{"id":1080,"date":"2013-04-15T14:31:49","date_gmt":"2013-04-15T14:31:49","guid":{"rendered":"http:\/\/avvocatostella.com\/?page_id=1080"},"modified":"2013-04-15T14:32:07","modified_gmt":"2013-04-15T14:32:07","slug":"cass-5847-2013-perde-affidamento-il-genitore-con-condotta-ostruzionistica","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/avvocatostella.com\/?page_id=1080","title":{"rendered":"Cass 5847-2013 &#8211; Perde affidamento il genitore con condotta ostruzionistica"},"content":{"rendered":"<style type=\"text\/css\"><!--\nP { margin-bottom: 0.21cm; }EM { font-style: italic; }STRONG { font-weight: bold; }\n--><\/style>\n<p align=\"CENTER\"><strong>SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>SEZIONE I CIVILE<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Sentenza 12 febbraio \u2013 8 marzo 2013, n. 5847<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><em>Presidente Luccioli \u2013 Relatore Lamorgese<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Svolgimento del processo<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">In un giudizio di separazione personale dei coniugi M.R. e B.F., la Corte di appello di Catania, con sentenza 11 giugno 2010, in parziale accoglimento dell\u2019appello proposto da M.R. e riformando la impugnata sentenza 20 giugno 2008 del Tribunale di Catania, ha affidato i due figli minori alla madre, con divieto provvisorio di contatti con il padre, le ha assegnato l\u2019abitazione e ha posto a carico del B. l\u2019obbligo di versarle un assegno mensile di \u20ac 800,00 per il mantenimento dei figli; ha confermato la prima decisione che aveva dichiarato abbandonata la domanda di addebito della separazione e condannato l\u2019appellato alle spese del giudizio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Dalla ricostruzione fatta dalla corte di appello, per quanto ancora interessa, risulta che il tribunale aveva disposto l\u2019affidamento condiviso dei figli collocandoli presso il padre e disciplinato la frequentazione con la madre e, con successivo decreto 12 settembre 2008, ne aveva limitato gli incontri con i figli; aveva assegnato al marito la casa coniugale e posto a carico della moglie M. l\u2019obbligo di versare un assegno di mantenimento per i figli.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">I giudici di appello, anche sulla base di una relazione del servizio di psichiatria della Asl di Siracusa, hanno ritenuto che il comportamento negativo dei figli verso la madre fosse stato provocato dalla condotta ostruzionistica del marito che aveva ostacolato gli incontri e ingiustificatamente screditato la figura della madre nei loro confronti, in tal modo danneggiandone l\u2019equilibrio psichico; hanno quindi ritenuto che l\u2019affidamento condiviso fosse pregiudizievole per i minori, che hanno affidato pertanto alla madre in via esclusiva.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Avverso la suddetta sentenza B.F. propone ricorso per cassazione articolato in sette motivi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">M.R. resiste con controricorso illustrato da memoria.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>Motivi della decisione<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Nel primo motivo \u00e8 dedotta la nullit\u00e0 dell\u2019atto di appello di M.R. del 15 ottobre 2008) in quanto la procura alle liti non era ad esso incorporata ma solo spillata mediante punti metallici.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il motivo \u00e8 infondato, alla luce dell\u2019art. 83, comma 3, c.p.c. nel quale l\u2019art. 1 della legge n. 141 del 1997 ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u201cLa procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia per\u00f2 congiunto materialmente all\u2019atto cui si riferisce\u201d. La collocazione materiale della procura, in seguito alla citata novella, fa ritenere certa la provenienza del potere di rappresentanza e d\u00e0 luogo alla presunzione di riferibilit\u00e0 della procura stessa al giudizio cui accede.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Nel secondo motivo \u00e8 dedotta la violazione dell\u2019art. 155 sexies c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006 (sulla scorta degli artt. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003), per la mancata audizione dei minori C. e R. (rispettivamente di quindici e nove anni nel 2010).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il motivo infondato oltre che generico. Il ricorrente non ha precisato a quale fase del giudizio sia riferita la denunciata violazione, n\u00e9 tiene conto che l\u2019audizione dei figli minori (che abbiano compiuto dodici anni e anche di et\u00e0 inferiore ove capaci di discernimento) costituisce un adempimento necessario nelle procedure relative al loro affidamento nel primo grado di giudizio, con la conseguenza che la nullit\u00e0 della sentenza per la violazione dell\u2019obbligo di audizione pu\u00f2 essere fatta valere nei limiti e secondo le regole fissate dall\u2019art. 161 c.p.c. e, dunque, \u00e8 deducibile con l\u2019appello (v. Cass. n. 1251\/2012). Il motivo inoltre \u00e8 sfornito di elementi idonei ad intaccare la decisione sull\u2019affidamento motivata in ragione dell\u2019esistenza di una sindrome da alienazione parentale (PAS) causata da pressioni paterne che avrebbero inficiato i risultati dell\u2019audizione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Nel terzo motivo \u00e8 dedotto il vizio di motivazione per essere la decisione sull\u2019affidamento stata assunta sulla base di una relazione svolta ad altri fini dal Servizio di psichiatria della Asl, cio\u00e8 nell\u2019ambito di un percorso di mediazione familiare attivato dal tribunale per i minorenni, ed