\nNotifica alla Commissione europea<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Autorit\u00e0 notifica alla Commissione europea, provvedendo poi ad aggiornarlo immediatamente in caso di eventuali modifiche, l\u2019elenco delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all\u2019articolo 58, comma 1.<\/p>\n<p>2. L\u2019Autorit\u00e0 notifica alla Commissione europea l\u2019elenco delle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi delle disposizioni della Sezione II del presente Capo, nonch\u00e9 gli obblighi ad esse prescritti conformemente alle disposizioni medesime. Ogni eventuale cambiamento avente un&#8217;incidenza sugli obblighi prescritti alle imprese o sulle imprese interessate ai sensi delle disposizioni del presente Capo \u00e8 notificato senza indugio alla Commissione europea.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Capo V<br \/>\nDisposizioni relative a reti ed impianti<\/strong><\/p>\n<p>Articolo 86<br \/>\nInfrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio<\/p>\n<p><strong>1<\/strong>. Le autorit\u00e0 competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio le occorrenti decisioni e rispettano procedure trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell\u2019esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:<\/p>\n<p>a) su propriet\u00e0 pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, a un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;<\/p>\n<p>b) su propriet\u00e0 pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, a un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.<\/p>\n<p>2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.<\/p>\n<p>3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all\u2019articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di propriet\u00e0 dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.<\/p>\n<p>4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonch\u00e9 le disposizioni a tutela delle servit\u00f9 militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.<\/p>\n<p>5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al Codice della navigazione.<\/p>\n<p>6. L\u2019Autorit\u00e0 vigila affinch\u00e9, laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell\u2019articolo 6, comma 1, mantengano la propriet\u00e0 o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un\u2019effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla propriet\u00e0 o al controllo.<\/p>\n<p>7. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualit\u00e0 si applicano le disposizioni di attuazione di cui all\u2019articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.<\/p>\n<p>8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei modelli A e B dell\u2019allegato n. 13. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D del predetto allegato n. 13. Il Ministero pu\u00f2 delegare ad altro Ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 87<br \/>\nProcedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici<\/strong><\/p>\n<p>1. L&#8217;installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l&#8217;installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM\/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonch\u00e9 per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all&#8217;uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell\u2019Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all\u2019articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilit\u00e0 del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualit\u00e0, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.<\/p>\n<p>2. L&#8217;istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 \u00e8 presentata all&#8217;Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l&#8217;ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.<\/p>\n<p>3. L&#8217;istanza, conforme al modello di cui al modello A dell&#8217;allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualit\u00e0, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l&#8217;utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralit\u00e0 di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da pi\u00f9 operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualit\u00e0 sopra indicati, \u00e8 sufficiente la denuncia di inizio attivit\u00e0, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all&#8217;allegato n. 13.<\/p>\n<p>4. Copia dell&#8217;istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all\u2019Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l&#8217;istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell&#8217;impianto.<\/p>\n<p>5. Il responsabile del procedimento pu\u00f2 richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell&#8217;istanza, il rilascio di dichiarazioni e l&#8217;integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell&#8217;avvenuta integrazione documentale.<\/p>\n<p>6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonch\u00e9 dei soggetti preposti ai controlli di cui all&#8217;articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell&#8217;Amministrazione dissenziente.<\/p>\n<p>7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L&#8217;approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altres\u00ec come dichiarazione di pubblica utilit\u00e0, indifferibilit\u00e0 ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell&#8217;esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.<\/p>\n<p>8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un&#8217;Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione \u00e8 rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.<\/p>\n<p>9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attivit\u00e0 di cui al presente articolo, nonch\u00e9 quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti gi\u00e0 esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini pi\u00f9 brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.<\/p>\n<p>10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 88<br \/>\nOpere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico<\/strong><\/p>\n<p>1. Qualora l&#8217;installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l&#8217;effettuazione di scavi e l&#8217;occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all&#8217;allegato n.13, all&#8217;Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.<\/p>\n<p>2. Il responsabile del procedimento pu\u00f2 richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell&#8217;istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell&#8217;avvenuta integrazione documentale.<\/p>\n<p>3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell&#8217;istanza, il responsabile del procedimento pu\u00f2 convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall&#8217;installazione.<\/p>\n<p>4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L&#8217;approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altres\u00ec come dichiarazione di pubblica utilit\u00e0, indifferibilit\u00e0 ed urgenza dei lavori.<\/p>\n<p>5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un&#8217;Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione \u00e8 rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all&#8217;articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.<\/p>\n<p>6. Il rilascio dell&#8217;autorizzazione comporta l&#8217;autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonch\u00e9 la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all&#8217;installazione delle infrastrutture. Il Comune pu\u00f2 mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una societ\u00e0 controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.<\/p>\n<p>7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l&#8217;Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un&#8217;apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine \u00e8 ridotto a trenta giorni.<\/p>\n<p>8. Qualora l&#8217;installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di propriet\u00e0 di pi\u00f9 Enti, pubblici o privati, l&#8217;istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all&#8217;allegato n. 13, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa pu\u00f2 essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito regionale convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza pu\u00f2 essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.<\/p>\n<p>9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L&#8217;approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altres\u00ec come dichiarazione di pubblica utilit\u00e0, indifferibilit\u00e0 ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell&#8217;esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un\u2019Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione \u00e8 rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all&#8217;articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.<\/p>\n<p>10. Salve le disposizioni di cui all&#8217;articolo 93, nessuna altra indennit\u00e0 \u00e8 dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.<\/p>\n<p>11. Le figure giuridiche soggettive alle quali \u00e8 affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attivit\u00e0 strumentali ed, in specie, delle attivit\u00e0 di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro Ente all&#8217;uopo delegato, con le stesse modalit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 89, comma 3, per consentirne l&#8217;inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell\u2019autorizzazione generale.<\/p>\n<p>12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l&#8217;obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l&#8217;accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l&#8217;esercizio delle rispettive attivit\u00e0 istituzionali.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 89<br \/>\nCoubicazione e condivisione di infrastrutture<\/strong><\/p>\n<p>1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su propriet\u00e0 pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni in materia di limitazioni legali della propriet\u00e0, servit\u00f9 ed espropriazione di cui al presente Capo, l\u2019Autorit\u00e0 anche mediante l\u2019adozione di specifici regolamenti incoraggia la coubicazione o la condivisione di tali infrastrutture o propriet\u00e0.<\/p>\n<p>2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1\u00b0 agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo, quando gli operatori non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell\u2019ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, l\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 richiedere ed eventualmente imporre la condivisione di strutture o propriet\u00e0, compresa la coubicazione fisica, ad un operatore che gestisce una rete di comunicazione elettronica o adottare ulteriori misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell\u2019articolo 11, stabilendo altres\u00ec i criteri per la ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle propriet\u00e0.<\/p>\n<p>3. Qualora l&#8217;installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l&#8217;effettuazione di scavi all&#8217;interno di centri abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinch\u00e9 sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L&#8217;avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all&#8217;articolo 88.<\/p>\n<p>4. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 3, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l&#8217;operatore che ha gi\u00e0 presentato la propria istanza, l&#8217;elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l&#8217;Ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorit\u00e0 delle domande.<\/p>\n<p>5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le disposizioni e le procedure stabilite all&#8217;articolo 88.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 90<br \/>\nPubblica utilit\u00e0 \u2013 Espropriazione<\/strong><\/p>\n<p>1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalit\u00e0 di detti impianti hanno carattere di pubblica utilit\u00e0, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.<\/p>\n<p>2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilit\u00e0 con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.<\/p>\n<p>3. Per l&#8217;acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, pu\u00f2 esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura pu\u00f2 essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 91<br \/>\nLimitazioni legali della propriet\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all\u2019articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle propriet\u00e0 pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.<\/p>\n<p>2. Il proprietario o il condominio non pu\u00f2 opporsi all&#8217;appoggio di antenne, di sostegni, nonch\u00e9 al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell&#8217;immobile di sua propriet\u00e0 occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.<\/p>\n<p>3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.<\/p>\n<p>4. Il proprietario \u00e8 tenuto a sopportare il passaggio nell&#8217;immobile di sua propriet\u00e0 del personale dell&#8217;esercente il servizio che dimostri la necessit\u00e0 di accedervi per l&#8217;installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.<\/p>\n<p>5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non \u00e8 dovuta alcuna indennit\u00e0.<\/p>\n<p>6. L\u2019operatore incaricato del servizio pu\u00f2 agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 92<br \/>\nServit\u00f9<\/strong><\/p>\n<p>1. Fuori dei casi previsti dall&#8217;articolo 91, le servit\u00f9 occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall\u2019articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull&#8217;area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1\u00b0 agosto 2002, n. 166.<\/p>\n<p>2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall&#8217;autorit\u00e0 competente ed \u00e8 subordinato all&#8217;osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.<\/p>\n<p>3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, \u00e8 diretta all\u2019autorit\u00e0 competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servit\u00f9 richiesta e determina l\u2019indennit\u00e0 dovuta ai sensi dell\u2019articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.<\/p>\n<p>4. La norma di cui al comma 3 \u00e8 integrata dall\u2019articolo 3, comma 3, della legge 1\u00b0 agosto 2002, n. 166.<\/p>\n<p>5. Contro il provvedimento di imposizione della servit\u00f9 \u00e8 ammesso ricorso ai sensi dell\u2019articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.<\/p>\n<p>6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servit\u00f9 deve essere costituita in modo da riuscire la pi\u00f9 conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle propriet\u00e0 vicine.<\/p>\n<p>7. Il proprietario ha sempre facolt\u00e0 di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorch\u00e9 essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, n\u00e9 per questi deve alcuna indennit\u00e0, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servit\u00f9.