{"id":1064,"date":"2013-03-25T16:07:54","date_gmt":"2013-03-25T16:07:54","guid":{"rendered":"http:\/\/avvocatostella.com\/?page_id=1064"},"modified":"2013-03-25T16:07:54","modified_gmt":"2013-03-25T16:07:54","slug":"cass-civ-7041-2013-sindrome-alienazione-parentale-pas-non-e-fondata-scientificamente","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/avvocatostella.com\/?page_id=1064","title":{"rendered":"Cass Civ 7041-2013 &#8211; Sindrome alienazione parentale (PAS) &#8211; non \u00e8 fondata scientificamente"},"content":{"rendered":"<style type=\"text\/css\"><!--\nP { margin-bottom: 0.21cm; }EM { font-style: italic; }\n--><\/style>\n<p align=\"CENTER\"><b>SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE<\/b><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><b>SEZIONE I CIVILE<\/b><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><b>Sentenza 20 marzo 2013, n. 7041<\/b><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><em>(Pres. Luccioli, rel Campanile)<\/em><\/p>\n<p>OMISSIS<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><b>Svolgimento del processo<\/b><\/p>\n<p>1. &#8211; I coniugi O.G. e M.D., dalla cui unione, era nato, in data l6 aprile 2002, il figlio L.E., a seguito di una crisi insorta dopo pochi anni di convivenza, si separavano consensualmente nel febbraio del 2005. Nell&#8217;ambito degli accordi omologati dal Tribunale di Padova era stabilito l&#8217;affidamento in via esclusiva del minore alla madre, con una regolamentazione dei rapporti del piccolo L. con il padre che prevedeva una loro progressiva intensificazione in relazione alla crescita del bambino.<\/p>\n<p>I rapporti tra il minore e il genitore non affidatario si rivelavano presto soggetti, ad ingravescente involuzione, tanto che il D., attribuendone la causa alla condotta della moglie, adiva il Tribunale per i minorenni di Venezia che, nel contraddittorio fra le parti (la G., nel costituirsi, aveva riconosciuto che il figlio si rifiutava categoricamente di incontrare il padre escludendo, tuttavia, una propria responsabilit\u00e0 a tale riguardo), all&#8217;esito dell&#8217;espletamento della disposta consulenza tecnica d&#8217;ufficio, con decreto del 2 ottobre 2009 pronunciava la decadenza dalla potest\u00e0 genitoriale della madre sul minore, che veniva affidato al servizio sociale del Comune di Cittadella, pur rimanendo collocato presso la stessa G., ivi residente.<\/p>\n<p>1.1 &#8211; In data 6 luglio 2010 il D. presentava ricorso al Tribunale per i minorenni di Venezia, chiedendo l\u2019allontanamento del figlio dalla famiglia materna, con collocamento presso di s\u00e9, ovvero presso propri congiunti o i servizi sociali, diversi da quelli gi\u00e0 individuati, rivelatisi inadeguati, e comunque l\u2019adozione di provvedimenti idonei a favorire il ripristino dei rapporti del figlio con esso padre con i parenti paterni.<\/p>\n<p>La G., costituitasi, pur avanzando istanza d\u00ec provvedimenti intesi a favorire il rapporto del minore con il padre, chiedeva il rigetto delle richieste del coniuge, nonch\u00e9 di essere reintegrata nella potest\u00e0 genitoriale.<\/p>\n<p>1.2 &#8211; Con decreto del 10 dicembre 2010 il Tribunale adito rigettava tanto la domanda di modifica del collocamento dei minore, tanto quella &#8211; avanzata dalla G. &#8211; di revoca della dichiarazione, della decadenza dalla potest\u00e0, disponeva che L. fosse affidato al Servizio sociale del Comune di Padova, cui demandava, anche in collaborazione con altre istituzioni, di vigilare e sostenere il percorso di riavvicinamento del minore al padre, da attuarsi mediante il gi\u00e0 disposto sostegno specialistico sia per il figlio che per ciascun genitore.<\/p>\n<p>1.3 &#8211; Avverso tale provvedimento il D. e la G. proponevano reclamo ai sensi dell\u2019art. 739 c.p.c.