{"id":1256,"date":"2014-02-20T16:23:07","date_gmt":"2014-02-20T16:23:07","guid":{"rendered":"http:\/\/avvocatostella.com\/?page_id=1256"},"modified":"2016-12-19T04:04:35","modified_gmt":"2016-12-19T04:04:35","slug":"codice-deontologico-31-gennaio-2014","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/avvocatostella.com\/?page_id=1256","title":{"rendered":"Codice deontologico 31\/1\/&#8217;14"},"content":{"rendered":"<div class=\"commento2\">\n<p class=\"p2 ft2\" style=\"text-align: center;\"><strong>CODICE DEONTOLOGICO FORENSE 2014<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p class=\"p3 ft3\" style=\"text-align: left;\">Approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 &#8211; Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2014, \u00e8 in vigore dal 16 dicembre 2014.<\/p>\n<p class=\"p3 ft3\" style=\"text-align: left;\">(testo in PDF: <a href=\"https:\/\/avvocatostella.com\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/Codice-Deontologico-Forense-16-10-14.pdf\">Codice Deontologico Forense)<\/a><\/p>\n<p class=\"p3 ft3\" style=\"text-align: left;\">(testo in PDF: <a href=\"https:\/\/avvocatostella.com\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/Relazione-illustrativa-al-Nuovo-Codice-Deontologico-Forense.pdf\">Relazione illustrativa al Nuovo Codice Deontologico Forense<\/a>)<\/p>\n<p class=\"p4 ft4\" style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO I<\/strong><\/p>\n<p class=\"p5 ft4\" style=\"text-align: center;\"><strong>PRINCIPI GENERALI<\/strong><\/p>\n<p class=\"p6 ft3\"><strong>Art. 1 \u2013 L\u2019avvocato<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft7\"><span class=\"ft5\">1.<\/span><span class=\"ft6\">L\u2019avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libert\u00e0, l\u2019inviolabilit\u00e0 e l\u2019effettivit\u00e0 della difesa, assicurando, nel processo, la regolarit\u00e0 del giudizio e del contraddittorio.<\/span><\/p>\n<p class=\"p8 ft7\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft8\">L\u2019avvocato, nell\u2019esercizio del suo ministero, vigila sulla conformit\u00e0 delle leggi ai principi della Costituzione e dell\u2019Ordinamento dell\u2019Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonch\u00e9<\/span><\/p>\n<p class=\"p7 ft9\">di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali, a tutela e nell\u2019interesse della parte assistita.<\/p>\n<p class=\"p9 ft10\">3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell&#8217;affidamento della collettivit\u00e0 e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualit\u00e0 ed efficacia della prestazione professionale.<\/p>\n<p class=\"p10 ft3\">Art. 2 \u2013 Norme deontologiche e ambito di applicazione<\/p>\n<p class=\"p7 ft10\">1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attivit\u00e0 professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l\u2019immagine della professione forense.<\/p>\n<p class=\"p7 ft9\">2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi.<\/p>\n<p class=\"p11 ft3\"><strong>Art. 3 \u2013 Attivit\u00e0 all\u2019estero e attivit\u00e0 in Italia dello straniero<\/strong><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\">1. Nell\u2019esercizio di attivit\u00e0 professionale all\u2019estero l\u2019avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonch\u00e9 quelle del Paese in cui viene svolta l\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n<div id=\"page_31\">\n<p class=\"p15 ft7\">2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purch\u00e9 non confliggente con l\u2019interesse pubblico al corretto esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale.<\/p>\n<p class=\"p16 ft7\">3. L\u2019avvocato straniero, nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale in Italia, \u00e8 tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.<\/p>\n<p class=\"p17 ft3\"><strong>Art. 4 \u2013 Volontariet\u00e0 dell\u2019azione<\/strong><\/p>\n<p class=\"p9 ft9\"><span class=\"ft5\">1.<\/span><span class=\"ft12\">La responsabilit\u00e0 disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonch\u00e9 dalla coscienza e volont\u00e0 delle azioni od omissioni.<\/span><\/p>\n<p class=\"p19 ft5\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft13\">L\u2019avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale,<\/span> \u00e8 sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.<\/p>\n<p class=\"p20 ft3\"><strong>Art. 5 \u2013 Condizione per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale<\/strong><\/p>\n<p class=\"p19 ft5\">L\u2019iscrizione agli albi costituisce condizione per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 riservata all\u2019avvocato.<\/p>\n<p class=\"p21 ft3\"><strong>Art. 6 \u2013 Dovere di evitare incompatibilit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p class=\"p22 ft5\"><span class=\"ft5\">1.<\/span><span class=\"ft13\">L\u2019avvocato deve evitare attivit\u00e0 incompatibili con la permanenza dell\u2019iscrizione all&#8217;albo.<\/span><\/p>\n<p class=\"p7 ft7\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft6\">L&#8217;avvocato non deve svolgere attivit\u00e0 comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignit\u00e0 e decoro della professione forense.<\/span><\/p>\n<p class=\"p23 ft3\"><strong>Art. 7 \u2013 Responsabilit\u00e0 disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft14\">L\u2019avvocato \u00e8 personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"p24 ft3\"><strong>Art. 8 &#8211; Responsabilit\u00e0 disciplinare della societ\u00e0<\/strong><\/p>\n<p class=\"p22 ft5\"><span class=\"ft5\">1.<\/span><span class=\"ft15\">Alla societ\u00e0 tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice.<\/span><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft16\">La responsabilit\u00e0 disciplinare della societ\u00e0 concorre con quella del socio quando la violazione<\/span> deontologica commessa da quest\u2019ultimo \u00e8 ricollegabile a direttive impartite dalla societ\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Art. 9 \u2013 Doveri di probit\u00e0, dignit\u00e0, decoro e indipendenza<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft10\"><span class=\"ft5\">1.<\/span><span class=\"ft17\">L\u2019avvocato deve esercitare l\u2019attivit\u00e0 professionale con indipendenza, lealt\u00e0, correttezza, probit\u00e0, dignit\u00e0, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.<\/span><\/p>\n<p class=\"p19 ft5\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft13\">L\u2019avvocato, anche al di fuori dell\u2019attivit\u00e0 professionale, deve osservare i doveri di probit\u00e0, dignit\u00e0<\/span> e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.<\/p>\n<p class=\"p27 ft3\"><strong>Art. 10 \u2013 Dovere di fedelt\u00e0<\/strong><\/p>\n<p class=\"p15 ft7\">L\u2019avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attivit\u00e0 a tutela dell\u2019interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.<\/p>\n<p class=\"p28 ft3\"><strong>Art. 11 \u2013 Rapporto di fiducia e accettazione dell\u2019incarico<\/strong><\/p>\n<p class=\"p22 ft5\"><span class=\"ft5\">1.<\/span><span class=\"ft13\">L\u2019avvocato \u00e8 libero di accettare l\u2019incarico.<\/span><\/p>\n<p class=\"p18 ft5\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft13\">Il rapporto con il cliente e con la parte assistita \u00e8 fondato sulla fiducia.<\/span><\/p>\n<p class=\"p19 ft5\"><span class=\"ft5\">3.<\/span><span class=\"ft18\">L\u2019avvocato iscritto nell\u2019elenco dei difensori d\u2019ufficio, quando nominato, non pu\u00f2, senza<\/span> giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attivit\u00e0 o interromperla.<\/p>\n<p class=\"p9 ft9\">4. L\u2019avvocato iscritto nell\u2019elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato pu\u00f2 rifiutare la nomina o recedere dall\u2019incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.<\/p>\n<p class=\"p29 ft3\"><strong>Art. 12 \u2013 Dovere di diligenza<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft7\">L\u2019avvocato deve svolgere la propria attivit\u00e0 con coscienza e diligenza, assicurando la qualit\u00e0 della prestazione professionale.<\/p>\n<p class=\"p30 ft3\"><strong>Art. 13 \u2013 Dovere di segretezza e riservatezza<\/strong><\/p>\n<p class=\"p9 ft14\">L\u2019avvocato \u00e8 tenuto, nell\u2019interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell\u2019attivit\u00e0 di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonch\u00e9 nello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.<\/p>\n<p><strong>Art. 14 \u2013 Dovere di competenza<\/strong><\/p>\n<p class=\"p15 ft7\">L\u2019avvocato, al fine di assicurare la qualit\u00e0 delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.<\/p>\n<p class=\"p33 ft3\"><strong>Art. 15 \u2013 Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua<\/strong><\/p>\n<p class=\"p34 ft9\">L\u2019avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attivit\u00e0 prevalente.