{"id":1810,"date":"2016-03-19T07:19:37","date_gmt":"2016-03-19T07:19:37","guid":{"rendered":"http:\/\/avvocatostella.com\/?page_id=1810"},"modified":"2016-03-19T07:22:48","modified_gmt":"2016-03-19T07:22:48","slug":"affidamento-dei-minori-2","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/avvocatostella.com\/?page_id=1810","title":{"rendered":"Affidamento dei minori"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Nel disporre l\u2019affidamento dei figli all\u2019uno o all\u2019altro genitore (ma l\u2019affidamento dev\u2019essere preferibilmente condiviso e pu\u00f2 essere anche alternato, infra), il giudice deve privilegiare quello che appaia come il pi\u00f9 idoneo a ridurre al massimo, nei limiti consentiti dalla situazione comunque traumatizzante, i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalit\u00e0 del minore (Cassazione 4 gennaio 2005, n. 116).<\/span><\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Idoneit\u00e0 del genitore affidatario<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Non va per\u00f2 trascurata l\u2019idoneit\u00e0 dell\u2019affidatario, dal punto di vista materiale e morale, a mantenere ed educare la prole, accertando anche l\u2019ammontare dei redditi con i quali l\u2019affidatario pu\u00f2 far fronte a queste esigenze; pertanto, qualora risulti che la madre abbia tratto per il passato i mezzi di sostentamento dall\u2019esercizio della prostituzione, occorre accertare che la stessa, sotto il profilo morale dell\u2019affidamento, non si trovi costretta, per l\u2019avvenire, a procurarsi allo stesso modo i redditi necessari a soddisfare i bisogni dei figli, mentre \u00e8 irrilevante, ai predetti fini, la posizione economica del convivente con la madre, trattandosi di soggetto estraneo ai minori affidati o affidandi (Cass. 14 aprile 1981, n. 2229).<\/span><\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Tempi e modi di permanenza dei figli con i genitori<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Il giudice, nel decidere in ordine all\u2019affidamento dei figli, determina tempi e modalit\u00e0 della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altres\u00ec la misura e il modo con cui ciascuno di questi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all\u2019istruzione e all\u2019educazione degli stessi.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">In particolare, salvo diverso accordo, ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di unassegno periodico, il cui importo viene determinato in relazione alle attuali esigenze del figlio, al tenore di vita da questi goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi i genitori, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.<\/span><\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Audizione del figlio minore<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Il giudice, inoltre, dispone l\u2019audizione del figlio minore che abbia compiuto 12 anni (anche di et\u00e0 inferiore se capace di discernimento).<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Se il minore (nella specie diciassettenne), ascoltato dal Presidente del Tribunale, dichiara di voler essere affidato esclusivamente ad uno dei genitori (nel caso di specie il padre), le sue dichiarazioni sono sufficienti per fondare il provvedimento presidenziale di affidamento esclusivo (Corte d\u2019Appello di Bari 23\/5\/2007).<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Se poi il giudice ne ravvisa l\u2019opportunit\u00e0 pu\u00f2, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, rinviare l\u2019adozione dei provvedimenti per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riguardo alla tutela dell\u2019interesse morale e materiale dei figli.<\/span><\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Figli maggiorenni<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Il giudice, valutate le circostanze, pu\u00f2 disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico, da versare direttamente all\u2019avente diritto.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi del terzo comma dell\u2019art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.<\/span><\/span><\/p>\n<p><strong> <span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Limiti all&#8217;affidamento<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Il fatto che un genitore sia residente all\u2019estero non esclude che gli possano essere affidati i figli (Cass. 22 giugno 1999, n. 6312).<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Ininfluente anche la circostanza che il genitore affidatario professi una fede religiosa diversa dalla cattolica, l\u2019importante essendo che non sia contraria all\u2019ordine pubblico e alla comune morale (Trib. Velletri, 20 dicembre 1999), e non superi, per le forme di comportamento adottate, i limiti di compatibilit\u00e0 con i concorrenti doveri di coniuge o di genitore (Cass. 7 febbraio 1995, n. 1401).