<\/p>\n<p>Il primo deduceva che, poich\u00e9 la permanenza del figlio presso la famiglia materna comportava un inasprimento della situazione patologica gi\u00e0 diagnosticata in precedenza dal consulente tecnico d\u2019ufficio e definita come \u201csindrome da alienazione parentale\u201d, il bambino doveva essere collocato in un ambiente diverso e maggiormente idoneo a favorire il riavvicinamento alla figura paterna.<\/p>\n<p>La G., in via incidentale, insisteva per la reintegra nella potest\u00e0 genitoriale, chiedendo il rigetto delle richieste del marito, specificando che il riavvicinamento fra il bambino e il padre dovesse realizzarsi attraverso il supporto psicoterapeutico e un\u2019opportuna regolamentazione dei loro incontri.<\/p>\n<p>1.4. &#8211; La Corte di appello di Venezia, disposta consulenza tecnica d\u2019ufficio, affidata allo psichiatra gi\u00e0 nominato in precedenza, acquisite le relazioni dei servizi che davano conto degli sviluppi della situazione, prendeva atto che il miglioramento dell\u2019atteggiamento dei figlio nei confronti del padre era meramente effimero, vale a dire riscontrabile solo in concomitanza di accertamenti nell\u2019ambito di procedure in cui si profilava il pericolo di una decisione sfavorevole per la madre. Constatava quindi che, nonostante fossero state rispettate le prescrizioni tra i percorsi terapeutici gi\u00e0 stabiliti, l\u2019equilibrio psicofisico del minore risultava minato ed esposto a grave pericolo in relazione alla condizione patogenetica in cui versava, determinata da un forte conflitto di fedelt\u00e0 nei confronti della madre. Veniva evidenziato come la mancata identificazione della figura paterna e, soprattutto, l\u2019immotivato e comunque ingiustificato rifiuto di rapporti con il padre fossero da attribuirsi a un\u2019evidente alleanza collusiva tra la madre e L. e che, ad onta della gi\u00e0 dichiarata decadenza dalla potest\u00e0 genitoriale, la G. avesse mantenuto un potere assoluto sul figlio, che non risultava in alcun modo utilizzato per rivalutare la figura paterna e per favorire la ricostruzione di un rapporto con il padre evidentemente ritenuto \u201cinutile e dannoso\u201d.<\/p>\n<p>Si riteneva, pertanto, che soltanto una diversa collocazione del minore potesse scongiurare l\u2019ormai quasi cristallizzato rifiuto e odio dello stesso verso la figura paterna e si rilevava altres\u00ec come1&#8217;et\u00e0 ormai adolescenziale di L. da un lato accrescesse il pericolo di uno sviluppo alterato irreversibilmente dalla situazione patogenetica sopra indicata; dall\u2019altro consentisse, senza gravi traumi, una collocazione in un ambiente scolastico\/educativo, dotato della necessaria specializzazione ed equidistante dai genitori.<\/p>\n<p>1.5 &#8211; Si disponeva quindi, riservando ogni decisione sulle domande proposte con il ricorso incidentale all\u2019esito della verifica, dopo un anno, della nuova regolamentazione, che il minore fosse affidato al padre ed inserito in una struttura residenziale educativa, prescrivendo la programmazione di incontri con entrambi \u00ed genitori, sulla base di uno specifico e dettagliato programma psicoterapeutico. Per la cassazione di tale provvedimento la G. propone ricorso, affidato a due motivi, illustrati da memoria.<\/p>\n<p>Resiste con controricorso, parimenti illustrato da memoria, il D.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><b>Motivi della decisione<\/b><\/p>\n<p>2 &#8211; Deve in primo luogo esaminarsi l\u2019eccezione di inammissibilit\u00e0 del ricorso, sollevata nel controricorso e fondata sull\u2019assenza del carattere di decisoriet\u00e0 del provvedimento impugnato, inteso a disciplinare in maniera temporanea e non definitiva gli aspetti relativi al collocamento del minore e ai suoi rapporti con entrambi i genitori.