<\/p>\n<p class=\"p35 ft3\"><strong>Art. 16 \u2013 Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo<\/strong><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\">1. L\u2019avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.<\/p>\n<p class=\"p22 ft5\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft13\">L\u2019avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.<\/span><\/p>\n<p class=\"p9 ft9\"><span class=\"ft5\">3.<\/span><span class=\"ft19\">L\u2019avvocato deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle Istituzioni forensi.<\/span><\/p>\n<p class=\"p36 ft3\"><strong>Art. 17 \u2013 Informazione sull\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft10\">1. \u00c8 consentita all\u2019avvocato, a tutela dell\u2019affidamento della collettivit\u00e0, l\u2019informazione sulla propria attivit\u00e0 professionale, sull\u2019organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.<\/p>\n<p class=\"p7 ft10\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft20\">Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.<\/span><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\"><span class=\"ft5\">3.<\/span><span class=\"ft21\">In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti<\/span> dell\u2019obbligazione professionale.<\/p>\n<p class=\"p37 ft3\"><strong>Art. 18 \u2013 Doveri nei rapporti con gli organi di informazione<\/strong><\/p>\n<p class=\"p38 ft14\">1. Nei rapporti con gli organi di informazione l\u2019avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell\u2019esclusivo interesse di quest\u2019ultima, pu\u00f2 fornire agli organi di informazione notizie purch\u00e9 non coperte dal segreto di indagine.<\/p>\n<p class=\"p14 ft5\">2. L&#8217;avvocato \u00e8 tenuto in ogni caso ad assicurare l\u2019anonimato dei minori.<\/p>\n<p class=\"p40 ft3\"><strong>Art. 19 &#8211; Doveri di lealt\u00e0 e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi<\/strong><\/p>\n<p class=\"p15 ft7\">L\u2019avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealt\u00e0.<\/p>\n<p class=\"p41 ft3\"><strong>Art. 20 &#8211; Responsabilit\u00e0 disciplinare<\/strong><\/p>\n<p class=\"p34 ft9\">La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice.<\/p>\n<p class=\"p29 ft3\"><strong>Art. 21 &#8211; Potest\u00e0 disciplinare<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft14\"><span class=\"ft5\">1.<\/span><span class=\"ft22\">Spetta agli Organi disciplinari la potest\u00e0 di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.<\/span><\/p>\n<p class=\"p42 ft7\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft23\">Oggetto di valutazione \u00e8 il comportamento complessivo dell\u2019incolpato; la sanzione \u00e8 unica anche quando siano contestati pi\u00f9 addebiti nell\u2019ambito del medesimo procedimento.<\/span><\/p>\n<p class=\"p8 ft5\"><span class=\"ft5\">3.<\/span><span class=\"ft8\">La sanzione deve essere commisurata alla gravit\u00e0 del fatto, al grado della colpa, all\u2019eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensit\u00e0, al comportamento dell\u2019incolpato, precedente e successivo<\/span> al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto \u00e8 avvenuta la violazione.<\/p>\n<p class=\"p43 ft10\">4. Nella determinazione della sanzione si deve altres\u00ec tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell\u2019immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.<\/p>\n<p class=\"p44 ft3\"><strong>Art. 22 \u2013 Sanzioni<\/strong><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\">1. Le sanzioni disciplinari sono:<\/p>\n<p class=\"p7 ft24\">a) Avvertimento: consiste nell\u2019informare l\u2019incolpato che la sua condotta non \u00e8 stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; pu\u00f2 essere deliberato quando il fatto contestato non \u00e8 grave e vi \u00e8 motivo di ritenere che l\u2019incolpato non commetta altre infrazioni.<\/p>\n<p><span class=\"ft5\">b)<\/span><span class=\"ft17\">Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravit\u00e0 dell\u2019infrazione, il grado di responsabilit\u00e0, i precedenti dell\u2019incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrer\u00e0 in un\u2019altra infrazione.<\/span><\/p>\n<p class=\"p9 ft14\"><span class=\"ft5\">c)<\/span><span class=\"ft13\">Sospensione: consiste nell\u2019esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall\u2019esercizio della<\/span> professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilit\u00e0 gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.<\/p>\n<p class=\"p42 ft24\">d) Radiazione: consiste nell\u2019esclusione definitiva dall\u2019albo, elenco o registro e impedisce l\u2019iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge; \u00e8 inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell\u2019incolpato nell\u2019albo, elenco o registro.<\/p>\n<p class=\"p48 ft5\">2. Nei casi pi\u00f9 gravi, la sanzione disciplinare pu\u00f2 essere aumentata, nel suo massimo:<\/p>\n<p class=\"p9 ft9\"><span class=\"ft5\">a)<\/span><span class=\"ft25\">fino alla sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale per due mesi, nel caso sia prevista la sanzione dell\u2019avvertimento;<\/span><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\"><span class=\"ft5\">b)<\/span><span class=\"ft26\">fino alla sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale non superiore a un anno, nel caso<\/span> sia prevista la sanzione della censura;<\/p>\n<p class=\"p49 ft7\">c) fino alla sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale non superiore a tre anni, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale fino a un anno;<\/p>\n<p class=\"p16 ft7\">d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da uno a tre anni.<\/p>\n<p class=\"p19 ft5\">3. Nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare pu\u00f2 essere diminuita:<\/p>\n<p class=\"p22 ft5\"><span class=\"ft5\">a)<\/span><span class=\"ft13\">all\u2019avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura;<\/span><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\"><span class=\"ft5\">b)<\/span><span class=\"ft27\">alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0<\/span> professionale fino a un anno;<\/p>\n<p class=\"p15 ft7\">c) alla sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale fino a due mesi nel caso sia prevista la sospensione dall\u2019esercizio della professione da uno a tre anni.<\/p>\n<p class=\"p16 ft7\">4. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all\u2019incolpato \u00e8 fatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare.<\/p>\n<p class=\"p51 ft4\" style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO II<\/strong><\/p>\n<p class=\"p52 ft4\" style=\"text-align: center;\"><strong>RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA<\/strong><\/p>\n<p class=\"p53 ft3\"><strong>Art. 23 \u2013 Conferimento dell\u2019incarico<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft10\">1. L\u2019incarico \u00e8 conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell\u2019interesse proprio o della parte assistita, l\u2019incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest\u2019ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.<\/p>\n<p class=\"p7 ft9\">2. L\u2019avvocato, prima di assumere l\u2019incarico, deve accertare l\u2019identit\u00e0 della persona che lo conferisce e della parte assistita.<\/p>\n<p class=\"p9 ft10\"><span class=\"ft5\">3.<\/span><span class=\"ft17\">L\u2019avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall\u2019art. 25.<\/span><\/p>\n<p class=\"p22 ft5\"><span class=\"ft5\">4.<\/span><span class=\"ft13\">L\u2019avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose.<\/span><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\"><span class=\"ft5\">5.<\/span><span class=\"ft13\">L\u2019avvocato \u00e8 libero di accettare l\u2019incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attivit\u00e0 quando,<\/span> dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita.<\/p>\n<p class=\"p18 ft5\"><span class=\"ft5\">6.<\/span><span class=\"ft13\">L\u2019avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.<\/span><\/p>\n<p class=\"p8 ft14\"><span class=\"ft5\">7.<\/span><span class=\"ft28\">La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 comporta<\/span> l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da uno a tre anni.<\/p>\n<p class=\"p54 ft3\"><strong>Art. 24 \u2013 Conflitto di interessi<\/strong><\/p>\n<p class=\"p9 ft10\">1. L\u2019avvocato deve astenersi dal prestare attivit\u00e0 professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.<\/p>\n<p class=\"p8 ft10\">2. L\u2019avvocato nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libert\u00e0 da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.<\/p>\n<p class=\"p19 ft5\">3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un\u2019altra parte assistita o cliente, l\u2019adempimento di un precedente mandato limiti l\u2019indipendenza dell\u2019avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.<\/p>\n<p class=\"p8 ft7\">4. L\u2019avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l\u2019esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell\u2019attivit\u00e0 richiesta.