<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">In linea di principio neppure le particolari tendenze sessuali di un genitore sono di ostacolo all\u2019affidamento della prole (Trib. Napoli, 18 dicembre 1984).<\/span><\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Nuova relazione del genitore<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Particolarmente delicato \u00e8 il problema dell\u2019affidamento dei figli nel caso in cui la madre abbia allacciato una relazione extraconiugale; a riguardo il Tribunale di Napoli (sentenza del 18 luglio 1986) ha escluso che la relazione con un cognato intrattenuta dalla moglie, poi sfociata in una convivenza more uxorio, fosse di ostacolo a che le venisse affidato il figlio durante le vacanze estive.<\/span><\/span><\/p>\n<p><strong> <span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Accordo sull&#8217;affidamento<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Pu\u00f2 accadere che i coniugi, pur nell\u2019ambito di una separazione giudiziale, si trovino d\u2019accordo sull\u2019affidamento dei figli; ci\u00f2 non esclude che il Tribunale, qualora ritenga la situazione prospettata non conforme all\u2019interesse dei minori, possa modificare gli accordi (Trib. La Spezia 10 gennaio 2000, con riferimento alla comune volont\u00e0 dei genitori volta a limitare eccessivamente la frequentazione, da parte dei figli, del padre che aveva abbandonato il tetto coniugale).<\/span><\/span><\/p>\n<p><strong> <span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Potest\u00e0 genitoriale<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">La potest\u00e0 genitoriale \u00e8 esercitata da entrambi i genitori.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all\u2019istruzione, all\u2019educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacit\u00e0, dell\u2019inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione \u00e8 rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice pu\u00f2 stabilire che i genitori esercitino la potest\u00e0 separatamente.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Diritto di visita<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Il genitore non affidatario dei figli ha, oltre che il diritto, il dovere\/obbligo, categorico e primario, di visitare i figli e di permanere con essi anche nei periodi di regola coincidenti con le vacanze e con le festivit\u00e0, per un periodo pi\u00f9 o meno lungo e continuativo di tempo (Trib. Catania, 2 luglio 1991). A riguardo la Cassazione (sentenza n. 3013 del 3 maggio 1986) ha precisato che il Tribunale, al fine di assicurare, con i provvedimenti relativi ai figli minori, la possibilit\u00e0 del coniuge non affidatario di seguirli, controllarne l\u2019educazione e l\u2019istruzione, nonch\u00e9 di portarli eventualmente con s\u00e9 in determinati periodi, non pu\u00f2 adottare statuizioni di contenuto generico, insuscettibili di essere poste in esecuzione o comunque tali da far sorgere equivoci e contestazioni, come nel caso del mero riconoscimento della \u201cfacolt\u00e0 di visitarli durante l\u2019anno scolastico e di averli seco durante le vacanze\u201d, ma ha il dovere di specificare tali periodi, nonch\u00e9 i tempi, i luoghi e le modalit\u00e0 della consegna e riconsegna dei minori medesimi.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Pu\u00f2 accadere che, per varie ragioni, il genitore non affidatario non abbia la possibilit\u00e0 di visitare periodicamente i figli affidati all\u2019altro coniuge; in tale ipotesi il diritto di visita pu\u00f2 essere riconosciuto ai nonni, avuto riguardo all\u2019interesse dei figli a mantenere rapporti con gli ascendenti nel rispetto della rilevanza parentale riconosciuta dagli artt. 74 e 148 c.c. (Trib. Messina 1 gennaio 2006); i nonni, per\u00f2, non sono legittimati ad agire in giudizio per chiedere una revisione delle visite (Cass. 16 ottobre 2009, n. 22081).<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Il genitore non affidatario che si sia trasferito in altra citt\u00e0 pu\u00f2 chiedere di visitare i figli mediante collegamento video via Internet, a condizione che si faccia carico delle apparecchiature (anche di quelle installate presso i figli) e dei costi di gestione del servizio (Trib. Nicosia decreto 15 aprile 2008).