<\/p>\n<p>2.1 &#8211; Viene, in particolare, invocato il principio, ribadito anche di recente da questa Corte, secondo cui i provvedimenti emessi dal Tribunale per i min\u00adrenni, in sede di volontaria giurisdizione, che limitino escludano la potest\u00e0 dei genitori naturali ai sensi dell\u2019art. 317-bis c.c., che pronuncino la decadenza dalla potest\u00e0 sui figli o la reintegrazione, in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 c.c., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell\u2019art. 333 c.c., o che dispongano l\u2019affidamento contemplato dall\u2019art. 4, secondo comma, della legge n. 184\/83, in quanto privi dei caratteri della decisorieta e definitivit\u00e0 in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione di cui all\u2019art. 111, settimo comma, Cost. (Cass., 31 maggio 2012, n. 8778).<\/p>\n<p>2.2. &#8211; In realt\u00e0, ai fini della verifica dell\u2019ammissibilit\u00e0 o meno di un mezzo di impugnazione, non si pu\u00f2 prescindere, in ottemperanza alla regola della prevalenza della sostanza sulla forma (Cass., 12 novembre 2007, n. 23495; Cass., 27 luglio 2006, n. 17098; Cass., Sez. un., 29 dicembre 2004, n. 24071), dal suo contenuto.<\/p>\n<p>Nel caso in esame, a distanza di anni dal provvedimento, ormai definitivo, con cui era stata dichiarata la decadenza dalla potest\u00e0 genitoriale della madre, con affidamento, del minore, ancora collocato presso di lei, ai servizi sociali del Comune di Cittadella, il padre aveva nuovamente adito l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e, adducendo un inasprimento della condotta della G., precipuamente finalizzata a ispirare nel figlio una irriducibile avversione nei propri confronti, aveva chiesto che il piccolo L. fosse a lui affidato, con le istanze subordinate sopra richiamate.<\/p>\n<p>2.3 &#8211; Trattasi all\u2019evidenza di una domanda intesa ad ottenere una revisione della regolamentazione del regime di affidamento nell\u2019ambito della separazione dei coniugi, del tutto svincolata dagli aspetti inerenti, all\u2019applicazione della disciplina dettata dagli art. 330 e segg. cod. civ. e riservata, per altro, alla cognizione del tribunale ordinario. A tale riguardo, pur risultando la relativa questione, mai sollevata in precedenza, ormai definitivamente preclusa, deve constatarsi che il giudice del merito si \u00e8 sottratto alla necessaria verifica in ossequio al principio del giudice naturale, circa la propria competenza.<\/p>\n<p>Viene invero in considerazione1&#8217;ontologica difformit\u00e0 dei provvedimenti de potestate (quali quelli richiamati nel controricorso) da quelli assunti in sede di revisione delle precedenti condizioni in materia di affidamento dei figli minori, siano essi legittimi o naturali, per i quali \u00e8 sicuramente ammesso il ricorso per cassazione (anche per vizio di motivazione, dopo la modifica dell\u2019 art. 360, u.c., c.p.c.; introdotta dall\u2019art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006), in quanto tesi a risolvere un conflitto che prescinde dalla titolarit\u00e0 della potest\u00e0 genitoriale (cfr. Cass., 13 settembre 2012, n. 15341, in motivaz.; Cass., Sez. Un., 21 ottobre 2009, n. 22238; Cass. 21 dicembre 2007, n. 27082; Cass., 28 agosto 2006, n. 18627).<\/p>\n<p>Il ricorso \u00e8 quindi ammissibile.<\/p>\n<p>3 &#8211; Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito a un fatto decisivo e controverso per il giudizio, sotto i seguenti profili: la Corte territoriale, pur recependo integralmente le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d\u2019ufficio, fondate sull\u2019accertamento diagnostico, nei confronti del minore, della \u201csindrome da alienazione parentale\u201d (PAS), non ha esaminato le censure, specificamente proposte, sia in relazione alla validit\u00e0, sul piano scientifico, di tale controversa patologia, sia in merito alla sua reale riscontrabilit\u00e0 nel minore e in sua madre.