<\/p>\n<p class=\"p7 ft10\"><span class=\"ft5\">5.<\/span><span class=\"ft29\">Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa societ\u00e0 di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.<\/span><\/p>\n<p class=\"p7 ft9\"><span class=\"ft5\">6.<\/span><span class=\"ft30\">La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da uno a tre anni. La<\/span> violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura.<\/p>\n<p class=\"p55 ft3\"><strong>Art. 25 \u2013 Accordi sulla definizione del compenso<\/strong><\/p>\n<p class=\"p38 ft14\">1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall\u2019art. 29, quarto comma, \u00e8 libera. \u00c8 ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o pi\u00f9 affari, in base all\u2019assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l\u2019intera attivit\u00e0, a percentuale sul valore dell\u2019affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.<\/p>\n<p class=\"p56 ft7\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft8\">Sono vietati i patti con i quali l\u2019avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.<\/span><\/p>\n<p class=\"p8 ft7\"><span class=\"ft5\">3.<\/span><span class=\"ft6\">La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da due a sei mesi.<\/span><\/p>\n<p class=\"p41 ft3\"><strong>Art. 26 \u2013 Adempimento del mandato<\/strong><\/p>\n<p class=\"p18 ft5\"><span class=\"ft5\">1.<\/span><span class=\"ft13\">L\u2019accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo.<\/span><\/p>\n<p class=\"p19 ft5\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft16\">L\u2019avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve<\/span> prospettare al cliente e alla parte assistita la necessit\u00e0 di integrare l\u2019assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.<\/p>\n<p class=\"p12 ft5\">3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.<\/p>\n<p class=\"p9 ft10\">4. Il difensore nominato d\u2019ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attivit\u00e0 processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all\u2019autorit\u00e0 procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, \u00e8 responsabile dell\u2019adempimento dell\u2019incarico.<\/p>\n<p class=\"p7 ft10\">5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura.<\/p>\n<p class=\"p57 ft3\"><strong>Art. 27 \u2013 Doveri di informazione<\/strong><\/p>\n<p class=\"p9 ft10\">1. L\u2019avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all\u2019atto dell\u2019assunzione dell\u2019incarico, delle caratteristiche e dell\u2019importanza di quest\u2019ultimo e delle attivit\u00e0 da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.<\/p>\n<p class=\"p8 ft14\">2. L\u2019avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l\u2019incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.<\/p>\n<p class=\"p38 ft10\"><span class=\"ft5\">3.<\/span><span class=\"ft17\">L&#8217;avvocato, all&#8217;atto del conferimento dell&#8217;incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilit\u00e0 di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altres\u00ec informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.<\/span><\/p>\n<p class=\"p7 ft7\"><span class=\"ft5\">4.<\/span><span class=\"ft31\">L\u2019avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all\u2019atto del conferimento dell\u2019incarico, deve informare la parte assistita della possibilit\u00e0 di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.<\/span><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\"><span class=\"ft5\">5.<\/span><span class=\"ft16\">L\u2019avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza<\/span> assicurativa.<\/p>\n<p class=\"p9 ft24\">6. L\u2019avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l\u2019oggetto del mandato e l\u2019esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all\u2019art. 48, terzo comma, del presente codice.<\/p>\n<p class=\"p58 ft7\">7. Fermo quanto previsto dall\u2019art. 26, l\u2019avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessit\u00e0 del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.<\/p>\n<p class=\"p7 ft7\"><span class=\"ft5\">8.<\/span><span class=\"ft6\">L\u2019avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell\u2019interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell\u2019esercizio del mandato.<\/span><\/p>\n<p class=\"p8 ft14\"><span class=\"ft5\">9.<\/span><span class=\"ft32\">La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura.<\/span><\/p>\n<p class=\"p60 ft3\"><strong>Art. 28 \u2013 Riserbo e segreto professionale<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft24\">1. \u00c8 dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell\u2019avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull\u2019attivit\u00e0 prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonch\u00e9 su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.<\/p>\n<p class=\"p61 ft9\">2. L\u2019obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.<\/p>\n<p class=\"p9 ft10\">3. L\u2019avvocato deve adoperarsi affinch\u00e9 il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualit\u00e0 o per effetto dell\u2019attivit\u00e0 svolta.<\/p>\n<p class=\"p7 ft9\">4. \u00c8 consentito all\u2019avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:<\/p>\n<p class=\"p18 ft5\"><span class=\"ft5\">a)<\/span><span class=\"ft13\">per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di difesa;<\/span><\/p>\n<p class=\"p18 ft5\"><span class=\"ft5\">b)<\/span><span class=\"ft13\">per impedire la commissione di un reato di particolare gravit\u00e0;<\/span><\/p>\n<p class=\"p22 ft5\"><span class=\"ft5\">c)<\/span><span class=\"ft13\">per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;<\/span><\/p>\n<p class=\"p18 ft5\"><span class=\"ft5\">d)<\/span><span class=\"ft13\">nell\u2019ambito di una procedura disciplinare.<\/span><\/p>\n<p class=\"p9 ft5\">In ogni caso la divulgazione dovr\u00e0 essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.<\/p>\n<p class=\"p62 ft10\">5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l\u2019applicazione della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da uno a tre anni.<\/p>\n<p><strong>Art. 29 \u2013 Richiesta di pagamento<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft10\">1. L\u2019avvocato, nel corso del rapporto professionale, pu\u00f2 chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonch\u00e9 di acconti sul compenso, commisurati alla quantit\u00e0 e complessit\u00e0 delle prestazioni richieste per l\u2019espletamento dell\u2019incarico.<\/p>\n<p class=\"p7 ft7\">2. L\u2019avvocato deve tenere la contabilit\u00e0 delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.<\/p>\n<p class=\"p47 ft5\"><span class=\"ft5\">3.<\/span><span class=\"ft13\">L\u2019avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.<\/span><\/p>\n<p class=\"p19 ft5\"><span class=\"ft5\">4.<\/span><span class=\"ft16\">L\u2019avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all\u2019attivit\u00e0<\/span> svolta o da svolgere.<\/p>\n<p class=\"p9 ft7\">5. L\u2019avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello gi\u00e0 indicato, salvo ne abbia fatta riserva.<\/p>\n<p class=\"p8 ft14\">6. L\u2019avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o all\u2019esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto.<\/p>\n<p class=\"p42 ft14\">7. L\u2019avvocato non deve subordinare l\u2019esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita.<\/p>\n<p class=\"p42 ft10\"><span class=\"ft5\">8.<\/span><span class=\"ft17\">L&#8217;avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere n\u00e9 percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.<\/span><\/p>\n<p class=\"p9 ft9\"><span class=\"ft5\">9.<\/span><span class=\"ft33\">La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8. comporta<\/span> l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da sei mesi a un anno<\/p>\n<p class=\"p65 ft3\"><strong>Art. 30 \u2013 Gestione di denaro altrui<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft10\">1. L\u2019avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell\u2019adempimento dell\u2019incarico professionale ovvero quello ricevuto nell\u2019interesse della parte assistita e deve renderne conto sollecitamente.<\/p>\n<p class=\"p19 ft5\">2. L\u2019avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest\u2019ultima.<\/p>\n<p class=\"p7 ft7\">3. L\u2019avvocato, nell\u2019esercizio della propria attivit\u00e0 professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente.<\/p>\n<p class=\"p8 ft5\">4. L\u2019avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi.<\/p>\n<p class=\"p67 ft14\">5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da sei mesi a un anno. La violazione del dovere di cui al comma 3 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da uno a tre anni.<\/p>\n<p class=\"p68 ft3\"><strong>Art. 31 \u2013 Compensazione<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft9\">1. L\u2019avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.