<\/p>\n<p>8. Il proprietario che ha ricevuto una indennit\u00e0 per la servit\u00f9 impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, \u00e8 tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l&#8217;equo compenso per l&#8217;onere gi\u00e0 subito.<\/p>\n<p>9. La giurisdizione in materia di imposizione di servit\u00f9 spetta in via esclusiva al giudice amministrativo.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 93<br \/>\nDivieto di imporre altri oneri<\/strong><\/p>\n<p>1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l&#8217;impianto di reti o per l&#8217;esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.<\/p>\n<p>2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l&#8217;obbligo di tenere indenne l&#8217;Ente locale, ovvero l&#8217;Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d&#8217;arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall&#8217;Ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale pu\u00f2 essere imposto, in base all&#8217;articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell&#8217;esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva l&#8217;applicazione della tassa per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all&#8217;articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell&#8217;eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all&#8217;articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 94<br \/>\nOccupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di propriet\u00e0 dei concessionari<\/strong><\/p>\n<p>1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, pu\u00f2 essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di propriet\u00e0 del concessionario, all&#8217;interno delle reti di recinzione.<\/p>\n<p>2. La servit\u00f9 \u00e8 imposta con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.<\/p>\n<p>3. Prima della emanazione del decreto d&#8217;imposizione della servit\u00f9, il Ministero trasmette all&#8217;ufficio provinciale dell\u2019Agenzia del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire. L&#8217;ufficio provinciale dell\u2019Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennit\u00e0 da pagarsi al proprietario in base all&#8217;effettiva diminuzione del valore del fondo, all&#8217;onere che ad esso si impone ed al contenuto della servit\u00f9.<\/p>\n<p>4. Il Ministro delle comunicazioni emana il decreto d&#8217;imposizione della servit\u00f9, determinando le modalit\u00e0 di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell&#8217;indennit\u00e0. Il decreto viene notificato alle parti interessate.<\/p>\n<p>5. L&#8217;inizio del procedimento per l&#8217;imposizione della servit\u00f9 deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell&#8217;autostrada, previo, in ogni caso, parere dell&#8217;ufficio provinciale dell\u2019Agenzia del territorio competente sull&#8217;ammontare dell&#8217;indennit\u00e0 da corrispondere per la servit\u00f9 stessa.<\/p>\n<p>6. Qualora il concessionario proprietario dell&#8217;autostrada dovesse provvedere all&#8217;allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilit\u00e0, e l&#8217;esecuzione di tali lavori venisse ad interessare i cavi di comunicazione elettronica, ne d\u00e0 tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore.<\/p>\n<p>7. Il proprietario dei cavi di comunicazione elettronica provvede a proprie spese e cura alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede che il concessionario proprietario dell&#8217;autostrada \u00e8 tenuto a mettere a disposizione.<\/p>\n<p>8. Le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle di cui agli articoli 3 e 40 della legge 1\u00b0 agosto 2002, n. 166.<\/p>\n<p>9. Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano le norme di cui al presente Capo.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 95<br \/>\nImpianti e condutture di energia elettrica &#8211; Interferenze<\/strong><\/p>\n<p>1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, pu\u00f2 essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.<\/p>\n<p>2. Il nulla osta di cui al comma 1 \u00e8 rilasciato dall\u2019ispettorato del Ministero, competente per territorio, per le linee elettriche:<\/p>\n<p>a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;<\/p>\n<p>b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con linee di comunicazione elettronica;<\/p>\n<p>c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall&#8217;articolo 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.<\/p>\n<p>3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di linee che abbiano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, i competenti organi del Ministero ne subordinano il consenso a condizioni da precisare non oltre sei mesi dalla data di presentazione dei progetti.<\/p>\n<p>4. Per l&#8217;esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, \u00e8 necessario sempre il preventivo consenso del Ministero che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell&#8217;esercente delle condutture.<\/p>\n<p>5. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, pu\u00f2 essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero.<\/p>\n<p>6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 possono essere delegate ad organi periferici con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.<\/p>\n<p>7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non presentano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, il relativo nulla osta \u00e8 rilasciato dal capo dell\u2019ispettorato del Ministero, competente per territorio.<\/p>\n<p>8. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.<\/p>\n<p>9. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorit\u00e0 competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorit\u00e0, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell&#8217;articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Capo VI<br \/>\nDISPOSIZIONI FINALI<\/strong><\/p>\n<p>Art. 96<br \/>\nPrestazioni obbligatorie<\/p>\n<p>1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorit\u00e0 giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi e i modi sono concordati con le predette autorit\u00e0 fino all\u2019approvazione del repertorio di cui al comma 2.<\/p>\n<p>2. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalit\u00e0 ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse, gli obblighi specifici, nonch\u00e9 il ristoro dei costi sostenuti. La determinazione dei suddetti costi non potr\u00e0 in nessun caso comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli derivanti dall\u2019applicazione del listino di cui al comma 4. Il repertorio \u00e8 approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri della giustizia e dell\u2019interno, da emanarsi entro centottanta giorni dall\u2019entrata in vigore del Codice.<\/p>\n<p>3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio di cui al comma 2, si applica l\u2019articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6.<\/p>\n<p>4. Fino all\u2019emanazione del decreto di cui al comma 2 continua ad applicarsi il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001.<\/p>\n<p>5. Ai fini dell\u2019erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori hanno l\u2019obbligo di negoziare tra loro le modalit\u00e0 di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l\u2019interoperabilit\u00e0 delle prestazioni stesse. Il Ministero pu\u00f2 intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 97<br \/>\nDanneggiamenti e turbative<\/strong><\/p>\n<p>1. Chiunque esplichi attivit\u00e0 che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti \u00e8 punito ai sensi dell&#8217;articolo 635, secondo comma, n. 3, del Codice penale.<\/p>\n<p>2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, \u00e8 vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, gli ispettorati territoriali del Ministero. La violazione del divieto comporta l\u2019applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 98<br \/>\nSanzioni<\/strong><\/p>\n<p>1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.<\/p>\n<p>2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica o offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravit\u00e0 del fatto. Se il fatto riguarda la installazione o l\u2019esercizio di impianti radioelettrici, la sanzione minima \u00e8 di euro 5.000,00.<\/p>\n<p>3. Se il fatto riguarda la installazione o l\u2019esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena \u00e8 ridotta alla met\u00e0 se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.<\/p>\n<p>4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo \u00e8 punito con la reclusione da sei mesi a due anni.<\/p>\n<p>5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore \u00e8 tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei diritti amministrativi e dei contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all\u2019anno.<\/p>\n<p>6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, pu\u00f2 provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l\u2019impianto ritenuto abusivo.<\/p>\n<p>7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per pi\u00f9 di due volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.<\/p>\n<p>8. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica o offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformit\u00e0 a quanto dichiarato ai sensi dell\u2019articolo 25, comma 4, il Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00.<\/p>\n<p>9. Fermo restando quanto stabilito dall\u2019articolo 32, ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalit\u00e0 prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall\u2019Autorit\u00e0, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00.<\/p>\n<p>10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall\u2019Autorit\u00e0, nell\u2019ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti l\u2019esercizio delle proprie attivit\u00e0 non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall\u2019articolo 2621 del Codice civile.<\/p>\n<p>11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall\u2019Autorit\u00e0, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00. Se l\u2019inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall\u2019Autorit\u00e0 in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell\u2019ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l\u2019inottemperanza si riferisce.<\/p>\n<p>12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei termini previsti dall\u2019allegato n. 10, se la violazione \u00e8 di particolare gravit\u00e0, o reiterata per pi\u00f9 di due volte in un quinquennio, il Ministero o l\u2019Autorit\u00e0, secondo le rispettive competenze e previa contestazione, possono disporre la sospensione dell\u2019attivit\u00e0 per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell\u2019autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. Nei predetti casi, il Ministero o l\u2019Autorit\u00e0, rimangono esonerati da ogni altra responsabilit\u00e0 nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell\u2019impresa.<\/p>\n<p>13. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del presente Titolo, nonch\u00e9 nell\u2019articolo 80 il Ministero o l\u2019Autorit\u00e0, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00.<\/p>\n<p>14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all\u2019articolo 96, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi \u00e8 di particolare gravit\u00e0 o reiterata per pi\u00f9 di due volte in un quinquennio, il Ministero pu\u00f2 disporre la sospensione dell\u2019attivit\u00e0 per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell\u2019autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell\u2019allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell\u2019autorizzazione generale.<\/p>\n<p>15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 8 dell\u2019articolo 95, indipendentemente dalla sospensione dell&#8217;esercizio e salvo il promuovimento dell&#8217;azione penale per eventuali reati, il trasgressore \u00e8 punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.<\/p>\n<p>16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o l\u2019Autorit\u00e0, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00.<\/p>\n<p>17. Restano ferme per le materie non disciplinate dal Codice le sanzioni di cui all\u2019articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>TITOLO III<br \/>\nRETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO<\/strong><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><a name=\"titolo3\"><\/a><strong>Capo I<br \/>\nDISPOSIZIONI GENERALI<\/strong><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art.99<br \/>\nnstallazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019attivit\u00e0 di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato \u00e8 libera ai sensi dell\u2019articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all&#8217;Unione europea o allo spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanit\u00e0 pubblica e della tutela dell&#8217;ambiente, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.<\/p>\n<p>2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all&#8217;Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocit\u00e0. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l&#8217;Italia aderisce o da specifiche convenzioni.<\/p>\n<p>3. L\u2019attivit\u00e0 di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, \u00e8 assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.<\/p>\n<p>4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l\u2019intenzione di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce denuncia di inizio attivit\u00e0. Il soggetto interessato \u00e8 abilitato ad iniziare la propria attivit\u00e0 a decorrere dall\u2019avvenuta presentazione. Ai sensi dell\u2019articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d\u2019ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0. Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d&#8217;uso di frequenze.<\/p>\n<p>5. Sono in ogni caso libere le attivit\u00e0 di cui all\u2019articolo 105, nonch\u00e9 la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in pi\u00f9 fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purch\u00e9 contigui, ovvero nell&#8217;ambito dello stesso edificio per collegare una parte di propriet\u00e0 del privato con altra comune, purch\u00e9 non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o pi\u00f9 fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purch\u00e9 collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 100<br \/>\nImpianti di amministrazioni dello Stato<\/strong><\/p>\n<p>1. Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell&#8217;interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all\u2019esercizio di impianti di comunicazione elettronica. Nel caso di assegnazione di frequenze, \u00e8 necessario il consenso del Ministero, relativamente alle caratteristiche tecniche dell\u2019impianto ed alle modalit\u00e0 di svolgimento del servizio.