{"id":1548,"date":"2016-01-15T07:18:13","date_gmt":"2016-01-15T07:18:13","guid":{"rendered":"http:\/\/avvocatostella.com\/?page_id=1548"},"modified":"2016-01-15T07:20:39","modified_gmt":"2016-01-15T07:20:39","slug":"vittime-del-reato","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/avvocatostella.com\/?page_id=1548","title":{"rendered":"Vittime del reato"},"content":{"rendered":"<p><strong>DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2015, n. 212<\/strong><\/p>\n<p><strong>Attuazione della direttiva 2012\/29\/UE del Parlamento europeo e del\u00a0Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in\u00a0materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e\u00a0che sostituisce la decisione quadro 2001\/220\/GAI.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<\/p>\n<p>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;<\/p>\n<p>Vista la direttiva 2012\/29\/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001\/220\/GAI;<\/p>\n<p>Visto l&#8217;articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;<\/p>\n<p>Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l&#8217;attuazione di altri atti dell&#8217;Unione europea &#8211; Legge di delegazione europea 2013, e in particolare l&#8217;articolo 1 nonche&#8217; l&#8217;allegato B;<\/p>\n<p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;<\/p>\n<p>Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;<\/p>\n<p>Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell&#8217;11 dicembre 2015;<\/p>\n<p>Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell&#8217;economia e delle finanze;<\/p>\n<div><strong>Emana\u00a0<\/strong><\/div>\n<p>il seguente decreto legislativo:<\/p>\n<p><strong>Art. 1\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Modifiche al codice di procedura penale<\/strong><\/p>\n<p>1. Al codice di procedura penale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) all&#8217;articolo 90:<br \/>\n1) dopo il comma 2, e&#8217; inserito il seguente:<br \/>\n\u00ab2-bis. Quando vi e&#8217; incertezza sulla minore eta&#8217; della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore eta&#8217; e&#8217; presunta, ma soltanto ai fini dell&#8217;applicazione delle disposizioni processuali.\u00bb;<br \/>\n2) al comma 3, dopo le parole: \u00abprossimi congiunti di essa\u00bb, sono aggiunte le seguenti: \u00abo da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente\u00bb;<\/p>\n<p>b) dopo l&#8217;articolo 90 sono inseriti i seguenti:<br \/>\n\u00abArt. 90-bis. (Informazioni alla persona offesa). &#8211; 1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l&#8217;autorita&#8217; procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:<br \/>\na) alle modalita&#8217; di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;<br \/>\nb) alla facolta&#8217; di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all&#8217;articolo 335, commi 1 e 2;<br \/>\nc) alla facolta&#8217; di essere avvisata della richiesta di archiviazione;<br \/>\nd) alla facolta&#8217; di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;<br \/>\ne) alle modalita&#8217; di esercizio del diritto all&#8217;interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;<br \/>\nf) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;<br \/>\ng) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell&#8217;Unione europea diverso da quello in cui e&#8217; stato commesso il reato;<br \/>\nh) alle modalita&#8217; di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;<br \/>\ni) alle autorita&#8217; cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;<br \/>\nl) alle modalita&#8217; di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;<br \/>\nm) alla possibilita&#8217; di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;<br \/>\nn) alla possibilita&#8217; che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all&#8217;articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;<br \/>\no) alle facolta&#8217; ad essa spettanti nei procedimenti in cui l&#8217;imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui e&#8217; applicabile la causa di esclusione della punibilita&#8217; per particolare tenuita&#8217; del fatto;<br \/>\np) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.<\/p>\n<p>Art. 90-ter. (Comunicazioni dell&#8217;evasione e della scarcerazione).<\/p>\n<p>1. Fermo quanto previsto dall&#8217;articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l&#8217;ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed e&#8217; altresi&#8217; data tempestiva notizia, con le stesse modalita&#8217;, dell&#8217;evasione dell&#8217;imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonche&#8217; della volontaria sottrazione dell&#8217;internato all&#8217;esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all&#8217;articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l&#8217;autore del reato.<\/p>\n<p>Art. 90-quater. (Condizione di particolare vulnerabilita&#8217;).<\/p>\n<p>1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilita&#8217; della persona offesa e&#8217; desunta, oltre che dall&#8217;eta&#8217; e dallo stato di infermita&#8217; o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalita&#8217; e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se e&#8217; riconducibile ad ambiti di criminalita&#8217; organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalita&#8217; di discriminazione, e se la persona offesa e&#8217; affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall&#8217;autore del reato.\u00bb;<\/p>\n<p>c) al comma 4 dell&#8217;articolo 134 e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u00abLa riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita&#8217; e&#8217; in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilita&#8217;.\u00bb;<\/p>\n<p>d) dopo l&#8217;articolo 143 e&#8217; inserito il seguente:<\/p>\n<p>\u00abArt. 143-bis. (Altri casi di nomina dell&#8217;interprete).- 1.L&#8217;autorita&#8217; procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione puo&#8217; anche essere fatta per iscritto e in tale caso e&#8217; inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall&#8217;interprete.