<\/p>\n<p class=\"p9 ft7\">2. L\u2019avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.<\/p>\n<p class=\"p8 ft5\">3. L\u2019avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso:<\/p>\n<p class=\"p69 ft5\"><span class=\"ft5\">a)<\/span><span class=\"ft13\">quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;<\/span><\/p>\n<p class=\"p18 ft5\"><span class=\"ft5\">b)<\/span><span class=\"ft13\">quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte<\/span><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\">e l\u2019avvocato non le abbia gi\u00e0 ricevute dal cliente o dalla parte assistita;<\/p>\n<p class=\"p7 ft7\">c) quando abbia gi\u00e0 formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente.<\/p>\n<p class=\"p7 ft10\">4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura.<\/p>\n<p class=\"p70 ft3\"><strong>Art. 32 \u2013 Rinuncia al mandato<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft7\">1. L\u2019avvocato ha la facolt\u00e0 di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.<\/p>\n<p>2. In caso di rinuncia al mandato l\u2019avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.<\/p>\n<p class=\"p72 ft14\">3. In ipotesi di irreperibilit\u00e0 della parte assistita, l\u2019avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all\u2019indirizzo anagrafico o all\u2019ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l\u2019adempimento di tale formalit\u00e0, fermi restando gli obblighi di legge, l\u2019avvocato \u00e8 esonerato da ogni altra attivit\u00e0, indipendentemente dall\u2019effettiva ricezione della rinuncia.<\/p>\n<p class=\"p9 ft7\">4. L\u2019avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non \u00e8 responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore.<\/p>\n<p class=\"p8 ft7\">5. L\u2019avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.<\/p>\n<p class=\"p7 ft9\">6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura.<\/p>\n<p class=\"p73 ft3\"><strong>Art. 33 \u2013 Restituzione di documenti<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft24\">1. L\u2019avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l\u2019espletamento dell\u2019incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l\u2019oggetto del mandato e l\u2019esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all\u2019art. 48, terzo comma, del presente codice.<\/p>\n<p class=\"p74 ft7\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft34\">L\u2019avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.<\/span><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\"><span class=\"ft5\">3.<\/span><span class=\"ft26\">L\u2019avvocato pu\u00f2 estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del<\/span> cliente e della parte assistita.<\/p>\n<p class=\"p9 ft14\">4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l\u2019applicazione della censura.<\/p>\n<p class=\"p75 ft3\"><strong>Art. 34 \u2013 Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft7\">1. L\u2019avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.<\/p>\n<p>2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura.<\/p>\n<p class=\"p76 ft3\"><strong>Art. 35 \u2013 Dovere di corretta informazione<\/strong><\/p>\n<p class=\"p9 ft10\">1. L\u2019avvocato che d\u00e0 informazioni sulla propria attivit\u00e0 professionale deve rispettare i doveri di verit\u00e0, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell\u2019obbligazione professionale.<\/p>\n<p class=\"p8 ft14\">2. L\u2019avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti n\u00e9 equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l\u2019attivit\u00e0 professionale.<\/p>\n<p class=\"p38 ft7\"><span class=\"ft5\">3.<\/span><span class=\"ft28\">L\u2019avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l\u2019Ordine di appartenenza.<\/span><\/p>\n<p class=\"p8 ft14\"><span class=\"ft5\">4.<\/span><span class=\"ft32\">L\u2019avvocato pu\u00f2 utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.<\/span><\/p>\n<p class=\"p9 ft5\"><span class=\"ft5\">5.<\/span><span class=\"ft26\">L\u2019iscritto nel registro dei praticanti pu\u00f2 usare esclusivamente e per esteso il titolo di \u201cpraticante<\/span> avvocato\u201d, con l\u2019eventuale indicazione di \u201cabilitato al patrocinio\u201d qualora abbia conseguito tale abilitazione.<\/p>\n<p class=\"p62 ft7\">6. Non \u00e8 consentita l\u2019indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell\u2019avvocato.<\/p>\n<p class=\"p8 ft10\">7. L\u2019avvocato non pu\u00f2 utilizzare nell\u2019informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.<\/p>\n<p class=\"p7 ft7\">8. Nelle informazioni al pubblico l\u2019avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorch\u00e9 questi vi consentano.<\/p>\n<p class=\"p78 ft14\">9. L\u2019avvocato pu\u00f2 utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a s\u00e9, allo studio legale associato o alla societ\u00e0 di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell\u2019Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso.<\/p>\n<p>10. L\u2019avvocato \u00e8 responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non pu\u00f2 contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l\u2019indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.<\/p>\n<p class=\"p8 ft7\"><span class=\"ft35\">11.<\/span><span class=\"ft8\">Le forme e le modalit\u00e0 delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignit\u00e0 e decoro della professione.<\/span><\/p>\n<p class=\"p19 ft5\"><span class=\"ft5\">12.<\/span><span class=\"ft16\">La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l\u2019applicazione della sanzione<\/span> disciplinare della censura.<\/p>\n<p class=\"p80 ft3\"><strong>Art. 36 &#8211; Divieto di attivit\u00e0 professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft7\"><span class=\"ft5\">1.<\/span><span class=\"ft28\">Costituisce illecito disciplinare l&#8217;uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attivit\u00e0 in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.<\/span><\/p>\n<p class=\"p78 ft14\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft36\">Costituisce altres\u00ec illecito disciplinare il comportamento dell&#8217;avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l&#8217;esercizio abusivo dell&#8217;attivit\u00e0 di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p class=\"p81 ft14\"><span class=\"ft5\">3.<\/span><span class=\"ft22\">La violazione del comma 1 comporta l&#8217;applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 professionale da sei mesi a un anno. La violazione del comma 2 comporta l&#8217;applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 professionale da due a sei mesi.<\/span><\/p>\n<p class=\"p82 ft3\"><strong>Art. 37 \u2013 Divieto di accaparramento di clientela<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft7\"><span class=\"ft5\">1.<\/span><span class=\"ft23\">L\u2019avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.<\/span><\/p>\n<p class=\"p15 ft10\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft16\">L\u2019avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi<\/span> quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l\u2019ottenimento di incarichi professionali.<\/p>\n<p class=\"p15 ft10\">3. Costituisce infrazione disciplinare l\u2019offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.<\/p>\n<p class=\"p7 ft10\">4. E\u2019 vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.<\/p>\n<p><span class=\"ft5\">5.<\/span><span class=\"ft12\">E\u2019 altres\u00ec vietato all\u2019avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cio\u00e8, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.<\/span><\/p>\n<p class=\"p19 ft5\"><span class=\"ft5\">6.<\/span><span class=\"ft37\">La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l\u2019applicazione della sanzione<\/span> disciplinare della censura.<\/p>\n<p class=\"p83 ft3\" style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO III<\/strong><\/p>\n<p class=\"p84 ft3\" style=\"text-align: center;\"><strong>RAPPORTI CON I COLLEGHI<\/strong><\/p>\n<p class=\"p85 ft3\"><strong>Art. 38 \u2013 Rapporto di colleganza<\/strong><\/p>\n<p class=\"p9 ft10\">1. L\u2019avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all\u2019esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l\u2019avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.<\/p>\n<p class=\"p8 ft7\">2. L\u2019avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione \u00e8 consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.<\/p>\n<p class=\"p7 ft9\"><span class=\"ft5\">3.<\/span><span class=\"ft12\">L\u2019avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi.<\/span><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\"><span class=\"ft5\">4.<\/span><span class=\"ft25\">La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai comma 2 e 3 comporta l\u2019applicazione della<\/span> sanzione disciplinare della censura.