<\/p>\n<p>2. Il consenso di cui al comma 1 non \u00e8 richiesto per le necessit\u00e0 di ordine militare e di ordine e sicurezza pubblica. Nei casi di interconnessione con altre reti \u00e8 necessario il coordinamento tecnico con il Ministero.<\/p>\n<p>3. La norma di cui al comma 2 si applica anche agli Organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonch\u00e9 ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilit\u00e0 di eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di comunicazione elettronica.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 101<br \/>\nTraffico ammesso<\/strong><\/p>\n<p>1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato pu\u00f2 utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attivit\u00e0 di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.<\/p>\n<p>2. Nei casi di calamit\u00e0 naturali o in situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni, il Ministero pu\u00f2 affidare, per la durata dell&#8217;emergenza, a titolari di autorizzazione generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio del Ministero stesso, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.<\/p>\n<p>3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 2, sono emanate con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 102<br \/>\nViolazione degli obblighi<\/strong><\/p>\n<p>1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d\u2019uso della frequenza da utilizzare, \u00e8 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.<\/p>\n<p>2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito l\u2019autorizzazione generale, \u00e8 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro.<\/p>\n<p>3. Il trasgressore \u00e8 tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai contributi di cui all\u2019articolo 116, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all\u2019anno.<\/p>\n<p>4. L\u2019effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformit\u00e0 da quanto indicato nel provvedimento di concessione del diritto d\u2019uso di frequenza \u00e8 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.<\/p>\n<p>5. L\u2019effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformit\u00e0 da quanto previsto per le autorizzazioni generali \u00e8 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro.<\/p>\n<p>6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non pu\u00f2 essere inferiore al contributo previsto per un anno.<\/p>\n<p>7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore non provveda a disattivare l\u2019impianto ritenuto abusivo, pu\u00f2 procedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l\u2019impianto stesso.<\/p>\n<p>8. L\u2019accertamento delle violazioni e l\u2019applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, spetta al Ministero.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 103<br \/>\nSospensione \u2013 revoca \u2013 decadenza<\/strong><\/p>\n<p>1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, l\u2019autorizzazione generale pu\u00f2 essere sospesa fino a trenta giorni.<\/p>\n<p>2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell\u2019applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.<\/p>\n<p>3. La decadenza dall\u2019autorizzazione generale \u00e8 pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Capo II<br \/>\nCATEGORIE DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO<\/strong><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 104<br \/>\nAttivit\u00e0 soggette ad autorizzazione generale<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019autorizzazione generale \u00e8 in ogni caso necessaria nei seguenti casi:<\/p>\n<p>a) installazione di una o pi\u00f9 stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a:<\/p>\n<p>1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;<\/p>\n<p>2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;<\/p>\n<p>3) sistemi di ricerca spaziale;<\/p>\n<p>4) sistemi di esplorazione della Terra;<\/p>\n<p>5) sistemi di operazioni spaziali;<\/p>\n<p>6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;<\/p>\n<p>7) sistemi di ausilio alla meteorologia;<\/p>\n<p>8) sistemi di radioastronomia.<\/p>\n<p>b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall&#8217;articolo 105, comma 2, lettera a);<\/p>\n<p>c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:<\/p>\n<p>1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonch\u00e9 le stazioni e gli impianti di cui all&#8217;articolo 143, comma 1;<\/p>\n<p>2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare l&#8217;autorizzazione generale \u00e8 richiesta nel caso:<\/p>\n<p>2.1) di installazione o esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall&#8217;articolo 105, comma 1, lettera a);<\/p>\n<p>2.2) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;<\/p>\n<p>2.3) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;<\/p>\n<p>2.4) di installazione o esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l&#8217;emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonch\u00e9 per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;<\/p>\n<p>2.5) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attivit\u00e0 sportive ed agonistiche;<\/p>\n<p>2.6) di installazione o esercizio di apparecchi per ricerca persone;<\/p>\n<p>2.7) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attivit\u00e0 professionali sanitarie ed alle attivit\u00e0 direttamente ad esse collegate;<\/p>\n<p>2.8) di installazione o esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8).<\/p>\n<p>3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT\/ERC\/REC 70-03, relativi all\u2019installazione o esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo, ovvero reti hiperlan operanti necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti dalle prescrizioni del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.<\/p>\n<p>2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 105<br \/>\nLibero uso<\/strong><\/p>\n<p>1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT\/ERC\/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:<\/p>\n<p>a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell&#8217;ambito del fondo, ai sensi dell\u2019articolo 99, comma 5;<\/p>\n<p>b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell&#8217;ambito del fondo, ai sensi dell\u2019articolo 99, comma 5;<\/p>\n<p>c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;<\/p>\n<p>d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;<\/p>\n<p>e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;<\/p>\n<p>f) telecomandi dilettantistici;<\/p>\n<p>g) applicazioni induttive;<\/p>\n<p>h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;<\/p>\n<p>i) ausilii per handicappati;<\/p>\n<p>j) applicazioni medicali di debolissima potenza;<\/p>\n<p>k) applicazioni audio senza fili;<\/p>\n<p>l) apriporta;<\/p>\n<p>m) radiogiocattoli;<\/p>\n<p>n) apparati per l&#8217;individuazione di vittime da valanga;<\/p>\n<p>o) apparati non destinati ad impieghi specifici;<\/p>\n<p>p) apparati per comunicazioni in \u201cbanda cittadina \u2013 CB\u201d, sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilit\u00e0 di chiamata selettiva e l&#8217;adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalit\u00e0 degli ascoltatori. Rimane fermo l\u2019obbligo di rendere la dichiarazione di cui all\u2019articolo 145.<\/p>\n<p>2. Sono altres\u00ec di libero uso:<\/p>\n<p>a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell\u2019articolo 99, comma 5;<\/p>\n<p>b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.<\/p>\n<p>3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 106<br \/>\nObblighi dei rivenditori<\/strong><\/p>\n<p>1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull&#8217;involucro o sulla fattura la indicazione che l&#8217;apparecchio non pu\u00f2 essere impiegato senza l\u2019autorizzazione generale di cui all\u2019articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all\u2019articolo 105.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 107<br \/>\nAutorizzazione generale<\/strong><\/p>\n<p>1. Per conseguire un\u2019autorizzazione generale all\u2019espletamento delle attivit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato \u00e8 tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello riportato nell&#8217;allegato n. 14, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui all\u2019allegato n. 25, nonch\u00e9 il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.<\/p>\n<p>2. Alla dichiarazione di cui all&#8217;allegato n. 14 deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti d\u2019uso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente:<\/p>\n<p>a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformit\u00e0 alle normative tecniche vigenti, finalizzato all&#8217;uso ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra l&#8217;altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, \u00e8 elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare:<\/p>\n<p>1) il tipo, l&#8217;ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche;<\/p>\n<p>2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l&#8217;utilizzazione;<\/p>\n<p>3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;<\/p>\n<p>b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet\u00e0 conforme all&#8217;allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.<\/p>\n<p>3. Il Ministero entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa di ogni elemento necessario, provvede al conferimento del diritto d\u2019uso delle frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il quale ha titolo all\u2019esercizio dell\u2019autorizzazione generale in concomitanza con l\u2019intervenuta comunicazione. Le determinazioni del Ministero sono pubbliche. Resta impregiudicato quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti.<\/p>\n<p>4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio, dall\u2019autorizzazione generale non discende al titolare alcun diritto individuale di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.<\/p>\n<p>5. Il soggetto che intende espletare le attivit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 104, comma 1, lettera b), \u00e8 tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione conforme al modello riportato nell&#8217;allegato n. 17.<\/p>\n<p>6. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l&#8217;interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di comunicazioni elettroniche da impiegare, ove previsti, e l&#8217;impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento dei contributi di cui all\u2019allegato n. 25, nonch\u00e9 quello dell&#8217;osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente:<\/p>\n<p>a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato;<\/p>\n<p>b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet\u00e0 conforme all&#8217;allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;<\/p>\n<p>c) gli attestati dell&#8217;avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l&#8217;attivit\u00e0 di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre l&#8217;autorizzazione generale.<\/p>\n<p>7. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l&#8217;interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero la licenza di esercizio; questa tiene luogo dell&#8217;autorizzazione generale.<\/p>\n<p>8. Qualora il Ministero ravvisi che l&#8217;attivit\u00e0 oggetto dell&#8217;autorizzazione generale non pu\u00f2 essere iniziata o proseguita, l&#8217;interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.<\/p>\n<p>9. Nei casi di cui all\u2019articolo 104, comma 1, lettera c), numero 1), il soggetto \u00e8 tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell\u2019allegato n. 18.<\/p>\n<p>10. Nei casi di cui all&#8217;articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2), il soggetto \u00e8 tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell&#8217;allegato n. 19. Per la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 6, fatta eccezione per la lettera a).<\/p>\n<p>11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 \u00e8 effettuata da organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnano ad installare, a richiesta del Ministero, presso le stazioni anche un radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l\u2019ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.<\/p>\n<p>12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonch\u00e9 la domanda di cui al comma 2 risultano carenti rispetto agli elementi informativi da considerare essenziali e ai dati di cui agli allegati previsti dal presente Titolo, il Ministero richiede, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni stesse, le integrazioni necessarie, che l\u2019interessato \u00e8 tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.<\/p>\n<p>13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di cui al comma 12, ovvero non provveda al conferimento del diritto d\u2019uso, revoca l\u2019autorizzazione generale. Il termine pu\u00f2 essere prorogato dal Ministero, per una sola volta, a richiesta dell\u2019interessato.<\/p>\n<p>14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente alla presentazione della dichiarazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero.<\/p>\n<p>15. Il titolare dell&#8217;autorizzazione generale \u00e8 tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14.<\/p>\n<p>16. Le autorizzazioni generali di cui all\u2019articolo 104, comma 1, lettere a) e b), possono essere cedute a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero. Il Ministero, entro sei settimane dalla presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti cedente e cessionario, pu\u00f2 comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto cessionario, per il rispetto delle condizioni di cui all\u2019autorizzazione medesima. Il termine \u00e8 interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Capo III<br \/>\nRILASCIO DI AUTORIZZAZIONI A RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE<\/strong><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 108<br \/>\nReciprocit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>1. Il rilascio di autorizzazione per l&#8217;impianto e l&#8217;uso di stazioni trasmittenti e riceventi pu\u00f2 essere accordato, a condizioni di piena reciprocit\u00e0, da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche straniere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui si trova la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalit\u00e0 indicate nei successivi articoli.<\/p>\n<p>2. Analoga autorizzazione pu\u00f2 essere rilasciata agli Enti internazionali, cui in virt\u00f9 di accordi internazionali siano riconosciute nel territorio nazionale agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle rappresentanze diplomatiche.<\/p>\n<p>3. Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano intervenuti accordi, che regolano anche la materia dell&#8217;impianto e dell&#8217;esercizio di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi nelle sedi delle rappresentanze stesse, non si richiede il rilascio di autorizzazioni, salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi non disciplinato.