<\/p>\n<p>3.1 &#8211; Con il secondo mezzo si denuncia violazione di legge ed omessa motivazione in merito a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella mancata verifica dell\u2019attendibilit\u00e0 scientifica della teoria posta alla base della diagnosi di \u201csindrome da alienazione parentale\u201d.<\/p>\n<p>4 &#8211; Entrambi i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, in quanto intimamente connessi, sono fondati.<\/p>\n<p>4.1 &#8211; Deve preliminarmente constatarsi come nella motivazione della sentenza impugnata la Corte territoriale, che pure cita testualmente numerosi brani della consulenza tecnica d\u2019ufficio, alla quale, a un certo punto, opera un richiamo nella sua integralit\u00e0 (pag. 4), eviti accuratamente ogni riferimento alla \u201csindrome da alienazione parentale\u201d (d\u2019ora in avanti, per brevit\u00e0, PAS), che pure costituisce il sostrato teorico, utilizzato a fini diagnostici e terapeutici, dell\u2019elaborato peritale.<\/p>\n<p>Che si tratti di un mero lapsus memoriae o di un espediente dialettico per eludere la questione della validit\u00e0 scientifica della PAS e le critiche alla consulenza tecnica d\u2019ufficio, questa Corte non \u00e8 in grado di stabilire. Di certo, il tema della condizione patologica del minore, unicamente riferibile alla condotta della madre \u201calienante\u201d, rappresenta l\u2019ubi consistam non solo del citato elaborato, ma dell\u2019intero giudizio di secondo grado.<\/p>\n<p>Tale lacuna, per altro, \u00e8 meramente apparente, dovendosi applicare il principio in base al quale la motivazione della sentenza \u201cper relationem\u201d e ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicit\u00e0 sulla base degli elementi contenuti nell\u2019atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione dello stesso, diviene parte integrante dell\u2019atto rinviante, fermo restando, tuttavia, secondo un principio generale dell\u2019ordinamento, desumibile dagli art. 3 l. n. 241 del 1990, e 7, comma 1, l. n. 212 del 2000, per gli atti amministrativi (e valido, a maggior ragione, in forza dell\u2019art. 111 Cost., per l\u2019attivit\u00e0 del giudice), che il rinvio va operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione \u201cper relationem\u201d (Cfr. Cass., 29 maggio 2002, n. 13937; Cass., 8 luglio 2005, n. 14390; Cass., 16 gennaio 2009, n. 979; Cass., 11 febbraio 2011, n. 3367, e, con riferimento ala consulenza tecnica d\u2019ufficio, Cass., 4 maggio 2009, n. 10222).<\/p>\n<p>4.2. &#8211; Dalla lettura della relazione, depositata dal medico psichiatra al quale la Corte di appello aveva affidato il compito di accertare \u201cle condizioni psicofisiche attuali del minore, per verificare se la prosecuzione delle condizioni di vita e delle modalit\u00e0 dei rapporti parentali in essere possa compromettere ulteriormente la sua salute e quale sarebbe, sotto lo stesso profilo, l\u2019eventuale pregiudizio che gli conseguirebbe dall\u2019inserimento in diverso ambiente endo-familiare o comunitario\/educativo (che il genitore non decaduto dalla potest\u00e0 pu\u00f2 ricercare &#8211; fra quelli pi\u00f9 adeguati alle necessit\u00e0 educative e allo stile di vita che intende assicurare al figlio &#8211; e proporre ai CTU, per opportuna valutazione) con indicazione delle pi\u00f9 opportune modalit\u00e0 di attuazione\u201d, emerge una chiara conferma della diagnosi di PAS (gi\u00e0 in precedenza formulata, del resto, dallo stesso consulente).<\/p>\n<p>Nell\u2019elaborato in questione si legge, infatti, che \u201cL., seppure invischiato nel cosiddetto conflitto di fedelt\u00e0, pilastro portante di PAS, ha lasciato presagire, imminente e possibile, la ripresa della frequentazione dell\u2019ambiente paterno, secondo schema comportamentale connotato da coazione a ripetere, condizione che se da un lato permetter\u00e0 il superamento del rifiuto e della situazione ostativa, dall\u2019altro non garantir\u00e0 in termini certi ed irreversibili lo scioglimento di quel legame patogeno esistente tra madre e figlio, legame alla base del rilevato conflitto di fedelt\u00e0, che sul piano tecnico urge risolvere\u201d.