<\/p>\n<p class=\"p86 ft3\"><strong>Art. 39 \u2013 Rapporti con i collaboratori dello studio<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft10\">1. L\u2019avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la loro preparazione professionale e non impedire od ostacolare la loro crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenuto conto dell\u2019utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.<\/p>\n<p class=\"p7 ft9\">2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento.<\/p>\n<p class=\"p87 ft3\"><strong>Art. 40 \u2013 Rapporti con i praticanti<\/strong><\/p>\n<p class=\"p14 ft5\">1. L\u2019avvocato deve assicurare al praticante l\u2019effettivit\u00e0 e la proficuit\u00e0 della pratica forense, al fine di consentirgli un\u2019adeguata formazione.<\/p>\n<p class=\"p7 ft10\">2. L\u2019avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l\u2019obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell\u2019utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.<\/p>\n<p class=\"p7 ft7\"><span class=\"ft5\">3.<\/span><span class=\"ft34\">L\u2019avvocato deve attestare la veridicit\u00e0 delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia.<\/span><\/p>\n<p class=\"p47 ft5\"><span class=\"ft5\">4.<\/span><span class=\"ft13\">L\u2019avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attivit\u00e0 difensiva non consentita.<\/span><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\"><span class=\"ft5\">5.<\/span><span class=\"ft33\">La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 4 comporta l\u2019applicazione<\/span> della sanzione disciplinare della censura.<\/p>\n<p class=\"p88 ft3\"><strong>Art. 41 \u2013 Rapporti con parte assistita da collega<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft5\">1. L\u2019avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega.<\/p>\n<p class=\"p62 ft7\">2. L\u2019avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, pu\u00f2 avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi.<\/p>\n<p class=\"p8 ft10\">3. L\u2019avvocato pu\u00f2 indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze.<\/p>\n<p class=\"p7 ft7\">4. L\u2019avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare quest\u2019ultimo e ottenerne il consenso.<\/p>\n<p class=\"p8 ft7\">5. La violazione dei doveri e divieti di cui al presente articolo comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura.<\/p>\n<p class=\"p89 ft3\"><strong>Art. 42 \u2013 Notizie riguardanti il collega<\/strong><\/p>\n<p class=\"p9 ft5\">1. L\u2019avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull\u2019attivit\u00e0 professionale di un collega.<\/p>\n<p class=\"p62 ft10\">2. L\u2019avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario n\u00e9 utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio e che l\u2019utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto.<\/p>\n<p>3. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento.<\/p>\n<p class=\"p90 ft3\"><strong>Art. 43 \u2013 Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega<\/strong><\/p>\n<p class=\"p91 ft7\">1. L\u2019avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.<\/p>\n<p class=\"p8 ft7\">2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura.<\/p>\n<p class=\"p92 ft3\"><strong>Art. 44 \u2013 Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega<\/strong><\/p>\n<p class=\"p9 ft10\">1. L\u2019avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.<\/p>\n<p class=\"p8 ft7\">2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura.<\/p>\n<p class=\"p93 ft3\"><strong>Art. 45 \u2013 Sostituzione del collega nell\u2019attivit\u00e0 di difesa<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft10\">1. Nel caso di sostituzione di un collega per revoca dell\u2019incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l\u2019attivit\u00e0 difensiva, perch\u00e9 siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.<\/p>\n<p class=\"p7 ft9\">2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento.<\/p>\n<p class=\"p94 ft4\" style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO IV<\/strong><\/p>\n<p class=\"p95 ft4\" style=\"text-align: center;\"><strong>DOVERI DELL\u2019AVVOCATO NEL PROCESSO<\/strong><\/p>\n<p class=\"p96 ft3\"><strong>Art. 46 \u2013 Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft7\">1. Nell\u2019attivit\u00e0 giudiziale l\u2019avvocato deve ispirare la propria condotta all\u2019osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza.<\/p>\n<p>2. L\u2019avvocato deve rispettare la puntualit\u00e0 sia in sede di udienza che in ogni altra occasione di incontro con colleghi; la ripetuta violazione del divieto costituisce illecito disciplinare.<\/p>\n<p class=\"p9 ft9\">3. L\u2019avvocato deve opporsi alle istanze irrituali o ingiustificate che, formulate nel processo dalle controparti, comportino pregiudizio per la parte assistita.<\/p>\n<p class=\"p9 ft10\">4. Il difensore nominato di fiducia deve comunicare tempestivamente al collega, gi\u00e0 nominato d\u2019ufficio, l\u2019incarico ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d\u2019ufficio per l\u2019attivit\u00e0 svolta.<\/p>\n<p class=\"p7 ft9\">5. L\u2019avvocato, nell\u2019interesse della parte assistita e nel rispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti.<\/p>\n<p class=\"p9 ft14\"><span class=\"ft5\">6.<\/span><span class=\"ft36\">L\u2019avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare il codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della difesa.<\/span><\/p>\n<p class=\"p19 ft5\"><span class=\"ft5\">7.<\/span><span class=\"ft16\">L\u2019avvocato deve comunicare al collega avversario l\u2019interruzione delle trattative stragiudiziali,<\/span> nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie.<\/p>\n<p class=\"p9 ft10\">8. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura.<\/p>\n<p class=\"p97 ft3\"><strong>Art. 47 \u2013 Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft7\"><span class=\"ft5\">1.<\/span><span class=\"ft34\">L\u2019avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega corrispondente e questi, del pari, \u00e8 tenuto a dare al collega sollecite e dettagliate informazioni sull\u2019attivit\u00e0 svolta e da svolgere.<\/span><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft26\">L\u2019elezione di domicilio presso un collega deve essergli preventivamente comunicata e da questi<\/span> essere consentita.<\/p>\n<p class=\"p9 ft9\">3. L\u2019avvocato corrispondente non deve definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l\u2019incarico.<\/p>\n<p class=\"p9 ft14\">4. L\u2019avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo pi\u00f9 opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l\u2019incarico.<\/p>\n<p class=\"p98 ft7\">5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 4 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 3 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura.<\/p>\n<p class=\"p99 ft3\"><strong>Art. 48 \u2013 Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft14\">1. L\u2019avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonch\u00e9 quella contenente proposte transattive e relative risposte.<\/p>\n<p class=\"p100 ft5\">2. L\u2019avvocato pu\u00f2 produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:<\/p>\n<p class=\"p18 ft5\"><span class=\"ft5\">a)<\/span><span class=\"ft13\">costituisca perfezionamento e prova di un accordo;<\/span><\/p>\n<p class=\"p22 ft5\"><span class=\"ft5\">b)<\/span><span class=\"ft13\">assicuri l\u2019adempimento delle prestazioni richieste.<\/span><\/p>\n<p class=\"p9 ft10\"><span class=\"ft5\">3.<\/span><span class=\"ft38\">L\u2019avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; pu\u00f2, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.<\/span><\/p>\n<p class=\"p22 ft5\"><span class=\"ft5\">4.<\/span><span class=\"ft13\">L\u2019abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.<\/span><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\"><span class=\"ft5\">5.<\/span><span class=\"ft37\">La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l\u2019applicazione della sanzione<\/span> disciplinare della censura.<\/p>\n<p class=\"p101 ft3\"><strong>Art. 49 \u2013 Doveri del difensore<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft14\">1. L\u2019avvocato nominato difensore d\u2019ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facolt\u00e0 di scegliersi un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d\u2019ufficio ha diritto ad essere retribuito.<\/p>\n<p class=\"p42 ft10\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft17\">L\u2019avvocato non deve assumere la difesa di pi\u00f9 indagati o imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altro indagato o imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato.<\/span><\/p>\n<p class=\"p19 ft5\"><span class=\"ft5\">3.<\/span><span class=\"ft16\">L\u2019avvocato indagato o imputato in un procedimento penale non pu\u00f2 assumere o mantenere la<\/span> difesa di altra parte nell\u2019ambito dello stesso procedimento.