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 109<br \/>\nCondizioni per il rilascio dell\u2019autorizzazione <\/strong><\/p>\n<p>1. Il rilascio di una autorizzazione di cui all\u2019articolo 108, fermo restando il disposto del comma 3 dell&#8217;articolo stesso, pu\u00f2 essere accordata in seguito alla stipulazione di un&#8217;apposita convenzione da sottoscriversi dal responsabile della rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite le seguenti clausole:<\/p>\n<p>a) l&#8217;uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con altri Paesi;<\/p>\n<p>b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza;<\/p>\n<p>c) l&#8217;esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente idoneo;<\/p>\n<p>d) l&#8217;esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i servizi di comunicazione elettronica;<\/p>\n<p>e) il Ministero pu\u00f2 prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall&#8217;esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere l\u2019autorizzazione generale o revocarla;<\/p>\n<p>f) la stazione non pu\u00f2 far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dal Ministero.<\/p>\n<p>2. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche italiane all&#8217;estero siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti o per legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte a ispezione e a controlli da parte delle autorit\u00e0 di quel Paese, analoga potest\u00e0 di ispezione e di controllo dovr\u00e0 essere stabilita nella convenzione che la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipuler\u00e0 con lo Stato italiano per l&#8217;impianto e l&#8217;esercizio di stazioni radioelettriche nella propria sede diplomatica.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 110<br \/>\nDomanda per il rilascio dell\u2019autorizzazione <\/strong><\/p>\n<p>1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all&#8217;articolo 108, le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le localit\u00e0 di impianto, le caratteristiche tecniche e l&#8217;impiego delle apparecchiature.<\/p>\n<p>2. L\u2019autorizzazione \u00e8 rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri.<\/p>\n<p>3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali \u00e8 subordinato l&#8217;impianto e l&#8217;esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalit\u00e0 per l&#8217;eventuale rinnovo.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 111<br \/>\nRevoca<\/strong><\/p>\n<p>1. Le autorizzazioni di cui all&#8217;articolo 108 possono essere revocate dal Ministero in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altres\u00ec, essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalit\u00e0 di esercizio, in caso di gravi necessit\u00e0 pubbliche, con provvedimento insindacabile del Ministero, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Capo IV<br \/>\nDISPOSIZIONI COMUNI ALLE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO<\/strong><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 112<br \/>\nValidit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>1. Le autorizzazioni generali hanno validit\u00e0 non superiore a dieci anni, sono rinnovabili, e la loro scadenza coincide con il 31 dicembre dell\u2019ultimo anno di validit\u00e0.<\/p>\n<p>2. L&#8217;interessato pu\u00f2 indicare nella dichiarazione un periodo inferiore, rispetto a quanto previsto nel comma 1; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con le modalit\u00e0 prescritte per le dichiarazioni dall\u2019articolo 107.<\/p>\n<p>3. Possono essere richieste autorizzazioni generali temporanee con validit\u00e0 inferiore all\u2019anno. Tali autorizzazioni sono assoggettate ai contributi di cui all\u2019allegato n. 25.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 113<br \/>\nDichiarazioni<\/strong><\/p>\n<p>1. La dichiarazione prevista dall&#8217;articolo 107, comma 1, tiene luogo della licenza di esercizio.<\/p>\n<p>2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata da pi\u00f9 soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 114<br \/>\nRequisiti<\/strong><\/p>\n<p>1. Fermo restando quanto stabilito dall\u2019articolo 99, comma 1, non pu\u00f2 conseguire l\u2019autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finch\u00e9 durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 115<br \/>\nObblighi<\/strong><\/p>\n<p>1. Il titolare di autorizzazione generale \u00e8 tenuto, nel corso di validit\u00e0 del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell&#8217;interesse della collettivit\u00e0 o per l&#8217;adeguamento all&#8217;ordinamento internazionale con specifico riguardo alla sostituzione o all&#8217;adattamento delle apparecchiature nonch\u00e9 al cambio delle frequenze.<\/p>\n<p>2. Il soggetto, titolare di autorizzazione generale, \u00e8 tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione ambientale, nonch\u00e9 le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale.<\/p>\n<p>3. Ai fini dell&#8217;installazione o dell&#8217;esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servit\u00f9, l&#8217;interessato \u00e8 tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell&#8217;Ente nazionale per l&#8217;aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 116<br \/>\nContributi<\/strong><\/p>\n<p>1. I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui all\u2019articolo 107, sono riportati nell\u2019allegato n. 25.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 117<br \/>\nVerifiche e controlli<\/strong><\/p>\n<p>1. Il titolare di autorizzazione generale \u00e8 tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all&#8217;accertamento della regolarit\u00e0 dello svolgimento della relativa attivit\u00e0 di comunicazione elettronica.<\/p>\n<p>2. I competenti uffici del Ministero hanno facolt\u00e0 di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.<\/p>\n<p>3. L&#8217;accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente Titolo \u00e8 svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero ai quali compete l&#8217;applicazione delle previste sanzioni amministrative.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 118<br \/>\nRinuncia<\/strong><\/p>\n<p>1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validit\u00e0 del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1\u00ba gennaio dell&#8217;anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all&#8217;ufficio competente del Ministero.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 119<br \/>\nRequisiti delle apparecchiature<\/strong><\/p>\n<p>1. Le apparecchiature impiegate per le attivit\u00e0 di cui agli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilit\u00e0 elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonch\u00e9 alle specifiche previste in materia di conformit\u00e0 tecnica.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 120<br \/>\nFrequenze<\/strong><\/p>\n<p>1. L&#8217;utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 121<br \/>\nBande collettive di frequenze<\/strong><\/p>\n<p>1. Con provvedimenti del Ministero sono definite:<\/p>\n<p>a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;<\/p>\n<p>b) le caratteristiche tecniche e le modalit\u00e0 di funzionamento delle apparecchiature indicate negli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;<\/p>\n<p>c) le integrazioni necessarie per adeguare l&#8217;elenco delle apparecchiature di cui agli articoli 104 e 105.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art.<\/strong> <strong>122<br \/>\nCollegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione<\/strong><\/p>\n<p>1. E\u2019 consentito ai soggetti autorizzati all\u2019installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni poste dall\u2019articolo 101, comma 1, l\u2019accesso alle reti pubbliche di comunicazione. E\u2019 comunque necessario il previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti autorizzati siano titolari di diritti individuali di uso delle frequenze.<\/p>\n<p>2. E\u2019 consentita l&#8217;interconnessione fra reti di comunicazione elettronica ad uso privato per motivi di pubblica utilit\u00e0 inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attivit\u00e0 di protezione civile e di difesa dell&#8217;ambiente e del territorio nonch\u00e9 la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l&#8217;interconnessione sono valutate dal Ministero al quale \u00e8 presentata apposita domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo progetto tecnico.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 123<br \/>\nSperimentazione<\/strong><\/p>\n<p>1. E\u2019 consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea, che consegue alla presentazione di apposita dichiarazione. L&#8217;autorizzazione temporanea ha validit\u00e0 massima di centottanta giorni, rinnovabile previa presentazione di ulteriore dichiarazione al Ministero da effettuare sessanta giorni prima della scadenza, il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro quarantacinque giorni da tale presentazione.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 124<br \/>\nReti e servizi via satellite<\/strong><\/p>\n<p>1. Il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti reti e servizi di comunicazione elettronica via satellite per uso privato \u00e8 disciplinato dalle disposizioni di cui all\u2019articolo 107.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 125<br \/>\nLicenze ed autorizzazioni preesistenti<\/strong><\/p>\n<p>1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni del presente Titolo.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Capo V<br \/>\nIMPIANTO ED ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE RICHIEDENTI LA CONCESSIONE DI DIRITTI DI USO PER LE FREQUENZE RADIO<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 126<br \/>\nConcessione dei diritti individuali di uso<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica richiedente assegnazione di frequenza \u00e8 subordinato alla concessione del relativo diritto individuale di uso. I diritti individuali di uso sono concessi fino ad esaurimento delle frequenze riservate.<\/p>\n<p>2. Nella concessione dei diritti individuali di uso si ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura pubblica.<\/p>\n<p>3. La concessione a soggetti privati di diritti individuali di uso per l&#8217;impianto o l&#8217;esercizio di stazioni radioelettriche \u00e8 consentito a sussidio di attivit\u00e0 industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 127<br \/>\nStazione radioelettrica<\/strong><\/p>\n<p>1. Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero, contenente gli elementi riguardanti la relativa autorizzazione generale, il diritto individuale di uso della frequenza assegnata, nonch\u00e9 i dati significativi della stazione stessa.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 128<br \/>\nRisorsa di spettro radio<\/strong><\/p>\n<p>1. Nel caso in cui la risorsa di spettro radio assegnata risulti eccessiva rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia impiegata, in tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero, previa comunicazione o diffida, provvede a modificare la autorizzazione generale ed il relativo diritto i<br \/>\ndividuale di uso e, se necessario, a revocarli.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 129<br \/>\nEmittenza privata<\/strong><\/p>\n<p>1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei, di cui all&#8217;articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Capo VI<br \/>\nSERVIZIO RADIOMOBILE PROFESSIONALE AUTOGESTITO<\/strong><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 130<br \/>\nOggetto<\/strong><\/p>\n<p>1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale \u00e8 richiesta l\u2019autorizzazione generale, \u00e8 un servizio di radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra queste ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi precodificati, includendo prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza.<\/p>\n<p>2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso \u00e8 un sistema che consente, attraverso una o pi\u00f9 stazioni di base, di accedere ad un gruppo comune di frequenze.<\/p>\n<p>3. Il presente Capo:<\/p>\n<p>a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e numerico autogestito in tecnica multiaccesso;<\/p>\n<p>b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili professionali analogici e numerici autogestiti.<\/p>\n<p>4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza, in prima applicazione, la tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked Radio), cos\u00ec come definita dall&#8217;ETSI (European Telecommunication Standard Institute).<\/p>\n<p>5. L&#8217;impiego di standard diversi dal TETRA con l&#8217;individuazione delle necessarie frequenze \u00e8 disciplinato da apposito regolamento, emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 131<br \/>\nFrequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito<\/strong><\/p>\n<p>1. Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nell&#8217;allegato n. 21 e le coppie di frequenza in banda UHF elencate nell&#8217;allegato n. 22 possono essere utilizzate per il servizio radiomobile professionale analogico autogestito sia in tecnica multiaccesso che in tecnica ad accesso singolo. I sistemi radiomobili professionali analogici in tecnica multiaccesso possono essere realizzati utilizzando anche le frequenze libere in banda VHF e UHF gi\u00e0 attribuite al servizio radiomobile professionale non in tecnica multiaccesso.<\/p>\n<p>2. Il numero delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun sistema radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito, comprendente anche le frequenze di servizio necessarie al funzionamento del sistema stesso, \u00e8 stabilito secondo le fasce di cui all&#8217;allegato n. 23.<\/p>\n<p>3. Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie effettuate prima della data di entrata in vigore del Codice, fino alla relativa scadenza, non oltre comunque il periodo previsto dall&#8217;articolo 133.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 132<br \/>\nFrequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito<\/strong><\/p>\n<p>1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito, di cui all&#8217;articolo 130, le frequenze indicate nell&#8217;allegato n. 24.<\/p>\n<p>2. Ulteriori coppie di frequenze possono essere riservate con provvedimento ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire nelle bande di frequenze previste per tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione CEPT\/ERC\/DEC (96)04.<\/p>\n<p><strong>Articolo 133<br \/>\nAdeguamento dei sistemi esistenti<\/strong><\/p>\n<p>1. I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in esercizio alla data di entrata in vigore del Codice, devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro diciotto mesi dalla suddetta data.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Capo VII<br \/>\nRADIOAMATORI<\/strong><\/p>\n<p>Art. 134<br \/>\nAttivit\u00e0 di radioamatore<\/p>\n<p>1. L\u2019attivit\u00e0 di radioamatore consiste nell&#8217;espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l&#8217;uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricit\u00e0 a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.