<\/p>\n<p>Illustrato il pericolo dello sviluppo, in et\u00e0 post-adolescenziale, di un quadro patologico attinente a grave \u201cDisturbo di Personalit\u00e0, o a Disturbo Dissociativo di tipo disaffettivo, ovvero a Psiconevrosi Depreessiva\u201d, si conclude nei seguenti termini: L\u2019attento accertamento commissionato dalla Corte di appello di Venezia, Sezione per i Minorenni porta inequivocabilmente a confermare, nella vicenda in attenzione di causa, la sussistenza di PAS, disfunzione ad intensa connotazione psicopatologica, che deve essere al pi\u00f9 presto delimitata e interrotta al fine di tutelare il processo evolutivo del minore in attenzione, oggi gi\u00e0 compromesso e prodromico, sic stantibus rebus, di futuro sviluppo psicopatologico\u201d.<\/p>\n<p>4.3 &#8211; Il decreto in esame, richiamando le valutazioni del consulente tecnico d\u2019ufficio, e ritenendo che non si tratti di \u201cassecondare le propensioni affettive (o meglio distruttive) del minore, gi\u00e0 unilateralmente indirizzate\u201d, bens\u00ec di \u201cindividuare le condizioni pi\u00f9 rispondenti al suo preminente interesse all\u2019accesso alle figure genitoriali di riferimento\u201d, afferma, citando la consulenza tecnica d\u2019ufficio, che il mantenimento dell\u2019attuale collocamento di L. \u201cnon garantir\u00e0 in termini certi ed irreversibili lo scioglimento di quel legame patogeno esistente tra madre e figlio, legame alla base dei rilevato conflitto di fedelt\u00e0 che sul piano tecnico urge risolvere\u201d. Ben si vede come il provvedimento adottato assume proprio nell\u2019ottica della teoria incentrata sulla PAS, una valenza clinica e giuridica assieme, nel senso che l\u2019interesse del minore viene perseguito, al di l\u00e0 dei principi della bigenitorialit\u00e0 e della necessit\u00e0 dell\u2019ascolto del minore (inteso non solo come mero recepimento delle sue istanze, anche affettive, ma come necessit\u00e0 di motivare adeguatamente provvedimenti adottati in difformit\u00e0 alle sue esternazioni), attraverso una serie di misure intese a prevenire, in funzione terapeutica, l\u2019aggravamento di una patologia in atto.<\/p>\n<p>Di certo non pu\u00f2 ritenersi in contrasto con la motivazione del provvedimento impugnato (la quale, come gi\u00e0 evidenziato, pur non utilizzando la terminologia adottata nella consulenza, ad essa rinvia espressamente ed integralmente, facendola propria), che la decisione di sottrarre un bambino all\u2019ambiente materno, con il quale il rapporto &#8211; indipendentemente dalla ritenuta condotta \u201calienante\u201d &#8211; non presenta altre controindicazioni, per collocarlo, non potendo stabilire un immediato inserimento nell\u2019ambiente familiare paterno, a causa della forte avversione manifestata al riguardo dal minore, in una struttura educativa, possa attribuirsi a una valutazione che prescinda dalle suindicate &#8211; ancorch\u00e9 innominate &#8212; esigenze terapeutiche. Ci\u00f2 vale a dire che n\u00e9 il tenore del provvedimento, n\u00e9 la sequenza degli atti procedimentali antecedenti, autorizzano soltanto a ipotizzare che la consulenza sia stata utilizzata, soltanto nella parte \u201cpercipiente\u201d, come tale dotata di una indiscutibile valenza oggettiva (Cass., 13 marzo 2009, n. 6155) Sotto tale profilo va sottolineato che a un certo punto, richiamandosi le osservazioni del consulente, si afferma che \u201callorch\u00e9 la signora \u00e8 stata posta nella condizioni di collaborare proficuamente ed ha, con sufficiente convincimento personale, aderito al progetto comune proposto dal CTU, i mutamenti comportamentali di L., come gi\u00e0 avvenuto nel corso della prima CTU, hanno assunto caratteri meno oppositivi nel processo di riavvicinamento al padre\u201d, precisandosi che nella prima relazione si evidenziava che \u201ca fronte della possibile involuzione svantaggiosa per la madre, L. riprese, quasi d\u2019incanto e con la massima naturalezza, a frequentare il padre, ma lo fece per un tempo irrisorio e risibile, finch\u00e9 non fu scongiurato lo scampato pericolo\u201d.