irritualmente acquisita d\u2019ufficio dalla Corte di appello senza tenere conto di altri elementi istruttori in atti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il motivo \u00e8 infondato. La corte di appello, utilizzando la predetta relazione della Asl che diagnosticava una sindrome da alienazione parentale dei figli ed evidenziava il danno irreparabile da essi subito per la privazione del rapporto con la madre, si \u00e8 limitata a fare uso del potere, attribuito al giudice dall\u2019art. 155 sexies, comma 1, c.c., di assumere mezzi di prova anche d\u2019ufficio ai fini della decisione sul loro affidamento esclusivo alla madre. Essa, inoltre, ha fondato la decisione anche su altri elementi non specificatamente censurati dal ricorrente, concernenti il giudizio negativo circa le attitudini genitoriali del B. (desunto anche dalla reiterata condotta ostruzionistica posta in essere al fine di ostacolare in ogni modo gli incontri dei figli con la madre), dandone conto in una motivazione priva di vizi logici e quindi incensurabile in questa sede. La corte di appello ha comunque auspicato la futura ripresa dei rapporti tra il padre e i figli, demandando al servizio di psichiatria dell\u2019Asl competente di Siracusa di predisporre un idoneo progetto in tal senso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Nel quarto motivo si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione per non avere valutato le attitudini genitoriali della madre, che rivelerebbero il suo intento di allontanare i figli del padre.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il motivo \u00e8 infondato. La corte di merito ha motivato ampiamente e senza incorrere in vizi logici, nemmeno specificamente denunciati, in ordine alle piene attitudini genitoriali di M.R., affermando tra l\u2019altro che, contrariamente a quanto denunciato dal B., \u201cnon \u00e8 emerso alcun disturbo psichico, n\u00e9 \u00e8 mai stata dimostrata l\u2019esistenza di una condotta della M. pregiudizievole per i figli\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Nel quinto motivo \u00e8 dedotta violazione di legge per avere la corte di merito deciso sull\u2019affidamento dei figli e sul divieto per il padre di avere contatti con essi, in pendenza del procedimento attivato davanti al tribunale per i minorenni della stessa M.R. ex art. 330 c.c. per la decadenza del padre dalla potest\u00e0 genitoriale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il motivo \u00e8 infondato. La denunciata violazione non sussiste, stante la reciproca autonomia delle attribuzioni del tribunale per i minorenni, competente ad assumere i provvedimenti incidenti sulla spettanza della potest\u00e0 genitoriale (artt. 330 c.c. e 38 disp. Att. c.c.), e del tribunale ordinario quale giudice della separazione competente sulle modalit\u00e0 di esercizio della potest\u00e0 medesima (v. Cass. n. 6841\/2011), anche quando l\u2019affidamento dei figli sia richiesto in ragione dell\u2019esistenza di un grave pregiudizio per i figli minori (v. Cass. n. 20352\/2011).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Nel sesto motivo sono dedotti i vizi di violazione di legge e insufficiente motivazione circa la determinazione dell\u2019assegno di mantenimento a carico del B. e in favore dei figli, in assenza di dati obiettivi sulle capacit\u00e0 reddituali dell\u2019obbligato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il motivo \u00e8 inammissibile, con esso denunciandosi la violazione di non precisate leggi e mirandosi ad una rivalutazione, non consentita in questa sede, dei fatti posti a sostegno della quantificazione dell\u2019assegno, che la corte di appello ha effettuato in misura corrispondente a quella gi\u00e0 effettuata in sede presidenziale (quando i figli erano collocati presso la madre), con adeguamento al mutato costo della vita e alle accresciute esigenze dei figli.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il settimo motivo riguarda la condanna, ritenuta iniqua, alle spese processuali del giudizio di appello.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il motivo \u00e8 infondato, alla luce del principio che solo la compensazione dev\u2019essere sorretta da motivazione e non gi\u00e0 l\u2019applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato (v. Cass. n. 2730\/2012).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">In conclusione il ricorso va rigettato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimit\u00e0, in considerazione della complessit\u00e0 delle questioni trattate, dimostrata anche dall\u2019esito oscillante delle varie fasi del giudizio di merito.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong>La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong>In caso di diffusi<\/strong><strong>o<\/strong><strong>ne del presente provvedimento, omettere le generalit\u00e0 e gli altri dati identificativi.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE &nbsp; SEZIONE I CIVILE &nbsp; Sentenza 12 febbraio \u2013 8 marzo 2013, n. 5847 &nbsp; Presidente Luccioli \u2013 Relatore Lamorgese &nbsp; Svolgimento del processo &nbsp; In un giudizio di separazione personale dei coniugi M.R. e B.F., &hellip; <a href=\"https:\/\/avvocatostella.com\/?page_id=1080\">Continua a leggere<span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-1080","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/1080","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1080"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/1080\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1082,"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/1080\/revisions\/1082"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1080"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}