<\/p>\n<p>2. Al di fuori della sede dell\u2019impianto l\u2019attivit\u00e0 di cui al comma 1 pu\u00f2 essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.<\/p>\n<p>3. L\u2019attivit\u00e0 di radioamatore \u00e8 disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell\u2019allegato n. 26.<\/p>\n<p>4. E\u2019 libera l\u2019attivit\u00e0 di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 135<br \/>\nTipi di autorizzazione<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019autorizzazione generale per l\u2019impianto e l\u2019esercizio di stazioni di radioamatore \u00e8 di due tipi: classe A e classe B corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT\/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1\u00b0 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.<\/p>\n<p>2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A \u00e8 abilitato all\u2019impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt.<\/p>\n<p>3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B \u00e8 abilitato all\u2019impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 50 Watt.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 136<br \/>\nPatente<\/strong><\/p>\n<p>1. Per conseguire l\u2019autorizzazione generale per l\u2019impianto e l\u2019esercizio di stazione di radioamatore \u00e8 necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B di cui all\u2019allegato n. 26.<\/p>\n<p>2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 137<br \/>\nRequisiti <\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019impianto e l\u2019esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:<\/p>\n<p>a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell\u2019Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocit\u00e0, fermo restando quanto disposto dall\u2019articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;<\/p>\n<p>b) abbia et\u00e0 non inferiore a sedici anni;<\/p>\n<p>c) sia in possesso della relativa patente;<\/p>\n<p>d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finch\u00e9 durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 138<br \/>\nDichiarazione<\/strong><\/p>\n<p>1. La dichiarazione di cui all\u2019articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda :<\/p>\n<p>a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell\u2019interessato;<\/p>\n<p>b) indicazione della sede dell\u2019impianto;<\/p>\n<p>c) gli estremi della patente di operatore;<\/p>\n<p>d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;<\/p>\n<p>e) il nominativo gi\u00e0 acquisito come disposto dall\u2019articolo 139, comma 2;<\/p>\n<p>f) il possesso dei requisiti di cui all\u2019articolo 137.<\/p>\n<p>2. Alla dichiarazione sono allegate :<\/p>\n<p>a) l\u2019attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all\u2019allegato n. 25;<\/p>\n<p>b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilit\u00e0 civili da parte di chi esercita la patria potest\u00e0 o la tutela.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 139<br \/>\nNominativo<\/strong><\/p>\n<p>1. A ciascuna stazione di radioamatore \u00e8 assegnato dal Ministero un nominativo, che non pu\u00f2 essere modificato se non dal Ministero stesso.<\/p>\n<p>2. Il nominativo deve essere acquisito dall\u2019interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all\u2019articolo 138, comma 1, da inoltrare entro trenta giorni dall\u2019assegnazione del nominativo stesso.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 140<br \/>\nAttivit\u00e0 di radioamatore all\u2019estero<\/strong><\/p>\n<p>1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalit\u00e0 ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.<\/p>\n<p>2. I soggetti di cui all\u2019articolo 137, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all\u2019organo competente del Ministero l\u2019attestazione della rispondenza dell\u2019autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1\u00b0 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.<\/p>\n<p>3. L\u2019impianto e l\u2019esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero \u00e8 soggetto all\u2019osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 141<br \/>\nCalamit\u00e0 &#8211; contingenze particolari<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Autorit\u00e0 competente pu\u00f2, in caso di pubblica calamit\u00e0 o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall\u2019articolo 134.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 142<br \/>\nAssistenza<\/strong><\/p>\n<p>1. Pu\u00f2 essere consentita ai radioamatori di svolgere attivit\u00e0 di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori partecipanti, della localit\u00e0, della durata e dell\u2019orario dell\u2019avvenimento.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 143<br \/>\nStazioni ripetitrici<\/strong><\/p>\n<p>1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l\u2019autorizzazione generale per l\u2019installazione e l\u2019esercizio:<\/p>\n<p>a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;<\/p>\n<p>b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi;<\/p>\n<p>c) di impianti destinati ad uso collettivo.<\/p>\n<p>2. L\u2019installazione e l\u2019esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all\u2019articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 144<br \/>\nAutorizzazioni speciali<\/strong><\/p>\n<p>1. Oltre che da singole persone fisiche, l\u2019autorizzazione generale per l\u2019impianto e l\u2019esercizio di stazioni di radioamatore pu\u00f2 essere conseguita da:<\/p>\n<p>a) Universit\u00e0 ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;<\/p>\n<p>b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell\u2019istruzione, dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell\u2019istituto;<\/p>\n<p>c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;<\/p>\n<p>d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite;<\/p>\n<p>e) Enti pubblici territoriali per finalit\u00e0 concernenti le loro attivit\u00e0 istituzionali.<\/p>\n<p>2. L\u2019esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di et\u00e0 non inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall\u2019articolo 137 per il conseguimento dell\u2019autorizzazione generale connessa all\u2019impianto o all\u2019esercizio di stazioni di radioamatore.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 145<br \/>\nBanda cittadina &#8211; CB<\/strong><\/p>\n<p>1. Le comunicazioni in \u201cbanda cittadina\u201d-CB, di cui all\u2019articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di et\u00e0 non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell&#8217;Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocit\u00e0, fermo restando quanto disposto dall&#8217;articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonch\u00e9 ai soggetti residenti in Italia.<\/p>\n<p>2. Non \u00e8 consentita l&#8217;attivit\u00e0 di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finch\u00e9 durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.<\/p>\n<p>3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti:<\/p>\n<p>a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell\u2019interessato;<\/p>\n<p>b) indicazione della sede dell\u2019impianto;<\/p>\n<p>c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;<\/p>\n<p>d) l\u2019assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.<\/p>\n<p>4. Alla dichiarazione sono allegate:<\/p>\n<p>a) l\u2019attestazione del versamento dei contributi di cui all\u2019articolo 36 dell\u2019allegato n. 25;<\/p>\n<p>b) ) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilit\u00e0 civili da parte di chi esercita la patria potest\u00e0 o la tutela.<\/p>\n<p>5. In caso di calamit\u00e0 coloro che effettuano comunicazioni in \u201cbanda cittadina\u201d possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorit\u00e0 competenti.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><a name=\"titolo4\"><\/a><strong>TITOLO IV<br \/>\nTUTELA DEGLI IMPIANTI SOTTOMARINI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA<\/strong><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Capo I<br \/>\nIMPIANTI SOTTOMARINI<\/strong><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 146<br \/>\nDanneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica<\/strong><\/p>\n<p>1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, legalmente posto e che tocca il territorio di uno o pi\u00f9 degli Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 o aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe od impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche, \u00e8 punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.<\/p>\n<p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 147<br \/>\nOmessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino<\/strong><\/p>\n<p>1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in localit\u00e0 del demanio marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di comunicazione elettronica \u00e8 tenuto, entro ventiquattro ore dall&#8217;arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autorit\u00e0 marittima pi\u00f9 vicina.<\/p>\n<p>2. Chi non osserva l\u2019obbligo di cui al comma 1 \u00e8 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 148<br \/>\nStrumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica<\/strong><\/p>\n<p>1. Chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti sottomarini di comunicazione elettronica \u00e8 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00, salvo che non sia autorizzato a svolgere attivit\u00e0 che richiedano l\u2019impiego di tali strumenti.<\/p>\n<p>2. Colui che, svolgendo le attivit\u00e0 indicate nel comma 1, rompe o guasta volontariamente un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica \u00e8 punito ai sensi dell\u2019articolo 147, ma le pene sono aumentate.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 149<br \/>\nInterruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche<\/strong><\/p>\n<p>1. \u00c8 punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00:<\/p>\n<p>a) chiunque per colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere od impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche;<\/p>\n<p>b) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al deterioramento di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica da parte di altra nave.<\/p>\n<p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di rottura o danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.<\/p>\n<p>3. Nel caso indicato nella lettera a) del comma 1, la sanzione \u00e8 aumentata, se l&#8217;autore della rottura o del danneggiamento non ne d\u00e0 notizia alle autorit\u00e0 del primo porto ove approda la nave sulla quale \u00e8 imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 150<br \/>\nRottura o danneggiamento di cavi sottomarini <\/strong><\/p>\n<p>1. Le disposizioni degli articoli 146 e 147 non si applicano a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad interrompere un impianto sottomarino di comunicazione elettronica od a causare ad esso guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza della propria nave.<\/p>\n<p>2. Le persone indicate nel comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00 se non danno notizia della rottura o del danneggiamento all&#8217;autorit\u00e0 del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 151<br \/>\nInosservanza della disciplina sui segnali<\/strong><\/p>\n<p>1. E\u2019 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00:<\/p>\n<p>a) il comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, non osserva le norme sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare;<\/p>\n<p>b) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene lontano almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare un impianto sottomarino di comunicazione elettronica;<\/p>\n<p>c) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza maggiore, nonostante i segnali, che servono a indicare la posizione dei cavi sottomarini, non si tiene lontano dalla linea almeno un quarto di miglio nautico.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 152<br \/>\nAncoraggio delle navi &#8211; Reti da pesca &#8211; Inosservanza delle distanze dai cavi sottomarini<\/strong><\/p>\n<p>1. E\u2019 punito con l\u2019arresto fino a sei mesi e con l&#8217;ammenda da euro 150,00 a euro 1.500,00:<\/p>\n<p>a) il comandante di una nave il quale getta l&#8217;ancora a distanza minore di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli pu\u00f2 conoscere la posizione per mezzo di segnali o in altro modo, ovvero urta in un segnale destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino;<\/p>\n<p>b) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla distanza di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo sottomarino. Tuttavia, i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono in grado di scorgere la nave posacavi od altro mezzo navale all&#8217;uopo utilizzato, portante i prescritti segnali, hanno, per conformarsi all&#8217;avvertimento, il termine necessario per finire l&#8217;operazione in corso, ma questo termine non pu\u00f2 eccedere le quattro ore;<\/p>\n<p>c) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione di un cavo sottomarino.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 153<br \/>\nCompetenza territoriale<\/strong><\/p>\n<p>1. Se i reati di cui al presente Titolo sono commessi in alto mare o all&#8217;estero, la competenza \u00e8 determinata secondo le disposizioni dell&#8217;articolo 1240 del Codice della navigazione.<\/p>\n<p>2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la competenza territoriale \u00e8 determinata secondo le norme del Codice di procedura penale.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 154<br \/>\nReati commessi in alto mare<\/strong><\/p>\n<p>1. Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo fine da uno degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, o aderenti alla medesima, ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati previsti dalla stessa convenzione, possono esigere dal comandante o padrone di tale nave l&#8217;esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalit\u00e0 di essa. Di tale esibizione si deve subito prendere nota sui detti documenti.<\/p>\n<p>2. Gli ufficiali indicati nel comma 1 possono compilare processi verbali per accertare la sussistenza del reato. I verbali sono compilati secondo le forme e nella lingua del Paese al quale appartiene l&#8217;ufficiale che li compila. Gli imputati ed i testimoni possono nella loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma.<\/p>\n<p>3. I verbali compilati da ufficiali comandanti navi straniere fanno fede soltanto fino a prova contraria di quanto l&#8217;ufficiale attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 155<br \/>\nRifiuto di esibire i documenti <\/strong><\/p>\n<p>1. Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nell&#8217;articolo 154, \u00e8 punito con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.