<\/p>\n<p>Tale costatazione di una dato fattuale, per il vero non priva di intrinseci aspetti valutativi, appare per certi versi, ancorch\u00e9 ancorata ad aspetti di natura oggettiva, distonica rispetto alla complessiva diagnosi di PAS, in quanto non \u00e8 dato comprendere come una vera e propria patologia psichica, indotta da elementi che evidentemente sfuggono &#8211; obbedendo a meccanismi interiori e profondi &#8211; a qualsiasi consapevolezza, soprattutto da parte di un bambino, possa essere compatibile con la descritta mutevolezza di comportamento verso il genitore \u201calienato\u201d, evidentemente frutto come si sostiene in maniera abbastanza esplicita &#8211; di suggerimenti, induzioni o suggestioni, provenienti da situazioni di carattere esterno e contingente.<\/p>\n<p>5. &#8211; Deve quindi ritenersi che, come si afferma nel ricorso, il provvedimento impugnato sia intimamente correlato alla diagnosi di PAS formulata dal consulente tecnico d\u2019ufficio e che, essendo la statuizione adottata dalla Corte di appello rispondente a pretese esigenze terapeutiche, la sua validit\u00e0, sotto il profilo non della scelta di merito, bens\u00ec del percorso motivazionale che la sorregge, dipenda esclusivamente da quella della valutazione clinica, posto che da una diagnosi in versi errata non pu\u00f2 derivare una terapia corretta.<\/p>\n<p>5.1. &#8211; Passando all\u2019esame delle censure dedotte, deve rilevarsi che la loro fondatezza discende dall\u2019intreccio di due principi, parimenti disattesi, costantemente affermati da questa Corte in presenza di elaborati peritali che, interamente recepiti dal giudice del merito, siano stati sottoposti a specifiche censure, soprattutto quando, come nel caso in esame, venga in considerazione una teoria non ancora consolidata sul piano scientifico, ed anzi, come si vedr\u00e0, molto controversa.<\/p>\n<p>5.2. &#8212; Deve invero evidenziarsi che la ricorrente, nel pieno rispetto del principio di autosufficienza, ha richiamato le critiche mosse alla relazione depositata dal consulente tecnico d\u2019ufficio, alla diagnosi dallo stesso formulata e, soprattutto, alla validit\u00e0 sul piano scientifico della PAS.<\/p>\n<p>Baster\u00e0 qui ricordare che sono state richiamate le perplessit\u00e0 del mondo accademico internazionale, al punto che il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) non la riconosce come sindrome di malattia; che si \u00e8 evidenziato che vari autori sp\u00adgnoli, all\u2019esito di una ricerca compiuta nel 2008, hanno sottolineato la mancanza di rigore scientifico del concetto di PAS e che, nel 2009, le psicologhe C.B. e S.V., la prima spagnola e la seconda argentina, hanno sostenuto, in una pubblicazione dei 2009, che la PAS sarebbe un \u201ccostrutto pseudo scientifico\u201d. Nell\u2019anno 2010, inoltre, la Associacion Espanola de Neuropsiquiatria ha posto in evidenza i rischi dell\u2019applicazione, in ambito forense, della PAS, non diversamente da quanto gi\u00e0 manifestato nei 2003, in USA, dalla National District Attorneys Association, che in nota informativa sosteneva 1\u2019assenza di fondamento della teoria, \u201cin grado di minacciare l\u2019integrit\u00e0 del sistema penale e la sicurezza dei bambini vittima di abusi\u201d. Sono stati altres\u00ec richiamati i rilievi in base ai quali, anche volendo accedere alla validit\u00e0 scientifica della PAS, molti dei suoi caratteri, come definiti dal suo sostenitore principale, Richard Gardner (nei cui confronti non sono mancati accenni poco lusinghieri, quale l\u2019essersi presentato quale Professore di psichiatria infantile presso, la Columbia University, essendo un mero \u201cvolontario non retribuito\u201d, e persino l\u2019aver giustificato la pedofilia), non sarebbero riscontrabili nel caso di specie.