<\/p>\n<p class=\"p9 ft39\">4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. La violazione dei divieti di cui al commi 2 e 3 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da sei mesi a un anno.<\/p>\n<p><strong>Art. 50 \u2013 Dovere di verit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\">1. L\u2019avvocato non deve introdurre nel procedimento prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti che sappia essere falsi.<\/p>\n<p class=\"p7 ft7\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft6\">L\u2019avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.<\/span><\/p>\n<p class=\"p7 ft10\"><span class=\"ft5\">3.<\/span><span class=\"ft17\">L\u2019avvocato che apprenda, anche successivamente, dell\u2019introduzione nel procedimento di prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non pu\u00f2 utilizzarli e deve rinunciare al mandato.<\/span><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\"><span class=\"ft5\">4.<\/span><span class=\"ft26\">L\u2019obbligo di rinuncia al mandato non sussiste se produzione o introduzione avvengano ad opera<\/span> di parte diversa dal proprio assistito.<\/p>\n<p class=\"p9 ft9\">5. L\u2019avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verit\u00e0 dei fatti esposti in giudizio.<\/p>\n<p class=\"p9 ft10\">6. L\u2019avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull\u2019esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.<\/p>\n<p class=\"p7 ft9\">7. L\u2019avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti gi\u00e0 ottenuti, compresi quelli di rigetto.<\/p>\n<p class=\"p9 ft24\">8. La violazione dei divieti di cui al comma 1, 2, 3, 5 e 6 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento.<\/p>\n<p class=\"p104 ft3\"><strong>Art. 51 \u2013 La testimonianza dell\u2019avvocato<\/strong><\/p>\n<p class=\"p9 ft14\">1. L\u2019avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell\u2019esercizio della propria attivit\u00e0 professionale e ad essa inerenti.<\/p>\n<p class=\"p98 ft14\">2. L\u2019avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonch\u00e9 sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.<\/p>\n<p class=\"p105 ft5\">3. Qualora l\u2019avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non pu\u00f2 riassumerlo.<\/p>\n<p class=\"p15 ft7\">4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura.<\/p>\n<p class=\"p106 ft3\"><strong>Art. 52 \u2013 Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti<\/strong><\/p>\n<p class=\"p9 ft9\"><span class=\"ft5\">1.<\/span><span class=\"ft40\">L\u2019avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.<\/span><\/p>\n<p class=\"p9 ft9\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft41\">La ritorsione o la provocazione o la reciprocit\u00e0 delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.<\/span><\/p>\n<p class=\"p9 ft7\"><span class=\"ft5\">3.<\/span><span class=\"ft34\">La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura.<\/span><\/p>\n<p class=\"p107 ft3\"><strong>Art. 53 \u2013 Rapporti con i magistrati<\/strong><\/p>\n<p class=\"p22 ft5\"><span class=\"ft5\">1.<\/span><span class=\"ft13\">I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignit\u00e0 e a reciproco rispetto.<\/span><\/p>\n<p class=\"p9 ft7\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft34\">L\u2019avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario.<\/span><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\"><span class=\"ft5\">3.<\/span><span class=\"ft26\">L\u2019avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi<\/span> inerenti a tali funzioni e le norme sulle incompatibilit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"p15 ft7\">4. L\u2019avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarit\u00e0 o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, n\u00e9 ostentare l\u2019esistenza di tali rapporti.<\/p>\n<p class=\"p15 ft9\">5. L\u2019avvocato componente del Consiglio dell\u2019Ordine non deve accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d\u2019ufficio.<\/p>\n<p class=\"p108 ft9\">6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura.<\/p>\n<p class=\"p109 ft3\"><strong>Art. 54 \u2013 Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft7\"><span class=\"ft5\">1.<\/span><span class=\"ft34\">I divieti e doveri di cui all\u2019art. 53, commi 1, 2 e 4, si applicano anche ai rapporti dell\u2019avvocato con arbitri, conciliatori, mediatori, periti, consulenti tecnici d\u2019ufficio e della controparte.<\/span><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft27\">La violazione dei divieti e doveri di cui al presente articolo comporta l\u2019applicazione della<\/span> sanzione disciplinare della censura.<\/p>\n<p><strong>Art. 55 \u2013 Rapporti con i testimoni e persone informate<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft9\"><span class=\"ft5\">1.<\/span><span class=\"ft25\">L\u2019avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.<\/span><\/p>\n<p class=\"p9 ft9\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft37\">Il difensore, nell\u2019ambito del procedimento penale, ha facolt\u00e0 di procedere ad investigazioni<\/span> difensive nei modi e termini previsti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni che seguono e di quelle emanate dall\u2019Autorit\u00e0 Garante per la protezione dei dati personali.<\/p>\n<p class=\"p9 ft14\">3. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finch\u00e9 non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell\u2019interesse della parte assistita.<\/p>\n<p class=\"p42 ft14\">4. Nel caso in cui il difensore si avvalga di sostituti, collaboratori, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, pu\u00f2 fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l\u2019espletamento dell\u2019incarico, anche nella ipotesi di segretazione degli atti, imponendo il vincolo del segreto e l\u2019obbligo di comunicare esclusivamente a lui i risultati dell\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"p72 ft7\">5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo necessario o utile all\u2019esercizio della difesa.<\/p>\n<p class=\"p8 ft7\"><span class=\"ft5\">6.<\/span><span class=\"ft34\">Gli avvisi che il difensore e gli altri soggetti eventualmente da lui delegati sono tenuti a dare per legge alle persone interpellate ai fini delle investigazioni, devono essere documentati per iscritto.<\/span><\/p>\n<p class=\"p8 ft14\"><span class=\"ft5\">7.<\/span><span class=\"ft32\">Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente delegati non devono corrispondere alle persone, interpellate ai fini delle investigazioni, compensi o indennit\u00e0 sotto qualsiasi forma, salva la facolt\u00e0 di provvedere al rimborso delle sole spese documentate.<\/span><\/p>\n<p class=\"p111 ft14\"><span class=\"ft5\">8.<\/span><span class=\"ft42\">Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso all\u2019eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell\u2019invito \u00e8 indicata l\u2019opportunit\u00e0 che la persona provveda a consultare un difensore perch\u00e9 intervenga all\u2019atto.<\/span><\/p>\n<p class=\"p81 ft10\"><span class=\"ft5\">9.<\/span><span class=\"ft17\">Il difensore deve informare i prossimi congiunti della persona imputata o sottoposta ad indagini della facolt\u00e0 di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora non intendano avvalersene, sono obbligati a riferire la verit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p class=\"p8 ft7\"><span class=\"ft5\">10.<\/span><span class=\"ft34\">Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte; quando \u00e8 disposta la riproduzione, anche fonografica, le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.<\/span><\/p>\n<p><span class=\"ft35\">11.<\/span><span class=\"ft41\">Il difensore non deve consegnare copia o estratto del verbale alla persona che ha reso informazioni, n\u00e9 al suo difensore.<\/span><\/p>\n<p class=\"p9 ft9\"><span class=\"ft5\">12.<\/span><span class=\"ft25\">La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da due a sei mesi. La violazione dei<\/span><\/p>\n<p class=\"p9 ft24\">doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da sei mesi a un anno. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura.<\/p>\n<p class=\"p112 ft3\"><strong>Art. 56 \u2013 Ascolto del minore<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft7\"><span class=\"ft5\">1.<\/span><span class=\"ft8\">L\u2019avvocato non pu\u00f2 procedere all\u2019ascolto di una persona minore di et\u00e0 senza il consenso degli esercenti la responsabilit\u00e0 genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.<\/span><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft13\">L\u2019avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni<\/span> forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.<\/p>\n<p class=\"p9 ft24\">3. L\u2019avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilit\u00e0 genitoriale, con indicazione della facolt\u00e0 di intervenire all\u2019atto, fatto salvo l\u2019obbligo della presenza dell\u2019esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.