<\/p>\n<p>2. Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto \u00e8 opposto ad ufficiali della marina militare.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 156<br \/>\nPubblico ufficiale<\/strong><\/p>\n<p>1. Gli ufficiali che, ai sensi dell&#8217;articolo 154, hanno facolt\u00e0 di chiedere l&#8217;esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi verbali per l&#8217;accertamento dei reati previsti dal presente Titolo, sono considerati, nell&#8217;esercizio di tale facolt\u00e0, pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 157<br \/>\nSanzioni civili<\/strong><\/p>\n<p>1. Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo si applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del Codice penale.<\/p>\n<p>2. Per le indennit\u00e0 previste nella prima parte dell&#8217;articolo 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><a name=\"titolo5\"><\/a><strong>TITOLO V<br \/>\nIMPIANTI RADIOELETTRICI<\/strong><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Capo I<br \/>\nDISPOSZIONI DI CARATTERE GENERALE<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 158<br \/>\nStazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato<\/strong><\/p>\n<p>1. Per l&#8217;impianto e l&#8217;esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle Amministrazioni dello Stato il consenso di cui all&#8217;articolo 100, commi 1, 2 e 3, \u00e8 subordinato alla accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per l&#8217;impianto e delle modalit\u00e0 di svolgimento del traffico.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 159<br \/>\nOrganizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la sicurezza della navigazione marittima<\/strong><\/p>\n<p>1. Ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione aerea, la competenza sull&#8217;organizzazione dei servizi radioelettrici costieri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, per lo svolgimento di tale servizio, pu\u00f2 avvalersi di idonei titolari di apposita autorizzazione generale per l\u2019istallazione e l\u2019esercizio di una rete di stazioni costiere allo scopo di prestare il servizio mobile marittimo e di stazioni terrene allo scopo di prestare il servizio mobile via satellite Inmarsat. I rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il titolare del suddetto provvedimento, all\u2019uopo individuato dal Ministero, sono regolati mediante uno specifico accordo tra le parti.<\/p>\n<p>2. All&#8217;impianto e all&#8217;esercizio delle stazioni costiere ad esclusivo uso militare provvede direttamente il Ministero della difesa. L\u2019impianto e l\u2019esercizio da parte delle Amministrazioni dello Stato di stazioni costiere che operino nelle gamme di frequenza attribuite al servizio mobile marittimo o mobile marittimo via satellite dal regolamento delle radiocomunicazioni dell\u2019UIT, a eccezione di quelle di cui al comma 1, \u00e8 sottoposto al consenso di cui all\u2019articolo 100, che \u00e8 rilasciato previa verifica della compatibilit\u00e0 con la rete di cui allo stesso comma 1 del presente articolo.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 160<br \/>\nLicenza di esercizio<\/strong><\/p>\n<p>1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita l\u2019autorizzazione generale all\u2019esercizio deve essere conservata l\u2019apposita licenza rilasciata dal Ministero.<\/p>\n<p>2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 161<br \/>\nNorme tecniche per gli impianti<\/strong><\/p>\n<p>1. Tutti gli impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle Amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature rispondenti alle vigenti norme.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Capo II<br \/>\nABILITAZIONE ALL\u2019ESERCIZIO DEI SERVIZI RADIOELETTRICI IN QUALIT\u00c0 DI OPERATORE<\/strong><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 162<br \/>\nObbligo del titolo di abilitazione \u2013 Esenzioni<\/strong><\/p>\n<p>1. Per l&#8217;esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo o aeronautico, anche di quelle solo riceventi, \u00e8 necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal Ministero.<\/p>\n<p>2. Il titolo di cui al comma 1 non \u00e8 prescritto quando trattasi:<\/p>\n<p>a) di stazioni destinate esclusivamente ad uso militare delle forze armate, di stazioni adibite per servizio civile d&#8217;istituto del Ministero dell&#8217;interno, del Ministero della difesa e di stazioni adibite per i servizi d\u2019istituto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti \u2013 Corpo delle Capitanerie di porto;<\/p>\n<p>b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie della meteorologia, spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non adibite a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni.<\/p>\n<p>3. Il Ministro delle comunicazioni ha facolt\u00e0 di estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al comma 2 ad altri servizi o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche o di impiego, non sia ritenuta necessaria una particolare qualificazione dell&#8217;operatore, ovvero quando la necessaria qualificazione sia stata accertata dall&#8217;Amministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la stazione dipendono.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 163<br \/>\nTitoli di abilitazione<\/strong><\/p>\n<p>1. Con regolamento adottato ai sensi dell\u2019articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministro delle comunicazioni sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti:<\/p>\n<p>a) le classi e i tipi dei titoli di abilitazione;<\/p>\n<p>b) le modalit\u00e0 di espletamento dei servizi;<\/p>\n<p>c) gli esami per il conseguimento dei titoli;<\/p>\n<p>d) l\u2019ammissione agli esami;<\/p>\n<p>e) le prove d\u2019esame;<\/p>\n<p>f) la costituzione delle commissioni esaminatrici;<\/p>\n<p>g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione.<\/p>\n<p>2. Dall\u2019emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di funzionamento delle commissioni esaminatrici sono coperti esclusivamente con gli introiti dei contributi fissati dall\u2019articolo 5 dell\u2019allegato n. 25.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Capo III<br \/>\nSERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE MARITTIMO<\/strong><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Sezione I \u2013 Disposizioni generali<\/strong><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 164<br \/>\nServizi radioelettrici mobile marittimo e mobile marittimo via satellite<\/strong><\/p>\n<p>1. Il servizio radioelettrico mobile marittimo \u00e8 un servizio effettuato tra stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche di nave, o fra stazioni radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri.<\/p>\n<p>2. Il servizio radioelettrico mobile marittimo via satellite \u00e8 un servizio effettuato tra stazioni terrene radioelettriche costiere e stazioni terrene radioelettriche di nave, o tra stazioni terrene radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 165<br \/>\nDefinizione di nave \u2013 Altre definizioni<\/strong><\/p>\n<p>1. Ai fini del presente Titolo, per navi si intendono quelle definite dal Codice della navigazione, escluse le navi militari e quelle appartenenti alle forze di polizia di Stato.<\/p>\n<p>2. Per tutti gli altri termini relativi al servizio radioelettrico mobile marittimo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni dell\u2019UIT.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Sezione II<br \/>\nPrescrizioni ed obblighi per le stazioni e per gli apparati radioelettrici a bordo delle navi<\/strong><\/p>\n<p>Art. 166<br \/>\nNorme tecniche radionavali<\/p>\n<p>1. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le stazioni e gli apparati radioelettrici sia obbligatori, per effetto delle disposizioni sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare o di altre disposizioni, sia facoltativi.<\/p>\n<p>2. Gli apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo di navi italiane, devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 167<br \/>\nStazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi &#8211; Obblighi<\/strong><\/p>\n<p>1. Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del tonnellaggio di stazza lorda, dalle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 168<br \/>\nEsenzioni<\/strong><\/p>\n<p>1. Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell&#8217;articolo 13 della legge 5 giugno 1962, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche, l&#8217;organo tecnico competente, a norma del secondo comma dello stesso articolo, \u00e8 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero. Tale esenzione non potr\u00e0 essere concessa se l&#8217;apparecchiatura assolve l&#8217;obbligo di espletamento del servizio di corrispondenza pubblica di cui all&#8217;articolo 170.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 169<br \/>\nObbligatoriet\u00e0 di particolari apparati radioelettrici di bordo<\/strong><\/p>\n<p>1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pu\u00f2 imporre a determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza pubblica, di essere dotate di apparati radioelettrici di determinate caratteristiche.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 170<br \/>\nCorrispondenza pubblica<\/strong><\/p>\n<p>1. A bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve essere previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l&#8217;area di navigazione ed esercito nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.<\/p>\n<p>2. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisce i requisiti tecnici per l\u2019organizzazione e l\u2019espletamento del servizio.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 171<br \/>\nInstallazioni d\u2019ufficio<\/strong><\/p>\n<p>1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d&#8217;intesa con il Ministero, pu\u00f2 disporre, d&#8217;ufficio ed a spese dell&#8217;armatore, l&#8217;impianto e l&#8217;esercizio delle stazioni radioelettriche e degli apparati radioelettrici obbligatori a bordo di quelle navi per le quali non si sia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli precedenti, ma che debbano esercitare la navigazione in servizio pubblico o di interesse nazionale.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 172<br \/>\nNorme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali<\/strong><\/p>\n<p>1. \u00c8 vietato di fare uso delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile marittimo, installate a bordo delle navi mercantili, da pesca e da diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella prima mezz&#8217;ora dopo l&#8217;arrivo, o quando le comunicazioni con la terra siano impedite da forza maggiore o vietate per misura sanitaria.<\/p>\n<p>2. Tale divieto non si applica alle stazioni radio telefoniche operanti nella banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino con le stazioni costiere italiane.<\/p>\n<p>3. Il divieto previsto dal comma 1 non si applica, altres\u00ec, a tutte le stazioni operanti nell&#8217;ambito del sistema di comunicazioni marittime via satellite gestito da Inmarsat. L&#8217;uso di tali stazioni, tuttavia, pu\u00f2 essere limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse alla operativit\u00e0 delle Forze armate.<\/p>\n<p>4. L&#8217;autorit\u00e0 marittima portuale ha facolt\u00e0 di procedere alla chiusura a chiave ed al suggellamento delle porte di accesso agli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici o alla inutilizzazione temporanea di detti impianti.<\/p>\n<p>5. Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave che rimane, a tutti gli effetti di legge, custode della integrit\u00e0 dei sigilli.<\/p>\n<p>6. Il disuggellamento o la riapertura delle porte o il ripristino della funzionalit\u00e0 degli impianti sono eseguiti dal comandante della nave dopo l&#8217;uscita di questa dalle acque territoriali, salva la facolt\u00e0 di procedervi in ogni momento nei casi di pericolo o richiesta di soccorso e semprech\u00e9 manchi la possibilit\u00e0 di comunicare comunque con la terraferma.<\/p>\n<p>7. Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle porte ed al ripristino della funzionalit\u00e0 degli impianti nei casi di visite di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari del Ministero, nonch\u00e9 dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, all&#8217;uopo incaricati.<\/p>\n<p>8. I trasgressori del presente articolo sono puniti con l&#8217;ammenda da euro 120,00 a euro 485,00.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 173<br \/>\nGiornale delle comunicazioni radio<\/strong><\/p>\n<p>1. Fermo restando l\u2019obbligo del giornale radio di bordo, prescritto dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali, copia delle registrazioni relative alle chiamate nonch\u00e9 alla corrispondenza effettuata deve essere trasmessa periodicamente dal capoposto o dall\u2019operatore unico alla societ\u00e0 che gestisce il servizio radioelettrico di bordo, ai sensi dell\u2019articolo 183.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Sezione III<br \/>\nSorveglianza sul servizio radioelettrico di bordo<\/strong><\/p>\n<p>Art. 174<br \/>\nAutorit\u00e0 del comandante di bordo<\/p>\n<p>1. Il servizio radioelettrico a bordo delle navi \u00e8 posto sotto l&#8217;autorit\u00e0 del comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto sotto l&#8217;osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le comunicazioni elettroniche.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 175<br \/>\nVigilanza sul servizio radioelettrico<\/strong><\/p>\n<p>1. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, sull&#8217;efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici di bordo obbligatori e facoltativi nonch\u00e9 sulla qualificazione del personale addetto, nel rispetto della legislazione vigente.<\/p>\n<p>2. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico costiero di cui all\u2019articolo 159, sull\u2019efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici costieri, nonch\u00e9 sulla qualificazione del personale addetto.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 176<br \/>\nCollaudi e ispezioni<\/strong><\/p>\n<p>1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante:<\/p>\n<p>a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica;<\/p>\n<p>b) un&#8217;ispezione ordinaria ogni dodici mesi;<\/p>\n<p>c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessit\u00e0.<\/p>\n<p>2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, \u00e8 necessario nei seguenti casi:<\/p>\n<p>a) attivazione della stazione radioelettrica;<\/p>\n<p>b) modifica o aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori;<\/p>\n<p>c) richiesta dell\u2019armatore, in caso di cambio dello stesso;<\/p>\n<p>d) richiesta della societ\u00e0 di gestione, di cui all\u2019articolo 183, comma 2, in caso di cambio della stessa.<\/p>\n<p>3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.