\u00a02. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all&#8217;articolo 119, l&#8217;autorita&#8217; procedente nomina, anche d&#8217;ufficio, un interprete quando occorre procedere all&#8217;audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonche&#8217; nei casi in cui la stessa intenda partecipare all&#8217;udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall&#8217;interprete.\u00a03. L&#8217;assistenza dell&#8217;interprete puo&#8217; essere assicurata, ove possibile, anche mediante l&#8217;utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreche&#8217; la presenza fisica dell&#8217;interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento.\u00a04. La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all&#8217;esercizio dei suoi diritti. La traduzione puo&#8217; essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l&#8217;autorita&#8217; procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa.\u00bb;<\/p>\n<p>e) al comma 1-bis dell&#8217;articolo 190-bis dopo le parole: \u00abdegli anni sedici\u00bb sono inserite le seguenti: \u00abe, in ogni caso, quando l&#8217;esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita&#8217;\u00bb;<\/p>\n<p>f) al comma 1-ter dell&#8217;articolo 351 e&#8217; aggiunto il seguente periodo: \u00abAllo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilita&#8217;. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata piu&#8217; volte a rendere sommarie informazioni, salva l&#8217;assoluta necessita&#8217; per le indagini.\u00bb;<\/p>\n<p>g) al comma 1-bis dell&#8217;articolo 362 e&#8217; aggiunto il seguente periodo: \u00abAllo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilita&#8217;. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata piu&#8217; volte a rendere sommarie informazioni, salva l&#8217;assoluta necessita&#8217; per le indagini.\u00bb;<\/p>\n<p>h) al comma 1-bis dell&#8217;articolo 392 e&#8217; aggiunto il seguente periodo: \u00abIn ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilita&#8217;, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all&#8217;assunzione della sua testimonianza.\u00bb;<\/p>\n<p>i) all&#8217;articolo 398, dopo il comma 5-ter e&#8217; aggiunto il seguente:<br \/>\n\u00ab5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando occorre procedere all&#8217;esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilita&#8217; si applicano le diposizioni di cui all&#8217;articolo 498, comma 4-quater.\u00bb;<\/p>\n<p>l) all&#8217;articolo 498, il comma 4-quater e&#8217; sostituito dal seguente: \u00ab4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all&#8217;esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilita&#8217;, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l&#8217;adozione di modalita&#8217; protette.\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Art. 2\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) dopo l&#8217;articolo 107-bis e&#8217; inserito il seguente:<br \/>\n\u00abArt. 107-ter. (Assistenza dell&#8217;interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o querela).- 1. La persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell&#8217;attestazione di ricezione della denuncia o della querela.\u00bb;<br \/>\nb) dopo l&#8217;articolo 108-bis e&#8217; inserito il seguente:<br \/>\n\u00abArt. 108-ter. (Denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell&#8217;Unione europea). &#8211; 1. Quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati dell&#8217;Unione europea, affinche&#8217; ne curi l&#8217;invio all&#8217;autorita&#8217; giudiziaria competente.\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Art. 3\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Disposizioni finanziarie\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>1. Agli oneri derivanti dall&#8217;attuazione del presente decreto, valutati in euro 1.280.000,00 annui, a decorrere dall&#8217;anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all&#8217;articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.<\/p>\n<p>2. Ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell&#8217;economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall&#8217;attivita&#8217; di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all&#8217;articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell&#8217;ambito del programma \u00abGiustizia civile e penale\u00bb della missione \u00abGiustizia\u00bb dello stato di previsione del Ministero della giustizia.<\/p>\n<p>3. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e&#8217; autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<\/p>\n<p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.<\/p>\n<p>E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<\/p>\n<p>Dato a Roma, addi&#8217; 15 dicembre 2015<\/p>\n<p>MATTARELLA<\/p>\n<p>Renzi, Presidente del Consiglio dei Ministri<\/p>\n<p>Orlando, Ministro della giustizia<\/p>\n<p>Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale<\/p>\n<p>Padoan, Ministro dell&#8217;economia e delle finanze<\/p>\n<p>Visto, il Guardasigilli: Orlando<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2015, n. 212 Attuazione della direttiva 2012\/29\/UE del Parlamento europeo e del\u00a0Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in\u00a0materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e\u00a0che sostituisce la decisione quadro 2001\/220\/GAI.\u00a0 &hellip; <a href=\"https:\/\/avvocatostella.com\/?page_id=1548\">Continua a leggere<span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-1548","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/1548","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1548"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/1548\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1551,"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/1548\/revisions\/1551"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1548"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}