<\/p>\n<p class=\"p74 ft14\">4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da sei mesi a un anno.<\/p>\n<p class=\"p113 ft3\"><strong>Art. 57 \u2013 Rapporti con organi di informazione e attivit\u00e0 di comunicazione<\/strong><\/p>\n<p class=\"p9 ft14\"><span class=\"ft5\">1.<\/span><span class=\"ft42\">L\u2019avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attivit\u00e0 di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacit\u00e0 professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.<\/span><\/p>\n<p class=\"p114 ft5\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft37\">La violazione dei divieti di cui al comma precedente comporta l\u2019applicazione della sanzione<\/span> disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da due a sei mesi.<\/p>\n<p class=\"p115 ft3\"><strong>Art. 58 \u2013 Notifica in proprio<\/strong><\/p>\n<p class=\"p15 ft7\">1. Il compimento di abusi nell\u2019esercizio delle facolt\u00e0 previste dalla legge in materia di notificazione costituisce illecito disciplinare.<\/p>\n<p class=\"p15 ft9\">2. Il comportamento di cui al comma precedente comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da due a sei mesi.<\/p>\n<p class=\"p116 ft3\"><strong>Art. 59 \u2013 Calendario del processo<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft7\"><span class=\"ft5\">1.<\/span><span class=\"ft28\">Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del processo civile, ove determinato esclusivamente dal comportamento dilatorio dell\u2019avvocato, costituisce illecito disciplinare.<\/span><\/p>\n<p class=\"p8 ft7\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft31\">La violazione del comma precedente comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento.<\/span><\/p>\n<p class=\"p117 ft3\"><strong>Art. 60 \u2013 Astensione dalle udienze<\/strong><\/p>\n<p class=\"p9 ft10\">1. L\u2019avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attivit\u00e0 giudiziarie quando l\u2019astensione sia proclamata dagli Organi forensi, ma deve attenersi alle disposizioni del codice di autoregolamentazione e alle norme vigenti.<\/p>\n<p class=\"p8 ft7\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft30\">L\u2019avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare con congruo anticipo gli altri difensori costituiti.<\/span><\/p>\n<p class=\"p19 ft5\"><span class=\"ft5\">3.<\/span><span class=\"ft16\">L\u2019avvocato non pu\u00f2 aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie<\/span> contingenti convenienze.<\/p>\n<p class=\"p9 ft10\">4. L\u2019avvocato che aderisca all\u2019astensione non pu\u00f2 dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attivit\u00e0 n\u00e9 pu\u00f2 aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attivit\u00e0 professionali.<\/p>\n<p class=\"p7 ft10\">5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura.<\/p>\n<p class=\"p118 ft3\"><strong>Art. 61 \u2013 Arbitrato<\/strong><\/p>\n<p><span class=\"ft5\">1.<\/span><span class=\"ft25\">L\u2019avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare il proprio comportamento a probit\u00e0 e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con imparzialit\u00e0 e indipendenza.<\/span><\/p>\n<p class=\"p91 ft7\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft26\">L\u2019avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli<\/span> ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.<\/p>\n<p class=\"p91 ft10\">3. L\u2019avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.<\/p>\n<p class=\"p8 ft14\">In ogni caso l\u2019avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all\u2019espletamento dell\u2019incarico.<\/p>\n<p class=\"p38 ft10\">4. L\u2019avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.<\/p>\n<p class=\"p19 ft5\">5. L\u2019avvocato nella veste di arbitro:<\/p>\n<p class=\"p9 ft5\"><span class=\"ft5\">a)<\/span><span class=\"ft21\">deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;<\/span><\/p>\n<p class=\"p69 ft5\"><span class=\"ft5\">b)<\/span><span class=\"ft27\">non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;<\/span><\/p>\n<p class=\"p22 ft5\"><span class=\"ft5\">c)<\/span><span class=\"ft13\">non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.<\/span><\/p>\n<p class=\"p9 ft7\"><span class=\"ft5\">6.<\/span><span class=\"ft23\">L\u2019avvocato che ha svolto l\u2019incarico di arbitro non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:<\/span><\/p>\n<p class=\"p119 ft5\"><span class=\"ft5\">a)<\/span><span class=\"ft13\">se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;<\/span><\/p>\n<p class=\"p120 ft5\"><span class=\"ft5\">b)<\/span><span class=\"ft13\">se l\u2019oggetto dell\u2019attivit\u00e0 non sia diverso da quello del procedimento stesso.<\/span><\/p>\n<p class=\"p18 ft5\"><span class=\"ft5\">7.<\/span><span class=\"ft13\">Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.<\/span><\/p>\n<p class=\"p7 ft7\"><span class=\"ft5\">8.<\/span><span class=\"ft34\">La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da due a sei mesi.<\/span><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\">La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da sei mesi a un anno.<\/p>\n<p class=\"p122 ft3\"><strong>Art. 62 \u2013 Mediazione<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell\u2019organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.<\/p>\n<p class=\"p47 ft5\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft13\">L\u2019avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.<\/span><\/p>\n<p class=\"p18 ft5\"><span class=\"ft5\">3.<\/span><span class=\"ft13\">Non deve assumere la funzione di mediatore l\u2019avvocato:<\/span><\/p>\n<p class=\"p18 ft5\"><span class=\"ft5\">a)<\/span><span class=\"ft13\">che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;<\/span><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\"><span class=\"ft5\">b)<\/span><span class=\"ft16\">se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui<\/span> socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.<\/p>\n<p class=\"p15 ft7\">In ogni caso costituisce condizione ostativa all\u2019assunzione dell\u2019incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.<\/p>\n<p class=\"p15 ft9\">4. L\u2019avvocato che ha svolto l\u2019incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:<\/p>\n<p class=\"p18 ft5\"><span class=\"ft5\">a)<\/span><span class=\"ft13\">se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;<\/span><\/p>\n<p class=\"p22 ft5\"><span class=\"ft5\">b)<\/span><span class=\"ft13\">se l\u2019oggetto dell\u2019attivit\u00e0 non sia diverso da quello del procedimento stesso.<\/span><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\">Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.<\/p>\n<p class=\"p9 ft9\">5. L\u2019avvocato non deve consentire che l\u2019organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attivit\u00e0 presso il suo studio o che quest\u2019ultimo abbia sede presso l\u2019organismo di mediazione.<\/p>\n<p class=\"p9 ft24\">6. La violazione dei doveri e divieti di cui al 1 e 2 comma comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da due a sei mesi.<\/p>\n<p class=\"p123 ft4\" style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO V<\/strong><\/p>\n<p class=\"p124 ft4\" style=\"text-align: center;\"><strong>RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI<\/strong><\/p>\n<p class=\"p29 ft3\"><strong>Art. 63 \u2013 Rapporti con i terzi<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft14\">1. L\u2019avvocato, anche al di fuori dell\u2019esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignit\u00e0 della professione e l\u2019affidamento dei terzi.<\/p>\n<p>2. L\u2019avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell\u2019esercizio della professione.<\/p>\n<p class=\"p98 ft7\">3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento.<\/p>\n<p class=\"p126 ft3\"><strong>Art. 64 \u2013 Obbligo di provvedere all\u2019adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi<\/strong><\/p>\n<p class=\"p18 ft5\"><span class=\"ft5\">1.<\/span><span class=\"ft13\">L\u2019avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.<\/span><\/p>\n<p class=\"p7 ft14\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft43\">L\u2019inadempimento ad obbligazioni estranee all\u2019esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalit\u00e0 o gravit\u00e0, sia tale da compromettere la dignit\u00e0 della professione e l\u2019affidamento dei terzi.<\/span><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\"><span class=\"ft5\">3.<\/span><span class=\"ft37\">La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l\u2019applicazione della sanzione<\/span> disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da due a sei mesi.<\/p>\n<p class=\"p128 ft3\"><strong>Art. 65 \u2013 Minaccia di azioni alla controparte<\/strong><\/p>\n<p class=\"p9 ft10\">1. L\u2019avvocato pu\u00f2 intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie.<\/p>\n<p class=\"p8 ft7\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft8\">L\u2019avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che pu\u00f2 essere accompagnata da un legale di fiducia.<\/span><\/p>\n<p class=\"p19 ft5\"><span class=\"ft5\">3.<\/span><span class=\"ft37\">L\u2019avvocato pu\u00f2 addebitare alla controparte competenze e spese per l\u2019attivit\u00e0 prestata in sede<\/span> stragiudiziale, purch\u00e9 la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente.<\/p>\n<p class=\"p34 ft9\">4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura.<\/p>\n<p class=\"p129 ft3\"><strong>Art. 66 \u2013 Pluralit\u00e0 di azioni nei confronti della controparte<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft7\"><span class=\"ft5\">1.<\/span><span class=\"ft34\">L\u2019avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ci\u00f2 non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.<\/span><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft16\">La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l\u2019applicazione della sanzione<\/span> disciplinare della censura.<\/p>\n<p><strong>Art. 67 \u2013 Richiesta di compenso professionale alla controparte<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft10\"><span class=\"ft5\">1.<\/span><span class=\"ft44\">L\u2019avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ci\u00f2 sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l\u2019accordo del proprio cliente, nonch\u00e9 in ogni altro caso previsto dalla legge.<\/span><\/p>\n<p class=\"p15 ft7\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft13\">L\u2019avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, pu\u00f2 chiedere alla controparte il pagamento del<\/span> proprio compenso professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i quali viene definito un procedimento giudiziale o arbitrale.<\/p>\n<p class=\"p16 ft7\">3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento.<\/p>\n<p class=\"p131 ft3\"><strong>Art. 68 \u2013 Assunzione di incarichi contro una parte gi\u00e0 assistita<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft9\"><span class=\"ft5\">1.<\/span><span class=\"ft25\">L\u2019avvocato pu\u00f2 assumere un incarico professionale contro una parte gi\u00e0 assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.<\/span><\/p>\n<p class=\"p9 ft7\"><span class=\"ft5\">2.<\/span><span class=\"ft8\">L\u2019avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte gi\u00e0 assistita quando l\u2019oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.<\/span><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\"><span class=\"ft5\">3.<\/span><span class=\"ft13\">In ogni caso, \u00e8 fatto divieto all\u2019avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto gi\u00e0<\/span> esaurito.<\/p>\n<p class=\"p7 ft14\"><span class=\"ft5\">4.<\/span><span class=\"ft43\">L\u2019avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.<\/span><\/p>\n<p class=\"p38 ft10\"><span class=\"ft5\">5.<\/span><span class=\"ft45\">L\u2019avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.<\/span><\/p>\n<p class=\"p9 ft10\"><span class=\"ft5\">6.<\/span><span class=\"ft46\">La violazione dei divieti di cui al comma 1 e 4 comporta l\u2019applicazione della sanzione<\/span> disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da uno a tre anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO VI<\/strong><\/p>\n<p class=\"p133 ft4\" style=\"text-align: center;\"><strong>RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI<\/strong><\/p>\n<p class=\"p134 ft3\"><strong>Art. 69 \u2013 Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft7\">1. L\u2019avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l\u2019incarico con diligenza, indipendenza e imparzialit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"p8 ft10\">2. L\u2019avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell\u2019Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignit\u00e0 delle funzioni.<\/p>\n<p class=\"p7 ft7\"><span class=\"ft5\">3.<\/span><span class=\"ft23\">\u00c8 vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.<\/span><\/p>\n<p class=\"p8 ft7\"><span class=\"ft5\">4.<\/span><span class=\"ft6\">Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto \u00e8 consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni.<\/span><\/p>\n<p class=\"p19 ft5\"><span class=\"ft5\">5.<\/span><span class=\"ft34\">La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta l\u2019applicazione<\/span> della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento.<\/p>\n<p class=\"p135 ft3\"><strong>Art. 70 \u2013 Rapporti con il Consiglio dell\u2019Ordine<\/strong><\/p>\n<p class=\"p7 ft47\">1. L\u2019avvocato, al momento dell\u2019iscrizione all\u2019albo, ha l\u2019obbligo di dichiarare l\u2019eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinit\u00e0 e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall\u2019ordinamento giudiziario; tale obbligo sussiste anche con riferimento a sopravvenute variazioni. 2. L\u2019avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell\u2019Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o societ\u00e0 professionali, dell\u2019apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi.<\/p>\n<p class=\"p136 ft5\"><span class=\"ft5\">3.<\/span><span class=\"ft13\">L\u2019avvocato pu\u00f2 partecipare ad una sola associazione o societ\u00e0 tra avvocati.<\/span><\/p>\n<p class=\"p12 ft5\"><span class=\"ft5\">4.<\/span><span class=\"ft13\">L\u2019avvocato deve assolvere gli obblighi assicurativi previsti dalla legge, nonch\u00e8 quelli contributivi<\/span> nei confronti delle Istituzioni forensi.<\/p>\n<p class=\"p12 ft5\">5. L\u2019avvocato deve comunicare al proprio Consiglio dell\u2019Ordine gli estremi delle polizze assicurative ed ogni loro successiva variazione.<\/p>\n<p><span class=\"ft5\">6.<\/span><span class=\"ft41\">L\u2019avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell\u2019Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.<\/span><\/p>\n<p class=\"p7 ft7\"><span class=\"ft5\">7.<\/span><span class=\"ft27\">La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo comporta<\/span> l\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento; la violazione dei doveri di cui al comma 4 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura.<\/p>\n<p class=\"p107 ft3\"><strong>Art. 71 \u2013 Dovere di collaborazione<\/strong><\/p>\n<p class=\"p9 ft24\">1. L\u2019avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l\u2019attuazione delle loro finalit\u00e0, osservando scrupolosamente il dovere di verit\u00e0; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi istituzionali.<\/p>\n<p class=\"p74 ft10\">2. Qualora le Istituzioni forensi richiedano all\u2019avvocato chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti nell\u2019interesse degli stessi, la mancata sollecita risposta dell\u2019iscritto costituisce illecito disciplinare.<\/p>\n<p class=\"p38 ft14\"><span class=\"ft5\">3.<\/span><span class=\"ft36\">Nell&#8217;ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad esso preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituiscono autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall&#8217;organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.<\/span><\/p>\n<p class=\"p9 ft7\"><span class=\"ft5\">4.<\/span><span class=\"ft26\">La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare<\/span> dell\u2019avvertimento. La violazione dei doveri di cui al comma 2 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura.<\/p>\n<p class=\"p70 ft3\"><strong>Art. 72 \u2013 Esame di abilitazione<\/strong><\/p>\n<p class=\"p9 ft10\">1. L&#8217;avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno o pi\u00f9 candidati, prima o durante la prova d\u2019esame, testi relativi al tema proposto \u00e8 punito con la sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da due a sei mesi.<\/p>\n<p class=\"p8 ft7\">2. Qualora sia commissario di esame, la sanzione non pu\u00f2 essere inferiore alla sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da uno a tre anni.<\/p>\n<p class=\"p8 ft7\">3. Il candidato che, nell&#8217;aula ove si svolge l&#8217;esame di abilitazione, riceva scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, e non ne faccia immediata denuncia alla Commissione, \u00e8 punito con la sanzione disciplinare della censura.<\/p>\n<\/div>\n<p class=\"p137 ft4\" style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO VII<\/strong><\/p>\n<p class=\"p138 ft4\" style=\"text-align: center;\"><strong>DISPOSIZIONE FINALE<\/strong><\/p>\n<p class=\"p139 ft3\"><strong>Art. 73 &#8211; Entrata in vigore<\/strong><\/p>\n<p class=\"p34 ft9\">Il presente codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CODICE DEONTOLOGICO FORENSE 2014 Approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 &#8211; Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2014, \u00e8 in vigore dal 16 dicembre 2014. 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