<\/p>\n<p>4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all&#8217;autorit\u00e0 marittima portuale dalla societ\u00e0 che gestisce il servizio radioelettrico a norma dell\u2019articolo 183, comma 2, o dall&#8217;armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta nei casi di cui all\u2019articolo 183, comma 3.<\/p>\n<p>5. Il Ministro delle comunicazioni ha facolt\u00e0, con proprio decreto motivato, di esonerare dall&#8217;obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali.<\/p>\n<p>6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all&#8217;andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.<\/p>\n<p>7. Il Ministro delle comunicazioni, d\u2019intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell\u2019ambiente, pu\u00f2 affidare i compiti d\u2019ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, con eccezione delle navi da carico.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 177<br \/>\nVerbali di collaudo e di ispezione<\/strong><\/p>\n<p>1. L&#8217;esito dei collaudi e delle ispezioni risulter\u00e0 da apposito verbale da consegnarsi all\u2019autorit\u00e0 marittima ed, in copia, all\u2019armatore o a chi lo rappresenta o alla societ\u00e0 di gestione di cui all\u2019articolo 183, comma 2.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 178<br \/>\nSpese per i collaudi e le ispezioni<\/strong><\/p>\n<p>1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all\u2019articolo 176, sono dovuti al Ministero, da parte dell&#8217;armatore o della societ\u00e0 che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Sezione IV<br \/>\nCategorie delle stazioni radioelettriche di nave<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 179<br \/>\nCategoria delle stazioni radioelettriche di nave<\/strong><\/p>\n<p>1. Le stazioni radioelettriche di nave, ai fini del servizio della corrispondenza pubblica, sono ripartite nelle seguenti categorie:<\/p>\n<p>a) 1\u00aa categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio in maniera continuativa per 24 ore al giorno;<\/p>\n<p>b) 2\u00aa categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 16 ore al giorno;<\/p>\n<p>c) 3\u00aa categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 8 ore al giorno;<\/p>\n<p>d) 4\u00aa categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per meno di 8 ore al giorno.<\/p>\n<p>2. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina in quali delle categorie suddette sar\u00e0 assegnata ogni stazione radioelettrica di bordo. Tale indicazione dovr\u00e0 essere riportata nella licenza di esercizio radioelettrico di cui all\u2019articolo 183.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Sezione V<br \/>\nPersonale delle stazioni radioelettriche di bordo<\/strong><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 180<br \/>\nPersonale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo<\/strong><\/p>\n<p>1. Il personale addetto al servizio radioelettrico a bordo delle navi deve essere in possesso dei certificati di abilitazione prescritti dal regolamento delle radiocomunicazioni dell\u2019UIT, o dalle vigenti norme nazionali.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art.<\/strong> <strong>181<br \/>\nNumero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica<\/strong><\/p>\n<p>1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina, per ciascuna delle categorie di cui all\u2019articolo 179, il numero e la qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di bordo ai fini della corrispondenza pubblica, sulla base delle indicazioni previste nel regolamento delle radiocomunicazioni dell\u2019UIT.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 182<br \/>\nSanzioni disciplinari<\/strong><\/p>\n<p>1. Al personale addetto al servizio radioelettrico di bordo, iscritto alla gente di mare, per le infrazioni commesse durante l&#8217;esercizio del servizio stesso, si applicano le sanzioni previste dal Codice della navigazione, che sono comminate dalle autorit\u00e0 marittime anche su proposta del Ministero, nonch\u00e9 le sanzioni contemplate dalle disposizioni del presente Titolo.<\/p>\n<p>2. Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi radiomarittimi di bordo, non iscritto alla gente di mare, il Ministero, anche su proposta di quello delle infrastrutture e dei trasporti, applica direttamente le sanzioni previste dal presente Titolo.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Sezione VI<br \/>\nDisposizioni in materia di impianto ed esercizio di stazioni per il servizio radiomarittimo<\/strong><\/p>\n<p>Art. 183<br \/>\nImpianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi<\/p>\n<p>1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi \u00e8 rilasciata dal Ministero l\u2019autorizzazione all\u2019esercizio, previo esito favorevole del collaudo di cui all\u2019articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all\u2019articolo 160.<\/p>\n<p>2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l&#8217;impianto e l&#8217;esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche \u00e8 affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l&#8217;espletamento del servizio.<\/p>\n<p>3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l&#8217;impianto e l&#8217;esercizio delle stazioni radioelettriche \u00e8 affidato all&#8217;armatore.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 184<br \/>\nRapporti con gli armatori<\/strong><\/p>\n<p>1. Nei rapporti con gli armatori le societ\u00e0 di cui all\u2019articolo 183, comma 2, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 185<br \/>\nContributi<\/strong><\/p>\n<p>1. Le societ\u00e0 di gestione di cui all\u2019articolo 183, comma 2, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all\u2019articolo 34, comma 1, sono tenute al pagamento dei seguenti contributi:<\/p>\n<p>a) contributo per istruttoria, pari a 27.750,00 euro all\u2019atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale all\u2019impianto ed esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi;<\/p>\n<p>b) contributo annuo per verifiche e controlli pari a 27.750,00 euro.<\/p>\n<p>2. Gli armatori che gestiscono direttamente la propria stazione radioelettrica di bordo, sono tenuti al versamento degli specifici contributi previsti dalla vigente normativa.<\/p>\n<p>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono modificate, all\u2019occorrenza, con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 186<br \/>\nAutorizzazione all\u2019esercizio radioelettrico<\/strong><\/p>\n<p>1. Per le classi di navi di cui all&#8217;articolo 183, comma 2, la licenza di esercizio di cui all\u2019articolo 160 \u00e8 rilasciata a nome della societ\u00e0 titolare di autorizzazione generale.<\/p>\n<p>2. Per le classi di navi che non rientrano nei casi di cui all&#8217;articolo 183, comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, la licenza di esercizio di cui all\u2019articolo 160 \u00e8 accordata all&#8217;armatore.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 187<br \/>\nSospensione, revoca, decadenza<\/strong><\/p>\n<p>1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende o revoca l\u2019autorizzazione generale di cui all\u2019articolo 183, comma 2, nei casi di inosservanza delle condizioni e dei requisiti ivi indicati.<\/p>\n<p>2. La licenza di esercizio di cui all&#8217;articolo 186 \u00e8 dichiarata decaduta nel caso di radiazione della nave dal corrispondente registro, ovvero quando siano venuti meno i requisiti richiesti per il rilascio della stessa.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Capo IV<br \/>\nSERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA PESCA<\/strong><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 188<br \/>\nNavi da pesca: norme tecniche radionavali<\/strong><\/p>\n<p>1. Le navi destinate alla pesca marittima devono essere munite delle stazioni e degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a seconda del tipo di navigazione e del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente normativa internazionale e nazionale.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 189<br \/>\nImpianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da pesca<\/strong><\/p>\n<p>1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi da pesca, l\u2019autorizzazione all\u2019esercizio \u00e8 rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all\u2019articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all\u2019articolo 160.<\/p>\n<p>2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l\u2019impianto e l\u2019esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche \u00e8 affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l\u2019espletamento del servizio.<\/p>\n<p>3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l\u2019impianto e l\u2019esercizio delle stazioni radioelettriche \u00e8 affidato all\u2019armatore.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 190<br \/>\nRapporti con gli armatori delle navi da pesca<\/strong><\/p>\n<p>1. Nei rapporti con gli armatori delle navi da pesca le societ\u00e0 di gestione di cui all\u2019articolo 189, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 191<br \/>\nContributi<\/strong><\/p>\n<p>1. I soggetti di cui all\u2019articolo 189 devono corrispondere i contributi indicati nell\u2019articolo 185.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 192<br \/>\nDisposizioni applicabili<\/strong><\/p>\n<p>1. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima, si applicano le disposizioni relative all\u2019esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Capo V<br \/>\nSERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA DIPORTO<\/strong><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 193<br \/>\nNavi da diporto: norme tecniche radionavali<\/strong><\/p>\n<p>1. Le unit\u00e0 da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione \u00e8 obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.<\/p>\n<p>2. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 194<br \/>\nImpianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto<\/strong><\/p>\n<p>1. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto, l\u2019autorizzazione all\u2019esercizio \u00e8 rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all\u2019articolo 196 ai fini del servizio di corrispondenza pubblica. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all\u2019articolo 160.<\/p>\n<p>2. Per determinate classi di navi da diporto, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l&#8217;impianto e l&#8217;esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche \u00e8 affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l&#8217;espletamento del servizio.<\/p>\n<p>3. Per le classi di navi da diporto che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l&#8217;impianto e l&#8217;esercizio delle stazioni radioelettriche \u00e8 affidato all&#8217;armatore.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 195<br \/>\nContributi<\/strong><\/p>\n<p>1. I soggetti di cui all\u2019articolo 194 devono corrispondere i contributi di cui all\u2019articolo 185.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 196<br \/>\nCollaudi e ispezioni sulle navi da diporto<\/strong><\/p>\n<p>1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici a bordo delle navi da diporto mediante:<\/p>\n<p>a) collaudi ai fini del servizio di corrispondenza pubblica;<\/p>\n<p>b) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessit\u00e0.<\/p>\n<p>2. Le ispezioni straordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.<\/p>\n<p>3. Collaudi sugli apparati radioelettrici possono essere richiesti all&#8217;autorit\u00e0 marittima portuale dalla societ\u00e0 che gestisce il servizio, dall&#8217;armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta.<\/p>\n<p>4. Durante le ispezioni straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all&#8217;andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.<\/p>\n<p>5. Le spese sostenute per l\u2019effettuazione dei collaudi e delle ispezioni di cui ai commi precedenti sono poste esclusivamente a carico del destinatario di tali attivit\u00e0.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 197<br \/>\nDisposizioni applicabili<\/strong><\/p>\n<p>1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche bordo delle navi da diporto si applicano le disposizioni relative all\u2019esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Capo VI<br \/>\nSERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE AERONAUTICO<\/strong><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 198<br \/>\nServizio radioelettrico mobile aeronautico<\/strong><\/p>\n<p>1. Il servizio radioelettrico mobile aeronautico \u00e8 un servizio effettuato fra stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra stazioni di aeromobile. Partecipano al servizio anche le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione di sinistri, quando quest\u2019ultime operano sulle frequenze di soccorso ed urgenza all\u2019uopo destinate.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 199<br \/>\nDefinizione di aeromobile<\/strong><\/p>\n<p>1. Ai fini del presente Capo, per aeromobili si intendono quelli definiti dall&#8217;articolo 743 del Codice della navigazione, esclusi quelli militari.<\/p>\n<p>2. Per tutti gli altri termini del servizio radioelettrico mobile aereo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni dell\u2019UIT.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 200<br \/>\nNorme tecniche<\/strong><\/p>\n<p>1. Il Ministero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le stazioni e gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali, che, a norma delle disposizioni particolari che li regolano, abbiano l\u2019obbligo o la facolt\u00e0 di installarli.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 201<\/strong><\/p>\n<p>Licenza di esercizio<\/p>\n<p>1. Ogni stazione radioelettrica, installata a bordo di aeromobili civili immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, deve essere munita di apposita licenza di esercizio, rilasciata dal Ministero, d\u2019intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.<\/p>\n<p>2. Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal controllo degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dal conseguente rilascio del certificato di navigabilit\u00e0.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 202<br \/>\nSospensione o revoca della licenza di esercizio<\/strong><\/p>\n<p>1. La licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso di radiazione dell\u2019aeromobile dal Registro aeronautico nazionale. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende, in qualsiasi momento, salvo successiva revoca, la licenza di esercizio nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando la stazione non risponda alle condizioni contenute nella licenza stessa.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 203<br \/>\nInstallazione d\u2019ufficio<\/strong><\/p>\n<p>1. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dispone d&#8217;ufficio ed a spese del proprietario, l&#8217;impianto e l&#8217;esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radioelettriche obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente articolo 200.