<\/span><\/span><\/p>\n<p><strong> <span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Cambio di residenza<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Il cambio di residenza del genitore affidatario dei figli minori, senza il consenso dell\u2019altro genitore o senza l\u2019autorizzazione del giudice, pur in regime di affidamento condiviso, pu\u00f2 comportare, qualora il giudice riscontri che ci\u00f2 corrisponde all\u2019interesse dei minori, il collocamento degli stessi presso l\u2019altro genitore: nel caso di specie la Corte d\u2019Appello di Napoli (sentenza del 12 dicembre 2008) ha revocato il collocamento del minore preadolescente presso la madre, che aveva cambiato Comune di residenza, trasferendolo presso il padre, sul rilievo che questi poteva accudirlo pi\u00f9 compiutamente, con l\u2019aiuto dei familiari, tenuto anche conto dei gravosi impegni lavorativi della madre.<\/span><\/span><\/p>\n<p><strong> <span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Danno morale<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Il genitore non affidatario che si veda impedire dal genitore affidatario ogni apprezzabile relazione con il figlio minore ha diritto al risarcimento del danno morale ai sensi dell\u2019art. 2059 c.c., in quanto il comportamento lamentato integra la lesione di un diritto personale costituzionalmente garantito: ci\u00f2 anche indipendentemente dall\u2019accertamento di una responsabilit\u00e0 penale, e quindi del riconoscimento di una volont\u00e0 dolosa del genitore affidatario di eludere i provvedimenti che regolano i rapporti tra il figlio e il genitore non affidatario (Trib. Monza 8 luglio 2004, n. 2994).<\/span><\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Andamento scolastico<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">E\u2019 infine nel diritto del genitore non affidatario accedere alla documentazione scolastica riguardante i figli minori, giacente presso il competente ufficio scolastico provinciale (Consiglio di Stato 13 novembre 2007, n. 5825).<\/span><\/span><\/p>\n<p><strong> <span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Altre forme di affidamento<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">L\u2019affidamento dei figli, se l\u2019interesse di questi lo richiede, pu\u00f2 essere anche condiviso e alternato: soluzioni, queste, introdotte dal secondo comma dell\u2019art. 6 della L. n. 898\/1970 sul divorzio ma applicate estensivamente dai giudici alla separazione personale.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Con l\u2019affidamento condiviso, che pu\u00f2 essere disposto anche se i genitori non sono d\u2019accordo su questa soluzione, l\u2019importante essendo che lo esiga l\u2019interesse dei figli (Trib. Brindisi, 11 gennaio 2001), questi convivono stabilmente con uno dei genitori ma le decisioni pi\u00f9 importanti vengono adottate da entrambi. L\u2019affidamento condiviso non esclude l\u2019obbligo patrimoniale dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, in relazione alle proprie esigenze di vita e alla propria capacit\u00e0 economica, secondo le regole generali in materia di separazione e divorzio (Cass. 18 agosto 2006, n. 18187). Se per\u00f2 l\u2019affidamento anche alla madre si rivela contrario all\u2019interesse del minore, a causa di una condotta deliberatamente volta ad impedire i rapporti tra padre e figlio, il giudice pu\u00f2 disporre, a modifica dell\u2019ordinanza presidenziale, l\u2019affidamento in via esclusiva al padre, con domiciliazione presso lo stesso e suo esercizio esclusivo della potest\u00e0 sul figlio, senza, per\u00f2, che ci\u00f2 debba comportare una riduzione dei tempi di permanenza del figlio, se ancora piccolo, presso la madre (Trib. Firenze 11\/2\/2008).<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Affidamento condiviso escluso anche a fronte del totale disinteresse mostrato da uno dei genitori per i figli minori; nel caso di specie (Trib. Bologna 17\/4\/2008) \u00e8 stato disposto l\u2019affido esclusivo alla madre della figlia quindicenne, essendo emerso nel giudizio che il padre non la vedeva da oltre due anni, disinteressandosi completamente di lei, non versando il contributo per il mantenimento e tenendo condotte elusive e di ostacolo alle iniziative della madre.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Con l\u2019affidamento alternato, invece, i figli vivono, per periodi alterni, con l\u2019uno o con l\u2019altro genitore. Quest\u2019ultima soluzione \u00e8 scarsamente praticata poich\u00e9 se i genitori si alternano nella casa familiare ne risultano sconvolte sia le abitudini dei genitori che quelle dei figli, per i quali l\u2019unico punto di riferimento costante resta l\u2019abitazione (Trib. Napoli 22 dicembre 1995; di diverso avviso il Tribunale di Roma, sentenza del 12 maggio 1987), mentre se i genitori vivono in case, o, peggio, in citt\u00e0 diverse, ne risente l\u2019esigenza a che i figli vivano in un ambiente stabile (Trib. Mantova, 11 aprile 1989).