<\/p>\n<p>6. Le esposte critiche non sono state esaminate nel provvedimento impugnato, cos\u00ec violandosi il principio secondo cui il giudice del merito non \u00e8 tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d\u2019ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, \u00e8 tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione (Cass., 6 settembre 2007, n. 18688; Cass. l\u00b0 marzo 2007, n. 4797, Cass., 13 dicembre 2006, n. 28694).<\/p>\n<p>Tale vizio \u00e8 correttamente denunciato &#8211; come nel caso di specie &#8211; in sede di legittimit\u00e0, attraverso una indicazione specifica delle censure non esaminate dal medesimo giudice (e non gi\u00e0 tramite una critica diretta della consulenza stessa), censure che, a loro volta, devono essere integralmente trascritte nel ricorso per cassazione al fine di consentire, su di esse, la valutazione di decisivit\u00e0 (Cass., 28 marzo 2006, n. 7078).<\/p>\n<p>6.1. L\u2019altro principio, parimenti disatteso e non meno importante, riguarda la necessit\u00e0 che il giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass., 14759 del 2007; Cass., 18 novembre 1997, n. 11440), ovvero avvalendosi di idonei esperti, verifichi il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale (Cass., 3 febbraio 2012, n. 1652; Cass., 25 agosto 2005, n. 17324).<\/p>\n<p>Il rilevo secondo cui in materia psicologica, anche a causa della variabilit\u00e0 dei casi e della natura induttiva delle ipotesi diagnostiche, il processo di validazione delle teorie, in senso popperiano, pu\u00f2 non risultare agevole, non deve indurre a una rassegnata rinuncia, potendosi ben ricorrere alla comparazione statistica dei casi clinici.<\/p>\n<p>Di certo non pu\u00f2 ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor pi\u00f9 gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare.<\/p>\n<p>7. Per le ragioni indicate il ricorso deve essere accolto e il decreto impugnato va cassato. Il giudice del rinvio, che si individua nella Corte di appello di Brescia, esaminer\u00e0 il reclamo senza incorrere nell\u2019evidenziato vizio motivazionale, provvedendo, altres\u00ec, alla liquidazione delle spese relative al presente giudizio di legittimit\u00e0.<\/p>\n<p align=\"CENTER\"><b>P.Q.M.<\/b><\/p>\n<p><b>La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia.<\/p>\n<p>Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalit\u00e0 e gli altri dati identificativi, ai sensi dell\u2019art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Sentenza 20 marzo 2013, n. 7041 (Pres. Luccioli, rel Campanile) OMISSIS Svolgimento del processo 1. &#8211; I coniugi O.G. e M.D., dalla cui unione, era nato, in data l6 aprile 2002, il figlio &hellip; <a href=\"https:\/\/avvocatostella.com\/?page_id=1064\">Continua a leggere<span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-1064","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/1064","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1064"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/1064\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1065,"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/1064\/revisions\/1065"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/avvocatostella.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1064"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}