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 204<br \/>\nSorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili<\/strong><\/p>\n<p>1. Il Ministero ha facolt\u00e0 di far ispezionare, dall\u2019autorit\u00e0 competente ai sensi della vigente normativa, gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui all&#8217;articolo 200, e di constatarne l&#8217;efficienza.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 205<br \/>\nNorme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo territoriale<\/strong><\/p>\n<p>1. \u00c8 vietato agli aeromobili italiani o stranieri nello spazio aereo territoriale italiano di effettuare emissioni radio elettriche diverse da quelle stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.<\/p>\n<p>2. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste all&#8217;articolo 98.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 206<br \/>\nAbilitazione al traffico<\/strong><\/p>\n<p>1. La licenza di esercizio di cui all&#8217;articolo 201 abilita le stazioni radioelettriche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti la sicurezza e la regolarit\u00e0 del volo.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 207<br \/>\nAutorizzazione all&#8217;impianto ed all&#8217;esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili<\/strong><\/p>\n<p>1. Le norme per il rilascio delle autorizzazioni all&#8217;impianto ed all&#8217;esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Capo VII<br \/>\nDISPOSIZIONI VARIE<\/strong><\/p>\n<p>Art. 208<br \/>\nLimitazioni legali<\/p>\n<p>1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmittenti e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici, possono essere imposte limitazioni alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonch\u00e9 all&#8217;uso di macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai confini del comprensorio stesso.<\/p>\n<p>2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle comunicazioni, prima dell&#8217;inizio del funzionamento delle stazioni.<\/p>\n<p>3. Per le limitazioni imposte \u00e8 dovuto un equo indennizzo.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 209<br \/>\nInstallazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica<\/strong><\/p>\n<p>1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro propriet\u00e0 di antenne appartenenti agli abitanti dell&#8217;immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.<\/p>\n<p>2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della propriet\u00e0, secondo la sua destinazione, n\u00e9 arrecare danno alla propriet\u00e0 medesima o a terzi.<\/p>\n<p>3. Si applicano all&#8217;installazione delle antenne l\u2019articolo 91, nonch\u00e9 il settimo comma dell&#8217;articolo 92.<\/p>\n<p>4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.<\/p>\n<p>5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato \u00e8 necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui \u00e8 dovuta un&#8217;equa indennit\u00e0 che, in mancanza di accordo fra le parti, sar\u00e0 determinata dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 210<br \/>\nPrevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni<\/strong><\/p>\n<p>1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre 1996,n. 615 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n.269, \u00e8 vietato immettere in commercio o importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.<\/p>\n<p>2. L&#8217;immissione in commercio e l&#8217;importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel comma 1 sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza.<\/p>\n<p>3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle attivit\u00e0 produttive, \u00e8 effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal comma 2.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 211<br \/>\nTurbative alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica<\/strong><\/p>\n<p>1. E\u2019 vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica: si applica il disposto dell\u2019articolo 97.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art 212<br \/>\nSanzioni<\/strong><\/p>\n<p>1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all\u2019articolo 210 \u00e8 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 600,00.<\/p>\n<p>2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 200,00, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui all\u2019articolo 210.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 213<br \/>\nVigilanza<\/strong><\/p>\n<p>1. Il Ministero ed il Ministero delle attivit\u00e0 produttive, congiuntamente, hanno facolt\u00e0 di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull&#8217;osservanza delle norme di cui all&#8217;articolo 208.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 214<br \/>\nEsecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati<\/strong><\/p>\n<p>1. Chiunque esegua impianti radioelettrici per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia richiesta, \u00e8 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 215<br \/>\nUso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni<\/strong><\/p>\n<p>1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, \u00e8 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato pi\u00f9 grave.<\/p>\n<p>2. Alla stessa sanzione \u00e8 sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dall\u2019autorizzazione od ometta la tenuta e l&#8217;aggiornamento del registro di stazione.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 216<br \/>\nImpianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali &#8211; Inosservanza di norme &#8211; Sanzioni<\/strong><\/p>\n<p>1. Le sanzioni previste dall\u2019articolo 215, comma 2, si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi o aerei nazionali.<\/p>\n<p>2. Il Ministero pu\u00f2 provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l&#8217;impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 217<br \/>\nUso indebito di segnale di soccorso<\/strong><\/p>\n<p>1. Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle aeronavi in pericolo, compreso quello emesso dalle radioboe d\u2019emergenza, \u00e8 punito con l\u2019arresto fino a sei mesi o con l&#8217;ammenda fino a euro 670,00, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena pi\u00f9 grave.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>TITOLO VI<br \/>\nDISPOSIZIONI FINALI<\/strong><\/p>\n<p>Capo I<br \/>\nDISPOSIZIONI FINALI<\/p>\n<p>Art. 218<br \/>\nAbrogazioni<\/p>\n<p><a name=\"titolo6\"><\/a>1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>a) all\u2019articolo 1, primo comma, sono soppresse le parole da \u201ci servizi di telecomunicazioni\u201d fino a \u201cdiffusione sonora e televisiva via cavo\u201d; nella rubrica, sono soppresse le parole \u201ce delle comunicazioni\u201d,<\/p>\n<p>b) all\u2019articolo 2, sono soppresse le parole \u201ce di telecomunicazioni\u201d;<\/p>\n<p>c) all\u2019articolo 7, sono soppresse le parole \u201ce di telecomunicazioni\u201d;<\/p>\n<p>d) all\u2019articolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole \u201ce di telecomunicazioni\u201d; il comma 2 \u00e8 soppresso;<\/p>\n<p>e) all\u2019articolo 9, primo comma, sono soppresse le parole \u201cdella convenzione internazionale delle telecomunicazioni\u201d; sono soppressi i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo;<\/p>\n<p>f) all\u2019articolo 10, terzo comma, sono soppresse le parole \u201ce di telecomunicazioni\u201d; nella rubrica, sono soppresse le parole \u201ce delle telecomunicazioni\u201d;<\/p>\n<p>g) all\u2019articolo 11, nella rubrica sono soppresse le parole \u201ce di telecomunicazioni\u201d;<\/p>\n<p>h) all\u2019articolo 12, primo comma, sono soppresse le parole \u201ce di telecomunicazioni\u201d; nella rubrica, sono soppresse le parole \u201ce delle telecomunicazioni\u201d<\/p>\n<p>i) all\u2019articolo 13, secondo comma, sono soppresse le parole da \u201ctelegrafici e radioelettrici\u201d fino a \u201cservizi telefonici\u201d; nella rubrica sono soppresse le parole &#8220;e delle telecomunicazioni&#8221;;<\/p>\n<p>j) al Titolo II, nella rubrica, sono soppresse le parole \u201ce delle telecomunicazioni\u201d;<\/p>\n<p>k) all\u2019articolo 17, primo comma, sono soppresse le parole \u201ce di telecomunicazioni\u201d;<\/p>\n<p>l) all\u2019articolo 20, secondo comma, sono soppresse le parole \u201ce delle telecomunicazioni\u201d;<\/p>\n<p>m) agli articoli 21 e 22, primo comma, sono soppresse le parole \u201ce delle telecomunicazioni\u201d;<\/p>\n<p>n) all\u2019articolo 23, primo comma, sono soppresse le parole \u201ce di telecomunicazioni\u201d;<\/p>\n<p>o) all\u2019articolo 25, primo e secondo comma, sono soppresse le parole \u201ce delle telecomunicazioni\u201d;<\/p>\n<p>p) all\u2019articolo 26, primo comma, sono soppresse le parole \u201ce delle telecomunicazioni e dell\u2019Azienda di Stato per i servizi telefonici\u201d; nella rubrica sono soppresse le parole \u201ce delle telecomunicazioni\u201d;<\/p>\n<p>q) sono o restano abrogati gli articoli 3, 6, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 , 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410 e 413.<\/p>\n<p>2. Dall\u2019entrata in vigore del regolamento di cui all\u2019articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonch\u00e9 il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 584 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1996 ed il decreto ministeriale 25 luglio 2002, n. 214 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002.<\/p>\n<p>3. Sono o restano abrogati:<\/p>\n<p>a) l\u2019articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214;<\/p>\n<p>b) il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 giugno 1980;<\/p>\n<p>c) il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981;<\/p>\n<p>d) il decreto ministeriale 24 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio 1982;<\/p>\n<p>e) il decreto ministeriale 27 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 1987;<\/p>\n<p>f) il decreto ministeriale 9 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989;<\/p>\n<p>g) il decreto ministeriale 4 agosto 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1989;<\/p>\n<p>h) il decreto ministeriale 1\u00b0 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1991;<\/p>\n<p>i) il decreto ministeriale 1\u00b0 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 dell\u201911 settembre 1992;<\/p>\n<p>j) il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;<\/p>\n<p>k) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;<\/p>\n<p>l) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;<\/p>\n<p>m) il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;<\/p>\n<p>n) il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell\u201911 febbraio 1997;<\/p>\n<p>o) il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;<\/p>\n<p>p) il decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1997;<\/p>\n<p>q) la legge 1\u00b0 luglio 1997, n. 189;<\/p>\n<p>r) gli articoli 1, comma 16; 4; 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249;<\/p>\n<p>s) il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;<\/p>\n<p>t) il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;<\/p>\n<p>u) il decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;<\/p>\n<p>v) il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;<\/p>\n<p>w) il decreto ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998;<\/p>\n<p>x) il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;<\/p>\n<p>y) il decreto ministeriale 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;<\/p>\n<p>z) l\u2019articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128;<\/p>\n<p>aa) il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;<\/p>\n<p>bb) la deliberazione dell\u2019Autorit\u00e0 19 luglio 2000, n. 467\/00\/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell\u20198 agosto 2000;<\/p>\n<p>cc) il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;<\/p>\n<p>dd) la deliberazione dell\u2019Autorit\u00e0 21 marzo 2001, n. 131\/01\/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2001;<\/p>\n<p>ee) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;<\/p>\n<p>ff) il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;<\/p>\n<p>gg) il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2003.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 219<br \/>\nDisposizione finanziaria<\/strong><\/p>\n<p>1. Dall\u2019attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Articolo 220<br \/>\nDisposizioni finali<\/strong><\/p>\n<p>1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell\u2019articolo 41, comma 2, lettera b), della legge 1\u00b0 agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate o integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all\u2019articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita l\u2019Autorit\u00e0, secondo i medesimi criteri e principi direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della citata legge n. 166 del 2002.<\/p>\n<p>2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell\u2019Autorit\u00e0, delle disposizioni di cui al Codice e di quelle assunte in sede comunitaria, sono modificate, all\u2019occorrenza:<\/p>\n<p>a) con decreto del Ministro delle comunicazioni, gli allegati numero 1, ad eccezione della condizione n. 11 della parte A; 7; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 e 26;<\/p>\n<p>b) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia, la condizione n. 11 della parte A dell\u2019allegato n. 1, nonch\u00e9 l\u2019allegato n. 9;<\/p>\n<p>c) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, gli allegati numeri 10 e 25;<\/p>\n<p>d) con deliberazione dell\u2019Autorit\u00e0, sentito il Ministero, l\u2019allegato n. 11;<\/p>\n<p>e) con deliberazione dell\u2019Autorit\u00e0, gli allegati numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Art. 221<br \/>\nEntrata in vigore<\/strong><\/p>\n<p>3. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<\/p>\n<p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar\u00e0 inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dello Stato. E\u2019 fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<\/p>\n<p><a name=\"aswift_0_anchor\"><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 01.08.2003 n\u00b0 259 , G.U. 15.09.2003 SOMMARIO Titolo I &#8211; Disposizioni generali e comuni (artt. 1 &#8211; 16) Titolo II &#8211; Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico (artt. 17 &#8211; 98) &hellip; <a href=\"https:\/\/avvocatostella.com\/?page_id=699\">Continua a leggere<span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-699","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/699","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=699"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/699\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1783,"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/699\/revisions\/1783"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=699"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}