<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Qualora uno dei genitori appartenga ad una minoranza etnica o linguistica, l\u2019esigenza di conservarne i relativi valori non pu\u00f2 di per s\u00e9 giustificare l\u2019affidamento alternato del figlio, occorrendo fare preminente riferimento alla necessit\u00e0 di assicurargli uno sviluppo equilibrato (Cass. 4 maggio 1991, n. 4936).<\/span><\/span><\/p>\n<p><strong> <span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Assegni familiari al genitore affidatario<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Il coniuge cui siano stati affidati i figli ha diritto a percepire i relativi assegni per il nucleo familiare (il linguaggio corrente continua ad adoperare la vecchia denominazione di assegni familiari), ancorch\u00e9 di questi sia titolare l\u2019altro coniuge; ci\u00f2 indipendentemente dall\u2019importo dell\u2019assegno di mantenimento che il coniuge non affidatario \u00e8 tenuto a corrispondere all\u2019altro, salvo diversa, espressa pattuizione fra i coniugi (Cass. 2 aprile 2003, n. 5060).<\/span><\/span><\/p>\n<p><strong> <span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">I possibili reati<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Il coniuge affidatario dei figli minori, che non osservi i provvedimenti dati a riguardo dal giudice, si rende responsabile del reato di inosservanza dei provvedimenti dell\u2019Autorit\u00e0, punito dall\u2019art. 650 del codice penale con l\u2019arresto fino a tre mesi o con l\u2019ammenda fino a 206 euro (Cass. 16 marzo 2000).<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Lo stesso dicasi se il genitore affidatario tiene una condotta volta a screditare l\u2019altro genitore nei confronti dei figli, al punto tale che questi si rifiutino di vederlo (Cass. 8 settembre 2009, n. 34838).<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Contiguo a questo \u00e8 il reato di sottrazione di persone incapaci, punito a querela del genitore dall\u2019art. 574 c.p., con la reclusione da uno a tre anni. Lo realizza il genitore che sottragga all\u2019altro esercente la potest\u00e0 un figlio minore degli anni 14 (o infermo di mente se di et\u00e0 superiore), o lo trattenga contro la volont\u00e0 dello stesso genitore.<\/span><\/span><\/p>\n<p><strong> <span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">La revisione delle disposizioni<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">I genitori possono chiedere in qualsiasi momento la revisione delle disposizioni concernenti l\u2019affidamento dei figli, l\u2019attribuzione dell\u2019esercizio della potest\u00e0 su di essi e la misura e la modalit\u00e0 del contributo. In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22238 del 21 ottobre 2009, hanno precisato che l\u2019audizione dei figli minori in sede di modifica delle condizioni di separazione concernenti il loro affidamento \u00e8 obbligatoria, a meno che non contrasti con l\u2019interesse degli stessi figli.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">La competenza a decidere sulla domanda di modifica dei provvedimenti relativi all\u2019affidamento dei figli minori, emessi dal Tribunale in sede di separazione giudiziale o consensuale omologata spetta allo stesso Tribunale, mentre ai sensi dell\u2019art. 38 disp. att. e trans. c.c. spetta al Tribunale per i minorenni decidere sulle domande volte ad ottenere, a norma degli art. 330 e 333 c.c., una compressione della potest\u00e0 in capo all\u2019altro coniuge, per esempio perch\u00e9 diretta conseguenza della sua condotta pregiudizievole per il figlio (Cass. 4 febbraio 2000, n. 1213). Segnaliamo infine una recente sentenza della Suprema Corte (n. 1243 del 22 gennaio 2010), per la quale il genitore straniero che sia stato raggiunto da un provvedimento di espulsione non pu\u00f2 invocare la sua qualit\u00e0 di padre per giustificare la sua permanenza in Italia, se risulta di non aver mai avuto rapporti con i figli minori.<\/span><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel disporre l\u2019affidamento dei figli all\u2019uno o all\u2019altro genitore (ma l\u2019affidamento dev\u2019essere preferibilmente condiviso e pu\u00f2 essere anche alternato, infra), il giudice deve privilegiare quello che appaia come il pi\u00f9 idoneo a ridurre al massimo, nei limiti consentiti dalla situazione &hellip; <a href=\"https:\/\/avvocatostella.com\/?page_id=1810\">Continua a leggere<span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-1810","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/1810","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1810"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/1810\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1813,"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/1810\/revisions\/1813"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1810"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}